Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Regolamento 31 maggio 2000

Segreteria di Stato. Prima Sezione – Affari Generali. "Regolamento Generale del Vicariato di Roma", del 31 maggio 2000. (Omissis) A Sua Eminenza Reverendissima il Sig. Card. CAMILLO RUINI Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma Dal Vaticano, 31 maggio 2000 N. 475.137 Signor Cardinale, con lo stimato Foglio N. 39700 del 22 […]

Accordo 27 maggio 2004

Belgio. “Accord de coopération entre l’Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne la reconnaissance des cultes, les traitements et pensions des ministres des cultes, les fabriques d’église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus”, 27 mai 2004. (Omissis) Vu les […]

Sentenza 07 novembre 2003, n.16774

L’attività didattica o sanitaria svolta dal religioso, nell’ambito
della propria Congregazione e quale componente di essa, secondo i voti
pronunciati, non costituisce prestazione di attività di lavoro
subordinato ai sensi dell’art. 2094 c.c., soggetta alle leggi dello
Stato italiano, bensì opera di evangelizzazione “religionis causa”
in adempimento dei fini della Congregazione stessa, regolata
esclusivamente dal diritto canonico; detta attività non legittima,
quindi, il religioso alla proposizione di domande dirette ad ottenere
emolumenti, che trovano la loro causa in un rapporto di lavoro
subordinato; né incide, al fine della ammissibilità di tali
richieste, che l’opera prestata abbia avuto luogo presso enti
gestiti direttamente dalla congregazione di appartenenza, svolgenti
attività imprenditoriali, rilevando unicamente la conformità delle
mansioni svolte ai compiti di pertinenza in forza dei voti
pronunciati. La fattispecie tipica del rapporto di lavoro subordinato
è infatti caratterizzata non solo dagli elementi della collaborazione
e della subordinazione, ma anche dell’onerosità e, pertanto, non
ricorre nel caso in cui una determinata attività, ancorché
oggettivamente configurabile quale prestazione di lavoro subordinato,
non sia eseguita con spirito di subordinazione né in vista di
adeguata retribuzione, ma “affectionis vel benevolentiae causa” o
in omaggio a principi di ordine morale o religioso. L’accertamento
della sussistenza o meno di cause oggettive e soggettive
giustificative della gratuità di prestazioni obiettivamente
lavorative – alla cui ammissibilità, rientrando nella sfera
dell’autonomia privata, non si oppone alcun principio di diritto
costituzionale o comune – è rimesso al giudice di merito.

Sentenza 20 maggio 2003, n.13380

Le parrocchie – ai sensi dell’articolo 4 della legge 20 maggio 1985 n.
222 – sono enti ecclesiastici riconosciuti con decreto del Ministro
dell’Interno, con effetto anche ai fini civilistici, a differenza
delle Chiese che – quali comunità ecclesiali – hanno invece rilievo
esclusivamente per il diritto canonico. L’elemento distintivo del
rapporto di lavoro subordinato è costituito dall’assoggettamento del
lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro,
con la conseguente limitazione della sua autonomia. Il relativo
accertamento, che spetta al giudice di merito ed è incensurabile in
Cassazione se congruamente e logicamente motivato, deve tener conto
della particolare natura del rapporto. (Nella specie, la S.C. ha
confermato la decisione di merito che aveva qualificato in termini di
lavoro subordinato di sacrista la prestazione svolta da una donna che
per anni aveva provveduto alla preparazione delle funzioni sacre
presso una parrocchia, alla custodia della chiesa e dei relativi
arredi, nonché alla sorveglianza della casa parrocchiale ed alla
vendita di libri nella libreria parrocchiale).

Legge 16 dicembre 2002

Cantone Ticino. Legge 16 dicembre 2002: “Legge sulla Chiesa cattolica”. Art. 1 (Definizione) 1. La Chiesa cattolica apostolica romana nel Cantone Ticino è una corporazione di diritto pubblico nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi. 2. Essa comprende la Diocesi, le Parrocchie e altre istituzioni o Enti ecclesiastici eretti dall’Ordinario, Vescovo di Lugano. Art. […]

Determinazione/i 30 gennaio 1998

Conferenza Episcopale Italiana – Presidenza della C.E.I.: “Determinazioni concernenti il regime amministrativo e i costi di patrocinio nei tribunali ecclesiastici regionali”. (da Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana? n. 1 del 30 gennaio 1998) DETERMINAZIONE APPROVATA DALLA PRESIDENZA CIRCA I PATRONI STABILI L’Assemblea Generale della C.E.I. ha introdotto nel diritto particolare della Chiesa che è in […]