Riconoscimento
Sentenza 08 aprile 2014
dei Diritti dell’Uomo ha ritenuto che l’Ungheria abbia
violato gli artt. 9 e 11 CEDU nell’adottare una legislazione sul
riconoscimento delle confessioni religiose che ha privato le
confessioni ricorrenti dello status di cui godevano nella
vigenza della precedente legislazione e dei correlativi diritti.
che sussiste, in capo agli Stati, un obbligo positivo (positive
obligation) di adottare un sistema di riconoscimento giuridico
delle comunità religiose che faciliti l’acquisizione
della personalità giuridica da parte di queste, precisando che
gli artt. 9 e 11 CEDU non garantiscono tuttavia il diritto ad ottenere
un determinato status.
statuito che l’art. 9 CEDU non attribuisce alle comunità
religiose il diritto ad ottenere sovvenzioni dallo Stato ma, allo
stesso tempo, pone un obbligo in capo a quest’ultimo di adottare
una legislazione non discriminatoria ove intenda accordare a
confessioni religiose contributi o altri vantaggi.
caso di specie i Giudici hanno ritenuto non compatibile con gli artt.
9 e 11 CEDU la legge ungherese n. CCVI del 2011 nella misura in cui ha
previsto due livelli di riconoscimento delle comunità religiose
(chiese giuridicamente riconosciute e organizzazioni svolgenti
attività religiose), attribuendo certi vantaggi solo alle
prime, ed ha degradato le confessioni religiose ricorrenti dallo
status di chiese, goduto nella vigenza della legislazione
previgente, a quello di organizzazioni svolgenti attività
religiose, disponendo altresì che lo status di chiesa
giuridicamente riconosciuta possa essere ottenuto solo previa
approvazione del Parlamento nazionale, col voto favorevole di due
terzi dei suoi componenti.
[La Redazione di OLIR.it ringrazia
per la segnalazione del documento e la stesura del relativo Abstract
Mattia F. Ferrero, Università Cattolica del Sacro Cuore]
Legge 19 aprile 2013, n.20
Sul sito del parlamento neozelandese il testo della legge con i link
alle norme modificate o abrogate:
http://www.legislation.govt.nz/act/public/2013/0020/latest/DLM4505003.html
Conventio 08 giugno 2012
Apostolica Sedes et Res publica Lituaniae alteram congruentem partem
per Mutuas Notas certiorem fecerunt se utramque intraneas procedendi
de iure rationes complevisse,necessaria s ut haec Conventio vigere
incipiat. Quae quidem Conventio die XXIII mensis Octobris anno MMXII
vigere coepit ad normam Articuli VIII, Paragraphi II, eiusdem
Pactionis.
Legge 31 dicembre 2012, n.246
Legge 31 dicembre 2012, n. 246: "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione". (in "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" n. 14 del 17 gennaio 2013) [in vigore dal 1° febbraio 2013] Art. 1 – Rapporti tra lo Stato […]
Legge 31 dicembre 2012, n.245
Legge 31 dicembre 2012, n. 245: "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione". (in "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 14 del 17 gennaio 2013) [in vigore dal 1° febbraio 2013] Art. 1 – Rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista […]
Legge 10 dicembre 2012, n.219
Legge 10 dicembre 2012, n. 219: "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali". (in "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" n. 293 del 17 dicembre 2012) [in vigore dal 1° gennaio 2013] Art. 1 Disposizioni in materia di filiazione 1. L'articolo 74 del codice civile e' sostituito dal seguente: «Art. 74 (Parentela). – La parentela […]
Sentenza 09 maggio 2011, n.471
La verifica in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla legge
per il riconoscimento della personalità giuridica va necessariamente
condotta sulla scorta degli elementi valutativi offerti dal soggetto
richiedente, tra cui, in particolare, quelli evincibili dall’atto
costitutivo e dallo statuto che, a norma dell’art. 1, comma 2, del
d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, vanno allegati in copia autentica
alla domanda, conseguendone che gli eventuali ulteriori elementi
acquisiti o emersi nel corso dell’istruttoria e in contrasto con le
risultanze di tali atti possono legittimamente ingenerare dubbi circa
l’effettivo scopo perseguito dal soggetto che ambisce ad ottenere il
riconoscimento della personalità giuridica, ma, in nessun caso,
possono, invece, consentire di assumere a riferimento per le verifiche
di rito lo scopo meramente affermato, dichiarato o rilevato in corso
d’istruttoria (nel caso di specie, parte degli articoli dello Statuto
associativo apparivano dirette “all’esercizio del culto e alla cura
delle anime, alla formazione […] dei religiosi, a scopi missionari,
alla catechesi, all’educazione cristiana”, mentre altre risulavano
invece, annoverabili tra quelle di “assistenza e beneficenza,
istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, tra le attività
commerciali o a scopo di lucro”).
Circolare ministeriale 24 giugno 1998, n.3
Ministero di Grazia e Giustizia – Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni. Circolare n. 3/98 concernente: "Iscrizione degli enti ecclesiastici riconosciuti nel registro delle persone giuridiche", 24 giugno 1998. Con Accordo del 18 febbraio 1984 modificativo del Concordato Lateranense e successivo protocollo del 15 novembre 1984 è stato previsto (art.7, comma 2) […]
Decisione 07 ottobre 2010, n.2010-613
Conseil Constitutionnel. Décision n° 2010-613 DC, 7 octobre 2010: Loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 14 septembre 2010, par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi interdisant […]