Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge costituzionale 02 ottobre 2007, n.1

Legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1: “Modifica all’articolo 27 della Costituzione, concernente l’abolizione della pena di morte”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 236 del 10 ottobre 2007) Art. 1. 1. Al quarto comma dell’articolo 27 della Costituzione le parole: «, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra» sono soppresse.

Sentenza 26 novembre 1999

La condotta del genitore che, per motivi religiosi, imponga ai figli
minori di sottoporsi, rispettivamente, ad un intervento di
circoncisione e di infibulazione, integra – stante nel caso di specie
il vincolo della continuazione – gli estremi del reato di lesioni
personali volontarie, di cui all’art. 582 c.p., aggravato – ex
art. 585 c.p. in relazione all’art. 577 ed ex art. 61, n. 11 c.p. –
dell’avere commesso il fatto ai danni di propri discendenti e con
abuso di autorità e coabitazione.

Sentenza 06 ottobre 1995, n.375

Al fine di accertare la responsabilità penale di due ecclesiastici
che, nella qualità rispettivamente di direttore e di presidente della
Società per la Conservazione della Basilica di Aquileia, bene
d’interesse artistico e storico vincolato ai sensi dell’art. 4
della legge n. 1089 del 1939, abbiano installato un’edicola sotto il
porticato d’ingresso della Basilica stessa, non può farsi
riferimento alla disciplina concordataria, perché del tutto estranea
alla materia considerata.

Ordinanza 27 maggio 1996, n.183

Allorquando il giudice ‘a quo’ sollevi il dubbio circa la legittimita’
costituzionale di una norma, la Corte puo’ promuovere d’ufficio una
questione di legittimita’, ove ravvisi un evidente rapporto di
continenza e di presupposizione tra la questione specifica dedotta dal
giudice rimettente e quella nascente dai dubbi di costituzionalita’
circa la normativa piu’ generale – sicche’ la risoluzione della
seconda sia logicamente pregiudiziale a quella della prima -, anche in
considerazione del fatto che il modo in cui occasionalmente sono poste
le questioni di legittimita’ costituzionale non puo’ impedire al
giudice delle leggi l’esame pieno del sistema nel quale le norme
denunciate sono inserite. [Nella specie, il Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale militare di Roma ha sollevato
questione di legittimita’ costituzionale della norma risultante dal
combinato disposto degli artt. 8, secondo e terzo comma, della legge
15 dicembre 1972, n. 772, recante “Norme per il riconoscimento
dell’obiezione di coscienza” e 163 e segg. del codice penale, in
riferimento all’art. 3 Cost. nonche’ al principio della finalita’
rieducativa della pena, nella parte in cui prevede “che, a fronte
della concessione di ufficio della sospensione condizionale della pena
nel primo giudizio, l’esonero (dalla prestazione del servizio
militare) consegua soltanto all’espiazione della pena inflitta per il
secondo reato”. A parere della Corte, la prospettazione fatta dal
giudice ‘a quo’ con riferimento esclusivo all’ipotesi di precedente
concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena,
non richiesta dall’imputato, presuppone, piu’ in generale – in tutti i
casi in cui, per un motivo previsto dall’ordinamento, alla condanna
per prima irrogata non segua l’espiazione della pena -, la
possibilita’ di moltiplicazione delle condanne e di sommatoria di pene
nei confronti del soggetto che persista nel rifiuto del servizio
militare; pertanto, ritenendo tale possibilita’ di dubbia conformita’
alla Costituzione, sotto diversi profili, la Corte ha sollevato
previamente la questione di legittimita’ costituzionale, in
riferimento agli artt. 2, 3, 19 e 21 Cost., dell’art. 8, secondo e
terzo comma, della l. 15 dicembre 1972, n. 772, nella parte in cui
consente la ripetuta sottoponibilita’ a procedimento penale del
medesimo soggetto gia’ condannato per i fatti ivi previsti].