Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 01 marzo 1994

In relazione alla iscrizione delle associazioni religiose nel Registro
delle “Entità Religiose”, la sussistenza dei requisiti necessari, di
cui al Real Decreto nº 142/1981 (art. 3, comma 2), tra i quali i
“fini religiosi”, deve essere oggetto di valutazione autonoma da parte
del Ministero di Giustizia, rispetto a quanto certificato dalla
corrispondente Chiesa o confessione. In relazione alla iscrizione
delle associazioni religiose nel Registro delle “Entità Religiose”,
dallo statuto della fondazione “Patronato Social Escolar de Obreras”
si evince che esso ha la finalità essenziale di costituire un Centro
docente della Chiesa cattolica, il cui oggetto è l’insegnamento,
benché accompagnato da una solida formazione religiosa, e pertanto è
escluso il requisito necessario dei “fini religiosi”, per il quale si
intende la finalità di riunire in gruppo soggetti che partecipino
della medesima credenza divina, predichino quella dottrina, pratichino
il culto di essa e, nel caso di fondazione, destinino la massa dei
beni a tali finalità. In relazione alla iscrizione delle associazioni
religiose nel Registro delle l’Entità Religiose”, il requisito
richiesto dei “fini religiosi” non viola l’Accordo tra Stato
Spagnolo e S. Sede, 3 gennaio 1979 (ratificato il 4 dicembre dello
stesso anno), dal momento che il punto terzo del comma 4) dell’art.
I stabilisce che le associazioni e altre entità o fondazioni
religiose erette canonicamente possono acquistare la personalità
giuridica civile secondo quanto disposto dall’Ordinamento dello
Stato, mediante la iscrizione nel Registro corrispondente, allorché
siano certificati i requisiti necessari, di cui al Real Decreto nº
142/1981; a tale disciplina, rinvia altresì il Real Decreto nº
589/1984, cui detto requisito non è contrario.

Sentenza 29 giugno 2000

Court of Appeal for the Fifth Circuit. Certiorari No. 98 -1648. Argued December 1, 1999 – Decided June 28, 2000 Mitchell v. Helms 121 s.Ct. 15 (2000) Facts of the Case: Chapter 2 of the Education Consolidation and Improvement Act of 1981 allowed for loaning educational material and equipment to public and private schools, with […]

Sentenza 08 marzo 1995

Sussistono i requisiti di legge per la pronuncia di divorzio emanata
nei confronti di coniugi di nazionalità marocchina quando risultano
provate circostanze le quali, a norma dell’art. 56 del Codice civile
dello Statuto personale, costituiscono ingiurie tali da rendere
impossibile la vita coniugale con riguardo alla condizione sociale
della sposa.

Parere 30 agosto 1995, n.2115

Nel corso dell’esame della richiesta di riconoscimento della
personalità giuridica quale seminario avanzata dal Collegio Maronita
Mariamita in Roma gli attestati della Congregazione per le Chiese
orientali, secondo cui il medesimo Collegio sarebbe una casa religiosa
sede della procura generalizia, dipendente dall’omonimo Ordine
religioso con sede principale all’estero, inducono elementi
d’incertezza, sia con riguardo all’avvenuta erezione canonica
dell’ente istante, sia con riguardi alla condizione giuridica dello
stesso, che potranno essere chiariti con ulteriori contatti fra
l’Amministrazione e le competenti autorità della Santa Sede. Quanto
allo statuto vanno modificate le norme relative al patrimonio, alla
devoluzione in caso di estinzione ed al rinvio ai codici civile e
canonico, per ciò che in esso non è contemplato. Né può essere
condivisa la previsione relativa alla subordinazione del riconoscendo
ente all’Ordine d’appartenenza in Beirut, a guisa di una Casa di
procura in Italia di un Ordine religioso estero.

Parere 05 aprile 1995, n.814

Per il riconoscimento della personalità giuridica a favore di un
ente-chiesa è necessario che quest’ultima sia aperta al culto
pubblico, che non sia annessa ad altro ente ecclesiastico civilmente
riconosciuto, e che del suo patrimonio faccia parte la proprietà
della relativa chiesa-edificio.

Parere 14 dicembre 1994, n.3755

Ai fini del riconoscimento in persona giuridica civile di una casa di
religiose che esplicano attività ospedaliera, senza fini di lucro, è
necessario che l’ente abbia un congruo patrimonio, ravvisabile nei
proventi, derivanti dall’attività sanitaria esercitata, che
assicurano nel tempo la remunerazione delle prestazioni assistenziali
delle suore. Al fine dell’approvazione dello statuto di un ente
così strutturato, è risultata indispensabile la previsione di una
norma statutaria che regolamentasse, ex art. 8 D.P.R. n. 33 del 1987,
le operazioni relative alla stesura delle scritture contabili.
Trattandosi, peraltro, di un ente religioso di diritto canonico,
ricorre un ambito di apprezzamento più ristretto rispetto a quello
concernente gli altri enti morali. Sotto questo profilo, rilevante
risulta il nuovo regime per la registrazione degli enti ecclesiastici,
perché permette di pubblicizzare la struttura organizzativa
dell’ente e i controlli interni della sua gestione.

Parere 30 novembre 1994, n.700/93

La situazione patrimoniale finanziaria di un Seminario vescovile si
può ritenere adeguata ai fini del riconoscimento della personalità
giuridica allorché risulti che l’ente può avvalersi, oltre che
delle semplici offerte dei fedeli, anche di un contributo annuo da
parte della Diocesi, di titoli bancari depositati a proprio nome e di
un immobile gratuitamente offerto dalla Diocesi stessa.

Parere 07 dicembre 1993, n.1085

Lo statuto di una casa di procura che, oltre a perseguire i tipici
fini di rappresentanza, svolga anche un’attività di formazione e di
cultura attraverso i mezzi di comunicazione, deve prevedere la
dichiarazione di accettazione della nomina alla carica di
rappresentante legale dell’ente; deve inoltre prevedere redazione,
modalità e termini massimi di approvazione dei bilanci, preventivo e
consuntivo, relativi all’esercizio delle attività di cultura e
formazione svolte dalla procura, nonché la presenza di un revisore o
di un collegio dei revisori dei conti; infine, deve contenere
esplicito rinvio alle norme del codice civile sulla procedura di
liquidazione ed estinzione delle persone giuridiche.

Parere 02 giugno 1993, n.627

Il riconoscimento delle entità dotate di personalità giuridica
canonica comporta per l’amministrazione statale un ambito di
apprezzamento più ristretto di quello concernente gli altri
istituendi enti morali. Importanza essenziale riveste il nuovo regime
di pubblicità a mezzo registrazione delle norme di funzionamento e
dei poteri degli organi di rappresentanza dell’ente.
L’acquisizione e la valutazione positiva di tali elementi, assieme a
quelli relativi agli aspetti patrimoniali, giustificano, nel caso di
specie, la concessione del riconoscimento anche della personalità
giuridica civile.