Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 16 settembre 2013, n.21108

Non può essere rifiutato il nulla osta all’ingresso nel territorio
nazionale, per ricongiungimento familiare, richiesto nell’interesse
del minore cittadino extracomunitario affidato a cittadino italiano
residente in Italia con provvedimento di kafalah pronunciato dal
Giudice straniero nel caso in cui il minore stesso sia a carico o
conviva nel paese di provenienza con il cittadino italiano ovvero
gravi motivi di salute impongano che debba essere da questi
personalmente assistito.

Sentenza 01 marzo 2010, n.4868

Cass. civ., Sez. I. Sentenza 1 Marzo 2010, n. 4868: "Diniego del visto per ricongiungimento familiare ed istituto della Kafalah". LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE- SEZIONE PRIMA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ADAMO Mario – Presidente – Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere – Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere – Dott. BERNABAI Renato – […]

Decreto 09 febbraio 2011

Il Marocco ha regolato l’istituto della Kafalah con procedura
giudiziaria ovvero un sistema di omologazioni e autorizzazioni
giudiziarie idonee ad assicurarne la funzione istituzionale di
protezione del fanciullo, riconosciuta anche dalla Convenzione di New
York del 1989 (art. 20). Ne consegue che – nel raffronto tra tale
istituto di diritto islamico e il modello dell’affidamento dei minori
previsto dal diritto italiano – prevalgono le analogie, perchè
entrambi gli istituti non hanno effetti legittimanti e non incidono
sullo stato civile del minore.
Nel caso in specie, dunque, la Corte di Appello ritiene dunque
applicabile l’art. 3 c. 2 lett. a ) del d.lgs. n. 30/2007,
nell’interpretazione secondo cui il diritto all’agevolazione
all’ingresso e soggiorno di talune categorie di familiari del
cittadino dell’Unione europea o italiano, diversi dal coniuge, dai
discendenti e ascendenti diretti, cioè quelli a carico o conviventi o
che soffrano di gravi condizioni di salute che rendano indispensabile
l’assistenza da parte del cittadino dell’Unione o italiano, non
può che tradursi nel rilascio del visto di ingresso per motivi di
riunificazione familiare (cfr. Corte di Appello di Venezia, decreto
3.2.2009
[/areetematiche/documenti/documents/corte_appello_venezia_decreto19012009.pdf]).

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In senso difforme: Tribunale di Verona, decreto 9 luglio 2010,
depositato il 12 luglio 2010 (I Grado)
[/areetematiche/documenti/documents/tribunale_verona_decreto_09072010.pdf]

Ordinanza 03 giugno 2009

La kafala c.d. consesuale si realizza mediante l’accordo diretto tra
la famiglia di origine e quella di accoglienza, siglato davanti ad un
notaio e poi omologato dal giudice. Considerato che, nel nostro
ordinamento si ritiene ormai acquisito il principio della
equiparazione ai fini del ricongiungimento familiare della kafala di
diritto islamico con il modello di affidamento nazionale, resta da
stabilire se anche la kafala consensuale possa o meno avere la
medesima efficacia. Al riguardo, si deve rilevare come il
provvedimento, siglato davanti ad un notaio e poi omologato dal
giudice, debba ritenersi atto assimilabile all’affidamento ai fini che
qui interessano, producendo il medesimo effetto della kafala prevista
dall’ordinamento marocchino per i minori abbandonati e destinato a
cessare al compimento della maggiore età. Inoltre, quanto alla
ammissibilitò del collocamento extrafamiliare, in assenza di
condizioni di abbandono, non può non rilevarsi come l’interesse del
minore possa esssere più pienamente attuato anche in altro contesto,
soprattutto laddove si parli di un Paese che goda di maggiori svluppo
e benessere.

Ordinanza 03 agosto 2009, n.2724

Nel diritto islamico l’istituto della kafala è funzionale alla
protezione di minori orfani, abbandonati o comunque privi di un
ambiente familiare idoneo alla loro crescita, ed ha come effetto
quello di affidare ad un adulto musulmano o ad una coppia di coniugi
la custodia del minorenne in stato di abbandono, senza per ciò stesso
creare in capo all’affidatario (kafil) vincoli ulteriori nei
confronti del minore (makfoul) rispetto all’obbligo di provvedere al
suo mantenimento ed alla sua educazione. A fronte di un primo
orientamento negativo da parte dei Tribunali, detto istituto è oggi
ampiamente ritenuto degno di riconoscimento all’interno del nostro
ordinamento, non risultando lo stesso contrario all’ordine pubblico.
Per tali ragioni la kafala è stata ritenuta valevole di tutela ai
fini del ricongiungimento familiare, ex art. 29 d. lgs.n. 286/1998,
dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte, attraverso una
interpretazione costituzionalmente orientata del T.U. sulle
immigrazioni, diretta cioè ad una tendenziale prevalenza del valore
di protezione del minore straniero, rispetto a quelli di difesa del
territorio e contenimento dell’immigrazione.

Sentenza 17 marzo 2009, n.6441

La nozione di “familiare”, risultante dal combinato disposto degli
articoli 29 e 30 d.lgs. n. 286 del 1998, non può essere ampliata, al
fine di ricomprendervi anche i soggetti legati da una stabile
relazione affettiva, realizzata attraverso una convivenza di tipo non
matrimoniale registrata o attestata, per effetto dell’art. 12 della
“Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali” o alla luce dell’art. 9 della Carta di Nizza
(parte integrante del trattato di Lisbona, ratificato dall’Italia
l’8 agosto 2008). Se è vero, infatti, che la formulazione del
citato art. 9, da un lato, conferma l’apertura verso forme di
relazioni affettive di tipo familiare diverse da quelle fondate sul
matrimonio e, dall’altro, non richiede più come requisito
necessario per invocare la garanzia dalla norma stessa prevista la
diversità di sesso dei soggetti del rapporto, resta fermo che anche
tale disposizione, così come l’art. 12 CEDU, rinvia alle leggi
nazionali per la determinazioni, delle condizioni per l’esercizio
del diritto, con ciò escludendo sia il riconoscimento automatico di
unioni di tipo familiare diverse da quelle previste dagli ordinamenti
interni, sia l’obbligo degli stati membri di adeguarsi al pluralismo
delle relazioni familiari non necessariamente eterosessuali (nel caso
di specie, veniva respinto il ricorso di un cittadino neozelandese
richiedente il permesso di soggiorno per motivi familiari, in forza
dell’avvenuto riconoscimento, da parte delle autorità competenti del
Paese di origine, della sua qualità di partner de facto di un
cittadino italiano).

Circolare ministeriale 28 ottobre 2008

D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5:
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4051] ” Attuazione
della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento
familiare”; D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 160:
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4809] “Modifiche
ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5,
attuazione direttiva relativa al diritto di ricongiungimento
familiare”.

Decreto legislativo 03 ottobre 2008, n.160

Decreto Legislativo 3 ottobre 2008, n. 160: “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, attuazione direttiva relativa al diritto di ricongiungimento familiare”. (G.U. n. 247 del 21 ottobre 2008) Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al […]