Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 21 maggio 2015, n.10481

L'attribuzione della personalità giuridica alle chiese ex
conventuali comportava, ai sensi del Concordato del 1929, il diretto
trasferimento della proprietà del complesso degli edifici sacri
dal Fondo Edifici di Culto, successore dell'originario Fondo per
il Culto, al riconosciuto ente – chiesa. Tutto ciò con
conseguente irrilevanza della stessa successione, nel tempo, dei
suddetti Fondi e con conseguente identificazione del complesso dei
beni in questione fra quelli aventi specifica destinazione vincolata
all'esercizio del culto (e, quindi, come tali assegnati a quei
Fondi). Va, in proposito, rammentato come solo le chiese ex
conventuali, già appartenenti alle case religiose a suo tempo
soppresse con le leggi eversive e – si badi – chiuse al culto,
potevano essere attribuite al demanio dello Stato e, quindi,
considerate demaniali e diversamente utilizzate; pertanto nella
fattispecie in esame non si verte in ipotesi di tal genere attesa la
vincolante e continuativa destinazione della chiesa all'esercizio
delle funzioni religiose.

Sentenza 15 dicembre 2005

L’art. 8, della legge n. 848 del 27 maggio 1929 dispone che Comuni e
Province, ai quali siano stati concessi i fabbricati dei conventi
soppressi in virtù dell’art. 20, della legge n. 3036 del 7 luglio
1866, ne rilascino gratuitamente “una congrua parte”, se non sia stata
già riservata all’atto della cessione o rilasciata posteriormente,
da destinarsi a rettoria della chiesa annessa, quando quest’ultima sia
stata conservata al pubblico culto. Al riguardo sono riconducibili
nelle nozione di rettorie non solo i locali adibiti ad ufficio
amministrativo o ad abitazione del clero e dei religiosi, ma anche
quelli utilizzati per le opere connesse al culto che nella chiesa si
celebra. Tale destinazione a rettoria dev’essere accertata in concreto
attraverso un’adeguata istruttoria, tenendo conto delle effettive
esigenze manifestate dalla Parrocchia interessata in relazione anche
all’entità quantitativa e qualitiva dei fabbricati, facenti parte
del convento soppresso, a suo tempo ceduti al Comune.

Sentenza 12 luglio 2004, n.5059

Ai fini dell’applicazione dell’art. 73 della legge 20 maggio 1985, n.
222, relativo al rilascio, da parte dei Comuni, di congrui locali, dei
fabbricati dei Conventi soppressi, da destinare a rettoria della
chiesa annessa, sono riconducibili nella nozione di rettoria in senso
stretto non solo i locali adibiti ad ufficio amministrativo e ad
abitazione del clero o dei religiosi. Infatti, considerato che
l’art. 16, lett. a), della legge n. 222 del 1985, stabilisce che si
qualificano come attività di religione o di culto quelle dirette
all’esercizio del culto, alla cura delle anime, alla formazione del
clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi ed
all’educazione cristiana, si può affermare che l’esercizio del
culto trova il proprio necessario complemento e naturale prolungamento
nella cura delle anime, intesa come azione pastorale; pertanto, sono
riconducibili nella nozione di rettorie, in senso stretto, non solo i
locali suddetti, ma anche quelli utilizzati per le opere connesse al
culto che nella chiesa si celebra, quali iniziative associative,
pastorali, di animazione spirituale, di catechesi ed apostolato (nel
caso di specie, il consiglio comunale, nell’escludere la
retrocessione di locali da destinarsi ad uso rettoria, annessi a
chiesa ex conventuale, non conduceva alcun accertamento volto a
dimostrare che fosse già stata consegnata “la congrua parte… ad
uso di rettoria”, di cui all’art. 8 della legge 27 maggio 1929, n.
848”, con conseguente illegittimità per carenza di istruttoria e
difetto di motivazione della deliberazione comunale de qua)

Sentenza 26 luglio 1995, n.190

L’art. 73 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nello stabilire, in
materia di retrocessione di congrui locali annessi alle chiese ex
conventuali da destinarsi ad uso rettoria per le opere di culto e di
religione, che “le cessioni e ripartizioni in quanto non ancora
eseguite, continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni
vigenti”, conferisce ultrattività alla disposizione dell’art. 8
della legge 27 maggio 1929, n. 848 senza in nulla innovarla, essendo
finalizzata più che al rilascio dei beni, inteso come passaggio del
possesso (onere quasi completamente assolto), a favorire gli atti
negoziali di cessione dei beni (atti raramente formalizzati).”La
congrua parte… ad uso di rettoria” di cui all’art. 8 della legge
27 maggio 1929, n. 848 va identificata nei locali strettamente
necessari per le funzioni propriamente amministrative di competenza
delle chiese (attualmente enti parrocchie) nonché nei locali per
alloggio degli officianti e del personale in genere addetto alle
attività della chiesa; tale essendo il significato tecnico di
rettoria, non può essere utilizzato per indicare ulteriori attività
e iniziative delle parrocchie (iniziative associative, pastorali, di
animazione spirituale, di catechesi, di apostolato) che pur connesse
lato sensu al concetto di culto, non rientrano nelle funzioni
istituzionali dell’ente chiesa.