Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Parere 08 novembre 1995, n.3048

Il riconoscimento delle persone giuridiche di diritto canonico
comporta un ambito di apprezzamento, da parte dell’autorità
statale, più ristretto rispetto a quello concernente gli altri enti
morali. Lo statuto dell’ente ecclesiastico che ottiene il
riconoscimento della personalità giuridica e che svolge attività
collaterali rispetto a quelle di religione o di culto, deve prevedere
almeno un revisore dei conti che assicuri la vigilanza sulla gestione
dei conti affidata all’economo.

Parere 25 gennaio 1995, n.24

Non è indispensabile, ai fini del riconoscimento civilistico e
dell’approvazione dello statuto di una congregazione, la previsione
statutaria di un revisore dei conti, poiché gli elementi relativi
alle attività strumentali da rendere pubblici in sede di iscrizione
sul registro delle persone giuridiche possono ritenersi sufficienti ad
assicurare la tutela dei terzi che intratterranno relazioni economiche
con l’ente interessato.