Sentenza 03 maggio 2004, n.617
Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che svolgano
un’attività diversa da quella di religione e di culto, quale
l’erogazione in regime di convenzione con il S.S.N. di prestazioni
sanitarie, risultano soggetti alle leggi dello Stato concernenti tali
attività e sottoposti al regime tributario previsto per le medesime,
oltre che tenuti agli adempimenti previsti per l’esercizio di
attività di natura commerciale (es. iscrizione nel registro delle
imprese). All’osservanza da parte di detti enti di alcune norme
dello Stato, che impongono obblighi ed adempimenti, anche di natura
fiscale, (versamento dell’I.R.P.E.G., registrazione delle
deliberazioni nel registro delle imprese, ecc.), previsti per le
società di azioni, non consegue tuttavia una totale equiparazione
degli stessi alle predette società, nè l’applicazione in via
analogica della normativa che disciplina le società di capitali.
Trattasi infatti di enti che, a prescindere dalla configurazione o
meno di un tertium genus, non possono certamente trovare collocazione
normativa nella disciplina dettata per le società per azioni,
essendone comunque diversi gli scopi, gli organismi costitutivi ed
infine le stesse autorità di controllo.