Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 27 giugno 2017

Non vìola il diritto alla libertà di espressione dei
ricorrenti, esponenti di associazioni musulmane, la condanna per
diffamazione da questi riportata per il fatto di aver leso la
reputazione di un giornalista preposto alla direzione di
un’emittente radiotelevisiva multietnica, rivolgendogli
pubbliche accuse di islamofobia.

(Fonte:
www.federalismi.it)

Sentenza 23 febbraio 2011, n.7017

Integra il reato di diffamazione la volontà di ledere e sminuire il
credito di un determinato soggetto, nella comunità sociale di
appartenenza, mediante ingiustificate censure nei confronti della
sua personalità e della sua scelta di aderire a un credo religioso
diverso rispetto a quello storicamente e culturalmente radicato nella
società italiana.

Sentenza 07 gennaio 2011

Rientra nel legittimo esercizio del diritto di critica
l’espressione da parte dell’autore di uno scritto di opinioni e
giudizi anche in termini graffianti con un linguaggio colorito e
pungente, purché vi sia pertinenza della critica, cioè essa avvenga
nell’interesse dell’opinione pubblica alla conoscenza non del fatto
oggetto di critica, ma dell’interpretazione di quel fatto. Nel caso in
esame, stante l’indiscutibile rilevanza sociale dell’argomento
trattato nel libro oggetto di causa (l’indagine, attraverso la
narrazione della vita personale dell’autore, dei complessi rapporti
tra mondo occidentale e mondo islamico), la notorietà in Italia
dell’autore del libro, nonché il progressivo aumento della presenza
di persone di fede islamica nel territorio italiano, è palese
l’esistenza di un concreto interesse dell’opinione pubblica ad avere
elementi di conoscenza e giudizio su tali argomenti. Né, in tale
fattispecie, può ritenersi travalicato il limite della continenza,
tenuto conto dei contenuti espressivi con i quali la critica è stata
esercitata e del rispetto del parametro della proporzione tra le
modalità di esposizione dei giudizi e la rilevanza sociale dei temi
trattati nel libro.
 

Sentenza 20 aprile 2010

The Court declared inadmissible the application Le Pen v. France. The
Court considered that the penalty imposed on the applicant for his
statements about Muslims in France was justified. The Court reiterated
that it attached the highest importance to freedom of expression in
the context of political debate in a democratic society, and that
freedom of expression applied not only to “information” or
“ideas” that were favourably received, but also to those that
offended, shocked or disturbed. Furthermore, anyone who engaged in a
debate on a matter of public interest could resort to a degree of
exaggeration, or even provocation, provided that they respected the
reputation and rights of others.

Sentenza 22 maggio 2007, n.100

Il diritto di critica giornalistica e il diritto di cronaca possono
essere esercitati anche quando ne derivi una lesione all’altrui
reputazione, purché vengano rispettati determinati limiti,
individuati dalla giurisprudenza a) nella verità della notizia
pubblicata; b) nell’utilità sociale dell’informazione in relazione
all’attualità e rilevanza dei fatti narrati (c.d. pertinenza) e c)
nell’esigenza che l’informazione sia mantenuta nei limiti della
obiettività o serenità e in una forma espositiva corretta (c.d.
continenza), in modo che siano evitate gratuite aggressioni all’altrui
reputazione. Ciò rilavato, l’agente può in particolare invocare
l’esimente del diritto di cronaca, sotto il profilo putativo, solo se
abbia provato di avere riscontrato, con ogni possibile cura, la
verità dei fatti che si accingeva a narrare, al fine di vincere ogni
dubbio o incertezza intorno a essi, e ciò nonostante sia incorso
nell’errore di ritenere che tali fatti fossero veri. Nessuna efficacia
scriminante può invece riconoscersi all’errore in cui il soggetto
incorra per non aver riscontrato la verità del fatto, stante che in
questo caso il suo errore attiene a un elemento normativo, vertendo
sulla liceità del comportamento e derivando da una inesatta
conoscenza dei propri obblighi e dei presupposti normativi del diritto
di informazione (nel caso di specie, l’imputato – autore di un volume
sull’Islam in Italia – invocava quale esimente dell’utilizzo di alcune
espressioni dispregiative nei confronti della persona offesa,
l’esercizio putativo del diritto di cronaca, affermando che “a livello
di opinione pubblica quello di S. è da anni un personaggio discusso e
controverso”).

Sentenza 16 gennaio 2004, n.53

Lede l’onore, il decoro e la reputazione del soggetto facente parte
della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, la lettera
diffusa in varie parti della città – tra cui il luogo di lavoro,
l’abitazione e la scuola dei figli – con cui vengono espressi
giudizi e concetti offensivi e diffamatori, rivolti inequivocabilmente
ad additare detta Congregazione ed il relativo appartenente al
pubblico disprezzo. Tale soggetto ha pertanto diritto ad ottenere, in
relazione ai fatti de quibus, il risarcimento dei danni morali subiti,
le spese legali sostenute ed una somma, a titolo di riparazione
pecuniaria, ex art. 12 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47.