Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 22 settembre 2008, n.1194

L’art. 5 della L. n. 186/2003 reca una puntuale disciplina circa i
tempi ed i modi per l’assunzione del primo contingente di insegnanti
di religione cattolica da collocare nelle dotazioni organiche
regionali istituite dalla legge medesima; esso stabilisce che il primo
concorso è riservato agli insegnanti di religione cattolica che
abbiano prestato servizio per almeno quattro anni nel corso degli
ultimi dieci anni, in tale specifica materia. Poiché tale norma,
espressamente qualificata come transitoria, enuclea in via immediata
la cerchia dei docenti che possono partecipare alla speciale sessione
di reclutamento, esprimendo la “ratio” di recuperare con una prima
tornata le posizioni degli insegnanti di religione cattolica che, nel
periodo antecedente, avevano reso l’attività di insegnamento in
condizioni di precarietà, si deve ritenere che il possesso dei
requisiti di ammissione e, segnatamente, l’individuazione del decennio
di insegnamento nel cui ambito devono essere prestati i quattro anni
continuativi, vada necessariamente raccordato alla data di entrata in
vigore della L. n. 186/2003. Ne consegue che va considerato corretto
il comportamento dell’Amministrazione che, in sede di adozione del
bando di concorso, abbia fatto riferimento al periodo di insegnamento
che va dall’anno scolastico 1993/1994 all’anno scolastico 2002/2003
(cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 gennaio 2008, n. 31
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4700])