Sentenza 09 giugno 1993, n.419
La facoltà del Ministro dei beni culturali ed ambientali di ordinare
la ricollocazione in pristino di beni di pertinenza di enti
ecclesiastici, soggetti, a norma dell’art. 4 L. 1 giugno 1939, n.
1089, ai poteri di tutela e sanzionatori dell’Amministrazione dei
beni culturali, si concreta in una potestà autorizzativa, a fronte
della quale il destinatario del provvedimento può vantare solo un
mero interesse legittimo, almeno fino a quando non si sia accertato
che, trattandosi di beni di proprietà privata, tale potere può
essere legittimamente esercitato soltanto dopo l’imposizione
espressa del vincolo a norma dell’art. 3 legge n. 1089 del 1939;
pertanto, la condizione proprietaria delle sculture va accertata
incidentalmente, in quanto attinente ad uno dei presupposti di
legittimità del decreto impugnato.