Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 18 settembre 2007, n.19361

Corte di Cassazione. Sezione III Civile. Sentenza 18 settembre 2007, n. 19361: “Enti ecclesiastici e titolarità di beni immobili oggetto di locazione”. (omissis) Svolgimento del processo Con ricorso al pretore di Sorrento la Rettoria di San Martino, in persona del legale rappresentante D.M.N., avendo interesse a sentire determinare l’indennità per l’avviamento commerciale dovuta a Q.M., […]

Sentenza 18 ottobre 2002

Sono riconducibili alla nozione di rettorie, in senso stretto, non
solo i locali adibiti ad ufficio amministrativo o ad abitazione dei
ministri di culto, ma anche quelli utilizzati per le opere connesse al
culto che nella chiesa si celebra. Al riguardo, non sussiste un
diritto soggettivo della Parrocchia ad ottenere la retrocessione
dell’immobile ex conventuale, considerato la previsione legislativa
della cessione o ripartizione di una congrua parte del fabbricato –
contenuta nelle disposizioni concordatarie – implica una valutazione,
da parte dell’Amministrazione, improntata a discrezionalità, di
fronte alla quale non possono che esistere posizioni di interesse
legittimo. Il provvedimento da assumere deve, dunque, essere
adeguatamente istruito e motivato, secondo i canoni d’imparzialità
e ragionevolezza, avuto riguardo alla situazione di fatto accertata ed
alle esigenze manifestate dal soggetto considerato dalla legge come
portatore della pretesa tutelata.

Sentenza 09 gennaio 2004

La cura delle anime, intesa come azione pastorale, rappresenta il
completamento necessario, oltre che il naturale prolungamento, del
culto; l’art. 16, lett. a), della legge n. 222 del 1985, afferma,
infatti, che si considerano attività di religione o di culto quelle
dirette “all’esercizio del culto, alla cura delle anime, alla
formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla
catechesi, all’educazione cristiana”. Sono pertanto riconducibili
nella nozione di rettoria, in senso stretto, non solo i locali adibiti
ad ufficio amministrativo o ad abitazione dei predetti soggetti, ma
anche quelli utilizzati per le opere connesse al culto che nella
chiesa si celebra.

Sentenza 18 ottobre 2002, n.5769

Sono riconducibili a rettorie in senso stretto, ai fini
dell’applicazione dell’art. 8 della legge 27 maggio 1929, n. 848 –
secondo cui i Comuni e le Province cui siano stati concessi i
fabbricati dei conventi soppressi sono tenuti a rilasciarne senza
indennità una congrua parte da destinarsi a rettoria della chiesa
annessa – non solo i locali adibiti ad ufficio amministrativo o ad
abitazione del clero o dei religiosi, ma anche quelli utilizzati per
le opere connesse al culto che nella chiesa si celebra.