Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 12 febbraio 2010

Non si è in presenza di discriminazione indiretta quando lo
svantaggio derivante da una norma neutra riguarda un singolo individuo
e non un gruppo religioso. Nel caso di specie, la ricorrente (hostess
di British Airways) sosteneva che l’obbligo di indossare una divisa,
senza mostrare oggetti di gioielleria né simboli religiosi, le aveva
causato una discriminazione indiretta poiché le aveva impedito di
portare una catenina con una croce, espressione della sua religione.
In base all'”Employment Equality Regulations (Religion or Belief) 2003
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=1639]” una
discriminazione indiretta è dimostrata quando uno svantaggio sussiste
non solo per il ricorrente, ma anche per il gruppo confessionale di
appartenenza, fatto che non risulta dimostrato nel caso di specie.
La sentenza sottolinea anche che qualora fosse sufficiente dimostrare
lo svantaggio subito da un singolo lavoratore per provare una
discriminazione indiretta, ciò imporrebbe un onere insostenibile
per i datori di lavoro, tenuti a conoscere e a prevedere ogni credenza
presente nella società, anche se professata da un singolo individuo
o addirittura fittizia. La Corte ha inoltre rilevato che il codice di
abbigliamento di British Airways, che vieta gli ornamenti visibili,
sarebbe comunque stato giustificato come un mezzo proporzionato per
raggiungere uno scopo legittimo, ai sensi dei regolamenti del 2003,
art. 3 (1) (b) (iii).

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In OLIR.it:
Employment Appeal Tribunal, Sentenza 20 novembre 2008 – Regno Unito:
Eweida v. British Airways
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=4831]

Sentenza 27 ottobre 2009

La detenzione di un testimone di Geova, conseguente al suo rifiuto di
svolgere il servizio militare, non viola il diritto di libertà di
coscienza e di religione ex art. 9 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo (CEDU). Infatti, l’art. 4 della
CEDU, letto in combinato disposto con l’art. 9, non obbliga gli Stati
firmatari a riconoscere il diritto all’obiezione di coscienza e a
stabilire aggiustamenti per chi sceglie di non svolgere il servizio
militare; quest’ultimo, inoltre, non può essere considerato un lavoro
forzato vietato dall’art. 4 della CEDU.

Legge 07 novembre 2007, n.32

Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio (Omissis) TÍTULO I. – EXPLOTACIÓN, TRANSPORTE, EXPERIMENTACIÓN Y SACRIFICIO DE ANIMALES. Artículo 4. Explotaciones de animales. Las Administraciones Públicas adoptarán las medidas necesarias para asegurar que, en las explotaciones, los animales no padezcan dolores, sufrimientos o […]

Risoluzione 02 aprile 2009

In OLIR.it: Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione
del principio di parità di trattamento fra le persone
indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la
disabilità, l’età o l’orientamento sessuale – Proposal for a new EU
directive on protection from discrimination on grounds of age,
disability, sexual orientation and religion or belief beyond the
workplace (2 july 2008) leggi
[https://www.olir.it/news/archivio.php?id=1915]

Sentenza 04 dicembre 2008

L’espulsione da una scuola superiore pubblica di una studentessa
musulmana che durante le lezioni di educazione fisica si era rifiutata
di togliersi il velo non è in contrasto con il diritto di libertà
religiosa. In una società democratica ove coesistono molteplici
comunità religiose, può rivelarsi necessario limitare la libertà di
religione di alcuni gruppi al fine di conciliare gli interessi dei
vari orientamenti religiosi. Nel caso di specie, inoltre, la
restrizione della libertà di religione non era dettata esclusivamente
da motivi di sicurezza e di salute, ma anche dallo scopo di preservare
la neutralità e la laicità dell’ambiente scolastico pubblico. A tal
proposito, la Corte ricorda che in Francia il principio di laicità è
uno dei principi fondamentali e che la Corte deve lasciare un cospicuo
margine d’apprezzamento alle autorità statali in materia di relazioni
tra Stato e confessioni religiose. (cfr. anche CORTE EUROPEA DEI
DIRITTI DELL’UOMO, Sentenza 4 dicembre 2008, Kervanci c. France
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4926]).

Decisione 13 novembre 2008

Il diritto di libertà religiosa non è una libertà assoluta, tale da
consentire a ogni persona qualsiasi comportamento motivato dal proprio
credo. Le limitazioni all’esercizio della libertà di religione,
garantita dall’art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo,
sono giustificate se necessarie per motivi di sicurezza e
dell’ordine pubblico, della salute o della morale pubblica o per la
protezione dei diritti e della libertà altrui. Nel caso di specie, la
norma francese relativa alle foto sulle patenti di guida, che devono
ritrarre le persone a capo scoperto, non costituisce un’illegittima
restrizione della libertà religiosa di un Sikh, che aveva richiesto
di essere fotografato indossando il tradizionale turbante. Lo Stato,
infatti, può imporre misure idonee a garantire la sicurezza pubblica
e a mettere in atto controlli stradali nei quali è necessaria la
perfetta identificazione del conducente. (cfr. Conseil d’Etat,
Ordonnance 6 mars 2006, n. 289947
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=3739])