Sentenza 18 settembre 2013, n.21331
La delibazione della pronuncia ecclesiastica dichiarativa della
nullità del matrimonio non costituisce un elemento sopraggiunto, in
grado di incidere sul provvedimento economico contenuto nella sentenza
di divorzio. La revisione (che è ipotesi diversa da quella della
estinzione del diritto all’assegno divorzile per nuove nozze o morte
del beneficiario) trova, infatti, la sua naturale giustificazione solo
in un mutamento delle condizioni economiche degli ex coniugi, tale da
non rendere più attuali le ragioni giustificative dell’imposizione
di un assegno divorzile ovvero della misura fissata nella sentenza di
divorzio.