Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 31 gennaio 2007, n.378

Nell’azione di adempimento, di norma il creditore è tenuto a
provare soltanto l’esistenza del titolo e non anche l’inadempienza
del debitore, dovendo essere quest’ultimo a provare di avere
adempiuto alla sua prestazione, salvo che non opponga l’eccezione
“inadimplenti non est adimplendum” – applicabile anche al rapporto di
lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione – nel qual caso
sarà l’altra parte a doverla neutralizzare provando il proprio
adempimento ovvero che la sua obbligazione non era ancora dovuta (Nel
caso di specie il ricorrente, ricercatore confermato presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore, sebbene vi fosse tenuto per
effetto dell’eccezione di inadempimento sollevata
dall’Università, non aveva dato prova di avere adempiuto alla
prestazione da lui dovuta o di avere concretamente offerto la propria
prestazione lavorativa limitandosi a lamentare un presunto
atteggiamento ostruzionistico e preclusivo da parte dell’Ateneo).

Sentenza 08 settembre 2006, n.5220

Integra valutazione di merito, riservata alla P.A. procedente, il
giudizio circa la considerabilità a fini concorsuali di una
pubblicazione scientifica ancora in corso di stampa alla scadenza del
termine finale fissato dal bando. Per quanto concerne, invece, la
valutazione delle prove scritte, deve rilevarsi che, nelle procedure
concorsuali indette per la copertura di posti di pubblico impiego, la
regola dell’anonimato degli elaborati non può essere intesa in modo
tassativo ed assoluto, tale da comportare l’invalidità delle prove
ogni volta che sussista un’astratta possibilità di riconoscimento;
occorre, invece, l’esistenza di elementi atti a comprovare in modo
inequivoco l’intenzione del concorrente di rendere riconoscibile il
proprio elaborato.

Sentenza 21 settembre 2005, n.15342

Qualora la norma di un concorso universitario individui fra gli
oggetti di specifica valutazione le “pubblicazioni scientifiche”, essa
richiede proprio che la produzione scientifica del candidato sia stata
riversata in una “pubblicazione”, ossia che sia stata “edita”, per
essere resa pubblica. Deve ritenersi quindi illegittima la valutazione
di un lavoro che, al momento della presentazione della domanda di
ammissione, risulti privo del codice ISBN, difettando così di un
sicuro ed oggettivo elemento indicatore della sua diffusione
all’interno della comunità scientifica.

Sentenza 29 agosto 2005, n.3637

Le pubblicazioni, di cui in sede di valutazione comparativa dei
candidati a posti di docente universitario la Commissione giudicatrice
deve valutare, ai sensi dell’art. 4, co. 2, lett. d) D.P.R. 23 marzo
2000 n. 117, la collocazione editoriale e la diffusione all’interno
della comunità scientifica, sono solo quelle di cui un editore abbia
curato la stampa, la distribuzione e la diffusione e che, alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione
alla procedura comparativa, risultino già diffuse dallo stesso
editore e dall’autore fra gli studiosi della materia, del cui
giudizio, ove espresso, la Commissione, pur nella sua ampia autonomia,
deve tener conto quanto meno come elemento di conoscenza.

Sentenza 27 giugno 2005, n.3103

Le valutazioni della Commissione giudicatrice di un concorso a
pubblici impieghi sono espressione di un ampia discrezionalità, tanto
da risultare censurabili solo in presenza di determinazioni
manifestamente incoerenti od irragionevoli. In particolare, appare
insindacabile, in sede giurisdizionale, la valutazione discrezionale
dei titoli scientifici esibiti dai candidati, salvo nel caso in cui
vengano dedotti vizi di manifesta illogicità o indebita e palese
disparità di trattamento. Fuori da tali ipotesi, l’operato della
Commissione non pare invece sindacabile, in quanto consistente in un
libero apprezzamento, effettuato sulla base di conoscenze
tecnico-scientifiche di non univoca interpretazione per grado di
elevata soggettività ed irripetibilità. Per quanto concerne, infine,
la valutazione delle pubblicazioni scientifiche prodotte dai
candidati, occorre sottolineare che lo scopo dell’esame di tali
pubblicazioni non costituisce un fine a sé, come avviene negli
ordinari concorsi per titoli, ma è un elemento che, in correlazione
con gli altri, serve a ricostruire la complessiva personalità
scientifica del partecipante al concorso; pertanto è sufficiente una
valutazione unitaria di dette pubblicazioni, senza che ciò implichi
la necessità di un’analitica disamina di tutte quelle presentate Né,
qualora risulti dai verbali che la Commissione esaminatrice abbia
valutato tutti i titoli dei candidati esprimendo un giudizio finale
rispetto al quale i punteggi appaiono congrui, può essere attribuita
un’importanza decisiva al numero delle pubblicazioni prese in
considerazione, ricadendo la valutazione delle stesse nella
discrezionalità tecnica, il cui sindacato è limitato a macroscopici
vizi di logicità.

Sentenza 25 giugno 1999, n.462

La persona che abbia conseguito l’idoneità a ricercatore
universitario confermato ai sensi dell’art. 9, Decreto del Ministero
della pubblica istruzione 22 dicembre 1982, in relazione al Decreto
del Presidene della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, non ha titolo
per chiedere l’inquadramento presso l’istituto universitario presso il
quale il soggetto stesso abbia superato il giudizio d’idoneità,
qualora al tempo del giudizio predetto l’istituto non avesse istituito
il relativo ruolo. E’ successivamente tenuto invece a chiedere
l’inquadramento presso altra università non statle nel termine di
trenta giorni decorrenti dal conseguimento dell’idoneità, restandogli
altrimenti preclusa la possibilità di richiedere tale inquadramento
alla propria università al momento successivo dell’istituzione del
ruolo.