Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 30 marzo 1998, n.3325

In tema di domanda di rettificazione di atti dello stato civile –
nella specie, atto di matrimonio religioso trascritto, oltre che nel
registro degli atti di matrimonio del Comune di celebrazione del rito,
anche in quello di uno dei due Comuni di richiesta di pubblicazione,
con erronea indicazione del coognome del marito – competente a
conoscere della relativa domanda deve ritenersi, secondo quanto
previsto dagli artt. 165 e 167 del R.D. 1238/39, il Tribunale nella
cui circoscrizione si trova l’Ufficio dello stato civile nei registri
del quale è inserito l’atto da rettificare. In particolare, tale
previsione deve essere intesa nel senso che, ove si tratti di
matrimonio celebrato in un Comune diverso da quello in cui furono
fatte le richiesta di pubblicazione, la rettificazione attiene
all’atto di matrimonio trascritto dall’ufficiale dello stato civile
del Comune di richiesta della pubblicazione, con relativa competenza
del tribunale nel cui circondario si trova detto Ufficio.

Sentenza 01 settembre 1995, n.9218

Nel caso in cui un soggetto impugni un matrimonio, sostenendone
l’inesistenza, per il fatto che il relativo atto di stato civile non
contiene indicazioni di cui ai nn. 6 (“la dichiarazione degli sposi di
volersi prendere rispettivamente in marito e moglie”) e 8 (“la
dichiarazione fatta dall’ufficiale dello stato civile che gli sposi
sono uniti in matrimonio”) dell’art. 126 R.D. 9 luglio 1939 n. 1238
(ordinamento dello stato civile), la difesa della controparte, la
quale eccepisca che l’omissione riguarda l’atto e non la
celebrazione, può provare, con ogni mezzo, che tali dichiarazioni
sono state rese, anche se non siano materialmente inserite
nell’atto, non sussistendo la limitazione dei mezzi di prova
ricavabili dagli artt. 132 e 133 Cod. civ., atteso che il convenuto
dimostra il proprio titolo di coniuge sulla base dell’atto di
celebrazione estratto dai registri dello stato civile, ai sensi
dell’art. 130 Cod. civ., e che la prova con ogni mezzo,
dell’intervenuta manifestazione del consenso ad nuptias può sempre
essere fornita allo scopo di ottenere la rettificazione dell’atto
ovvero, nel corso di un’azione di stato, per integrare le risultanze
degli atti dello stato civile, e quindi, modificarli, ove si accerti
l’incompletezza della loro redazione.