Sentenza 02 febbraio 2007
E’ valido, ai fini del ricongiungimento familiare il matrimonio
celebrato per telefono, se nel paese d’origine di colui che lo ha
contratto tale forma è considerata valida. Infatti la legge 218 del
1995, all’articolo 28, prevede che il giudizio di validità formale
del matrimonio deve essere effettuato alla luce della legge del luogo
di celebrazione o della legge nazionale dei coniugi. Pertanto se nel
paese d’origine è prevista la validità del matrimonio celebrato via
telefono, questo deve essere considerato valido in Italia ai fini del
ricongiungimento.