Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Decisione 07 ottobre 2010, n.2010-613

Conseil Constitutionnel. Décision n° 2010-613 DC, 7 octobre 2010: Loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 14 septembre 2010, par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi interdisant […]

Decisione 13 novembre 2008

Il diritto di libertà religiosa non è una libertà assoluta, tale da
consentire a ogni persona qualsiasi comportamento motivato dal proprio
credo. Le limitazioni all’esercizio della libertà di religione,
garantita dall’art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo,
sono giustificate se necessarie per motivi di sicurezza e
dell’ordine pubblico, della salute o della morale pubblica o per la
protezione dei diritti e della libertà altrui. Nel caso di specie, la
norma francese relativa alle foto sulle patenti di guida, che devono
ritrarre le persone a capo scoperto, non costituisce un’illegittima
restrizione della libertà religiosa di un Sikh, che aveva richiesto
di essere fotografato indossando il tradizionale turbante. Lo Stato,
infatti, può imporre misure idonee a garantire la sicurezza pubblica
e a mettere in atto controlli stradali nei quali è necessaria la
perfetta identificazione del conducente. (cfr. Conseil d’Etat,
Ordonnance 6 mars 2006, n. 289947
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=3739])

Sentenza 10 luglio 2008, n.15948/03

Le restrizioni alla circolazione di pubblicazioni ispirate da odio
razziale e religioso non costituiscono una violazione della libertà
di espressione ex art. 10 CEDU, che può essere limitata per legge,
allo scopo di proteggere la libertà altrui nel contesto di una
società democratica. Nel caso di specie, l’autore e gli editori di
un libro intitolato “La colonizzazione dell’Europa” erano stati
condannati dalle autorità giurisdizionali francesi per il reato di
incitamento all’odio razziale. Secondo i giudici nazionali, infatti,
il libro offre una rappresentazione del rapporto tra cultura
occidentale e cultura islamica ispirata all’odio etnico. La Corte di
Strasburgo conferma la lettura delle Corti francesi, rintracciando
nell’opera incriminata i caratteri dell’incitamento all’odio ed
alla violenza (ad es. il ricorso a termini militari, la
caratterizzazione delle comunità islamiche europee come un
“nemico”, l’incitamento ad una “guerra di riconquista”).

Sentenza 07 dicembre 2005, n.264464

Le port du voile ou du foulard, par lequel les femmes de confession
musulmane peuvent entendre manifester leurs convictions religieuses,
peut faire l’objet de restrictions notamment dans l’intérêt de
l’ordre public. En conséquence, le retrait temporaire du voile ou du
foulard peut être exigé à l’entrée d’un consulat pour des motifs
de sécurité.

Sentenza 19 luglio 2005

Cour administrative d’appel de Paris. Sentenza 19 luglio 2005, N° 05PA01831. Legittimità dell’espulsione di un alunno da una scuola pubblica per aver indossato il turbante Sikh. 1ERE CHAMBRE – FORMATION A M. JANNIN, président M. Daniel BENEL, rapporteur M. BACHINI, commissaire du gouvernement BEAUQUIER, avocat REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requête […]

Sentenza 25 luglio 2005, n.932

Il diritto di libertà religiosa sancito dall’art. 9 della CEDU
include la libertà di manifestare il proprio credo ed in particolare
di esercitare il culto. Le condizioni di lavoro possono però trovarsi
in conflitto con le modalità di esercizio del culto; nel caso di
specie, turni lavorativi che includono la domenica contrastano con il
desiderio del lavoratore cristiano di godere del giorno festivo
previsto dalla propria religione. L’art. 9, 2° comma della CEDU
permette tuttavia restrizioni al diritto di manifestare la propria
fede religiosa; dunque è da ritenersi che il datore di lavoro non
abbia un obbligo assoluto di rispettare il diritto del dipendente
all’esercizio del culto, ma possa limitarlo, tenendo conto delle
necessità dell’impresa. Un dipendente che rifiuti di lavorare la
domenica in ragione della sua religione, può perciò essere
legittimamente licenziato e la sua libertà religiosa non risulta
violata se la restrizione operata (in questo caso la fissazione di un
turno domenicale) è ragionevole e risponde alle necessità economiche
dell’impresa.
Il datore di lavoro dovrà ad ogni modo cercare di predisporre
specifici aggiustamenti a favore delle esigenze religiose del
dipendente; tuttavia il licenziamento appare giustificato in base
all’Employment Rights Act 1996 se è stato fatto tutto il possibile
per porre in atto tali aggiustamenti e per giungere ad una soluzione
di compromesso che permetta al dipendente l’esercizio del suo
diritto (cosa accaduta nel caso di specie, dove era stato offerto un
posto di lavoro alternativo nella medesima azienda, nel quale non
erano previsti turni lavorativi la domenica).
Quanto alla motivazione del licenziamento, essa non è rinvenibile
nella religione del dipendente, ma nel suo rifiuto ad adeguarsi
all’orario di lavoro previsto e ad accettare altre soluzioni
alternative offerte dall’impresa; non si tratta, perciò, di un
licenziamento discriminatorio.

Rapporto 26 ottobre 2001

Bureau of Democracy, Human Rights and Labor. Rapporto 26 ottobre 2001: “International Religious Freedom Report about Romania”. The Constitution provides for religious freedom; while the Government generally respects this right in practice, there are some restrictions and several minority religious groups continued to claim credibly that low-level government officials and the Romanian Orthodox clergy impeded […]

Legge 09 dicembre 1905

Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat. Version consolidée au 29 juillet 2005 Le Sénat et la chambre des députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Titre Ier : Principes. Article 1 La République assure la liberté de conscience. Elle […]