Sentenza 31 gennaio 2007, n.378
Nell’azione di adempimento, di norma il creditore è tenuto a
provare soltanto l’esistenza del titolo e non anche l’inadempienza
del debitore, dovendo essere quest’ultimo a provare di avere
adempiuto alla sua prestazione, salvo che non opponga l’eccezione
“inadimplenti non est adimplendum” – applicabile anche al rapporto di
lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione – nel qual caso
sarà l’altra parte a doverla neutralizzare provando il proprio
adempimento ovvero che la sua obbligazione non era ancora dovuta (Nel
caso di specie il ricorrente, ricercatore confermato presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore, sebbene vi fosse tenuto per
effetto dell’eccezione di inadempimento sollevata
dall’Università, non aveva dato prova di avere adempiuto alla
prestazione da lui dovuta o di avere concretamente offerto la propria
prestazione lavorativa limitandosi a lamentare un presunto
atteggiamento ostruzionistico e preclusivo da parte dell’Ateneo).