Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 30 marzo 2007

Il licenziamento di un’insegnante musulmana, motivato dal fatto che
questa indossava in classe il niqab (tipologia di velo che lascia
scoperti solo gli occhi), non costituisce discriminazione. Infatti, in
primo luogo la richiesta di non indossare il niqab è proporzionale al
perseguimento di una finalità legittima (quella di favorire
l’apprendimento degli alunni); in secondo luogo, il corretto termine
di paragone tramite il quale individuare la presunta discriminazione
sarebbe da individuare nella situazione di un’altra insegnante che,
indipendentemente dal proprio credo religioso, svolgesse le sue
funzioni con la faccia coperta, circostanza che determinerebbe
ugualmente il licenziamento. Si deve dunque escludere che vi sia stata
diversità di trattamento motivata dalla religione.

Codice 12 marzo 2007

Nuovo codice del lavoro francese, approvato con l’ordinanza 12 marzo
2007, n. 2007-329, e in vigore dal 1° maggio 2008.
In OLIR.it:
– La versione precedente del Code du travail (1973)
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=3971]
– La Legge 27 maggio 2008, n. 496
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4742], che ha
introdotto modifiche al Code du travail attualmente in vigore,
specialmente riguardo ai divieti di discriminazione.

Costituzione 1982

Costituzione della Repubblica di Turchia (1982). PREAMBLE (As amended on October 17, 2001) In line with the concept of nationalism and the reforms and principles introduced by the founder of the Republic of Turkey, Atatürk, the immortal leader and the unrivalled hero, this Constitution, which affirms the eternal existence of the Turkish nation and motherland […]

Sentenza 05 dicembre 2007, n.295671

La sanzione di espulsione definitiva pronunciata nei confronti di un
allievo di una scuola pubblica che non si conformi alla legge che
vieta l’ostentazione di segni esteriori connotanti l’appartenenza
religiosa (nel caso di specie: un foulard, indossato in base alla
religione islamica) non costituisce un attentato alla libertà di
pensiero, coscienza e religione sancita dall’art. 9 della CEDU, ove
tale sanzione sia volta ad assicurare il rispetto del principio di
laicità negli edifici scolatici pubblici, senza alcuna
discriminazione religiosa nei confronti degli alunni e delle
confessioni religiose.

Sentenza 05 dicembre 2007, n.285396

La sanzione di espulsione definitiva pronunciata nei confronti di un
allievo di una scuola pubblica che non si conformi alla legge che
vieta l’ostentazione di segni esteriori connotanti l’appartenenza
religiosa (nel caso di specie: un turbante sikh) non costituisce un
attentato alla libertà di pensiero, coscienza e religione sancita
dall’art. 9 della CEDU, ove tale sanzione sia volta ad assicurare il
rispetto del principio di laicità negli edifici scolatici pubblici,
senza alcuna discriminazione religiosa nei confronti degli alunni e
delle confessioni religiose.

Sentenza 05 dicembre 2007, n.285395

La sanzione di espulsione definitiva pronunciata nei confronti di un
allievo di una scuola pubblica che non si conformi alla legge che
vieta l’ostentazione di segni esteriori connotanti l’appartenenza
religiosa (in questo caso: un turbante sikh) non costituisce un
attentato alla libertà di pensiero, coscienza e religione sancita
dall’art. 9 della CEDU, ove tale sanzione sia volta ad assicurare il
rispetto del principio di laicità negli edifici scolatici pubblici,
senza alcuna discriminazione religiosa nei confronti degli alunni e
delle confessioni religiose.

Sentenza 05 dicembre 2007, n.285394

La sanzione di espulsione definitiva pronunciata nei confronti di un
allievo di una scuola pubblica che non si conformi alla legge che
vieta l’ostentazione di segni esteriori connotanti l’appartenenza
religiosa (nel caso di specie: un turbante sikh) non costituisce un
attentato alla libertà di pensiero, coscienza e religione sancita
dall’art. 9 della CEDU, ove tale sanzione sia volta ad assicurare il
rispetto del principio di laicità negli edifici scolatici pubblici,
senza alcuna discriminazione religiosa nei confronti degli alunni e
delle confessioni religiose.