Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Regio decreto 01 giugno 2007, n.696

Real Decreto 696/2007, de 1 de junio, por el que se regula la relación laboral de los profesores de religión prevista en la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE núm. 138, de 9 de junio de 2007) La ordenación del régimen jurídico del profesorado de religión […]

Sentenza 21 gennaio 2006, n.77

Nel pubblico impiego il trattamento economico consegue ad un preciso
inquadramento “autoritativo”, definito nell’ambito
dell’organizzazione dell’ente; ogni doglianza relativa presuppone
pertanto la tempestiva impugnativa dell’atto di riferimento (nel
caso di specie, un cappellano ospedaliero lasciava quale erede
universale l’ente morale ricorrente, il quale avanzava, nei confronti
dell’azienda sanitaria locale, una serie di pretese econimiche
connesse al relativo rapporto di pubblico impiego; pretese considerate
inammissibili dal Tribunale adito, in quanto concernenti atti divenuti
ormai inoppugnabili)

Nota 04 agosto 2006, n.2220

Ministero della pubblica istruzione. Dipartimento per l’istruzione. Direzione Generale per il personale della Scuola – Uff. IV. Nota 4 agosto 2006, n. 2220: “Insegnanti di Religione – Immissione in ruolo secondo contingente. Trattamento economico”. Alle Direzioni Generali Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI Alla Sovrintendenza Scolastica della Provincia Autonoma di BOLZANO Alla Sovrintendenza Scolastica della Provincia […]

Contratto collettivo 13 dicembre 2004

“Contratto collettivo nazionale di lavoro per i sacristi addetti al culto dipendenti di enti ecclesiastici”, 13 dicembre 2004. Art. 1 – DEFINIZIONE 1. Ai fini della presente normativa, si definisce sacrista il lavoratore in possesso di piena capacità lavorativa, che presta la sua opera nei luoghi sacri occupandosi di: preparare le sacre funzioni liturgiche e […]

Progetto di legge 22 luglio 2005

Progetto di legge 22 luglio 2005: “Ley Orgánica de Educación”. (Omissis) Disposición Adicional Segunda. Enseñanza de la religión. 1. La enseñanza de la religión se ajustará a lo establecido en el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre el Estado español y la Santa Sede, así como a lo dispuesto en los Acuerdos de […]

Ordinanza ministeriale 26 novembre 1984

Ordinanza ministeriale 26 novebre 1984: “Nivel académico y retributivo de Profesores de «Religión Católica» de las de Formación del Profesorado de Educación General Básica”. Dispone: Primero.-En las Escuelas Universitarias de Profesorado de Educación General Básica, los Profesores de «Religión Católica» y su pedagogía serán nombrados como Profesores especiales encargados del curso, categoría contractual docente cuya […]

Ordinanza 13 dicembre 2001, n.3027

Dopo l’emanazione del d.P.C.M. 16 febbraio 1990 (la cui legittimità
risulta sancita dalla sentenza n. 466 del 1990 Corte cost.), alle
istituzioni assistenziali regionali ed infraregionali deve essere
riconosciuta natura privatistica qualora ne risulti accertato,
alternativamente, il carattere associativo, quello di istituzione
promossa ed amministrata da privati, l’ispirazione religiosa, ovvero
qualora ricorrano, congiuntamente, le circostanze 1) che l’atto
costitutivo (o la tavola di fondazione) sia posto in essere da
privati; 2) che disposizioni statutarie prescrivano la designazione da
parte di associazioni o soggetti privati di una quota significativa
dei componenti dell’organo deliberante; 3) che il patrimonio risulti
prevalentemente costituito da beni risultanti dalla dotazione
originaria o dagli incrementi o trasformazioni della stessa, ovvero da
beni conseguiti in forza dello svolgimento dell’attività
istituzionale. Ne consegue che, nel caso di specie, all’Ospizio
“beneficio Madonna delle Grazie” di Galatina va riconosciuto il
carattere di istituzione di assistenza e beneficenza con personalità
giuridica di diritto privato, data la riconducibilità all’iniziativa
privata della sua nascita, della relativa disciplina e dei
finanziamenti ricevuti, così che le controversie inerenti ai rapporti
di lavoro con i dipendenti devono ritenersi devolute alla competenza
giurisdizionale dell’a.g.o.

Sentenza 16 ottobre 2002, n.17096

L’attività didattica svolta dal religioso non alle dipendenze di
terzi, ma nell’ambito della propria congregazione e quale componente
di essa, secondo i voti pronunciati, non costituisce prestazione di
attività di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2094, c.c.,
soggetta alle leggi dello Stato italiano, bensì opera di
evangelizzazione “religionis causa”, in adempimento dei fini della
congregazione stessa, regolata esclusivamente dal diritto canonico, e
quindi non legittima il religioso alla proposizione di domande dirette
ad ottenere emolumenti che trovano la loro causa in un rapporto di
lavoro subordinato. L’eccezione di illegittimità costituzionale di
questa interpretazione dell’art. 2094, c.c., sollevata in riferimento
agli art. 3 e 36, cost., è manifestamente infondata, sia in quanto
l’attività è resa in virtù di una libera scelta del religioso il
quale, attraverso i voti di obbedienza, di povertà e di diffusione
delle fede, accetta di svolgerla senza un corrispettivo economico, sia
in quanto il carattere di normale onerosità del rapporto di lavoro
non riguarda le prestazioni svolte all’interno della comunità
religiosa, sotto l’unico stimolo di principi morali, senza la tipica
subordinazione e senza prospettive di retribuzione.

Sentenza 03 giugno 2003, n.1367

Ai fini dell’applicazione dell’art. 4 della legge 11 maggio 1990, n.
108, che esclude dall’ambito di operatività dell’art. 18 della legge
20 maggio 1970, n. 300 i datori di lavoro non imprenditori che
svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale,
culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, il datore di
lavoro è qualificabile o meno come imprenditore in base alla natura
dell’attività da lui svolta, da valutare secondo gli ordinari
criteri, che fanno riferimento al tipo di organizzazione e
all’economicità della gestione, a prescindere dall’esistenza di un
vero e proprio fine di lucro, restando irrilevante che la prestazione
di servizi, ove effettuata secondo modalità organizzative ed
economiche di tipo imprenditoriale, sia resa solo nei confronti di
associati al soggetto che tali servizi eroga ovvero ad
un’organizzazione sindacale cui il soggetto erogatore sia collegato.
(Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva
ritenuto di tipo imprenditoriale l’attività di prestazione di servizi
svolta dalla Confesercenti, o società a questa collegate, in favore
di imprese associate).