Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Istruzione 17 maggio 2007

CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI. SANCTORUM MATER – Istruzione per lo svolgimento delle Inchieste diocesane o eparchiali nelle Cause dei Santi, 17 maggio 2007 INTRODUZIONE Madre dei Santi, la Chiesa ha sempre custodito la loro memoria, proponendo ai fedeli esempi di santità nella sequela Christi.[1] Lungo i secoli i Romani Pontefici si sono preoccupati di […]

Ordinanza 27 marzo 2008

Non sussiste fumus boni iuris in ordine alla domanda inibitoria
relativa all’apertura del sepolcro (poi trasformata in richiesta di
ripristino dello stato dei luoghi) e alla esposizione delle spoglie di
San Padre Pio, fondata su di una disposizione testamentaria di
carattere non patrimoniale rivolta al Sindaco di San Giovanni Rotondo.
In tale disposizione testamentaria appare, infatti, inequivocabile la
volontà dello scrivente di sottoporsi “alla volontà dei Superiori”
ed, in particolare, la manifestazione del proprio “desiderio” che, in
assenza di opposizione dei Superiori, le sue spoglie fossero composte
“in un tranquillo cantuccio di questa terra”. Ritiene, pertanto, il
giudicante che il dichiarante abbia effettuato espressione di un mero
“desiderio” e non già di una vera e propria disposizione non
patrimoniale di ultima volontà, con conferimento di un vero e proprio
mandato ad un preciso soggetto giuridico: a sostegno di tale
conclusione devono, infatti, essere considerate le modalità di
espressione della manifestazione di volontà dell’assunto testatore,
il contesto nel quale è inserita l’espressione, il notevole lasso di
tempo intercorso tra il momento dell’effettuazione della dichiarazione
e il momento della morte del testatore, avvenuta nel 1968
(quarantacinque anni dopo), la mancata indicazione precisa del
soggetto mandatario e la mancanza di indicazione del luogo preciso in
cui doveva essere effettuata la sepoltura. Inoltre, ove pure voglia
essere ritenuta la natura di testamento della espressione riportata,
deve comunque essere dato rilievo all’espressa manifestazione di
volontà di Padre Pio di sottoporsi alta volontà dei “Superiori”,
posto che le disposizioni testamentarie devono essere interpretate
cercando di ricostruire la volontà effettiva del de cuius.

Richiesta di archiviazione 19 marzo 2008

La condotta, incriminata dall’art. 407 c.p., è integrata da qualsiasi
azione con la quale venga violata, alterata una tomba, un sepolcro o
un’urna contenenti resti umani. Quanto, invece, al reato di vilipendio
di cadavere, l’art. 410 c.p. concerne gli atti commessi sopra il
cadavere o le sue ceneri; il vilipendio è cioè integrato da
qualunque manipolazione dei resti umani che risulti obiettivamente
idonea ad offendere il sentimento di pietà verso i defunti, e che nel
contempo sia vietata da disposizioni regolamentari o comunque attuata
con modalità non necessarie all’espletamento dell’attività lecita
cui risulti eventualmente finalizzata. Ciò rilevato, le condotte di
esumazione del corpo di San Pio da Pietralcina non integrano
senz’altro l’elemento materiale dei delitti di violazione di sepolcro
e di vilipendio di cadavere, posto che le operazioni di estumulazione,
ricomposizione, conservazione e ostensione ai fedeli di dette Spoglie
sono state poste in essere nel pieno rispetto della normativa
sostanziale e procedurale vigente (Regolamento di Polizia Mortuaria
approvato con il D.P.R. 285/1990 (artt. 82-89) e Testo Unico sulle
Leggi Sanitarie approvato con il R.D. 1265/1934 (arti. 340-341)). Gli
autori di tali condotte, inoltre, hanno agito con il manifesto intento
di garantire la conservazione nel tempo di resti del Santo e di
assicurarli alla venerazione dei fedeli, secondo la prassi della
Chiesa Cattolica, come del è resto confermato dalla solennità dei
riti attuati. Deve, pertanto, escludersi sia la sussistenza di
qualsiasi volontà di offendere e di esternare dispregio nei confronti
della salma del Santo, sia, a fortori, la consapevolezza che le
operazioni sulla salma potessero essere lesive del sentimento di
pietà verso i defunti, integrante l’elemento soggettivo dei
denunziati delitti.

Accordo 02 aprile 1992

CONVENTIO Inter Apostolicam Sedem et Rem Publicam Sancti Marini Firmato il 2 aprile 1992 Pubblicato in AAS 95 (1993), pp. 324-334 LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO desiderando la Chiesa cattolica e lo Stato, nel reciproco rispetto della indipendenza e sovranità che ciascuno di essi ha nel proprio ordine, proseguire la leale […]