Sentenza 30 giugno 2014
La Corte Suprema degli Stati Uniti, con una maggioranza di 5 a
4, ha deciso che l’obbligo per il datore di lavoro, previsto
dall’Obamacare, di stipulare un’assicurazione sanitaria
per i propri dipendenti che copra anche le spese per certe forme di
contraccezione e l’aborto può violare la libertà
religiosa di società commerciali a ristretta compagine sociale
(“closely held for-profit corporations”), ai sensi del
Religious Freedom Restoration Act.
4, ha deciso che l’obbligo per il datore di lavoro, previsto
dall’Obamacare, di stipulare un’assicurazione sanitaria
per i propri dipendenti che copra anche le spese per certe forme di
contraccezione e l’aborto può violare la libertà
religiosa di società commerciali a ristretta compagine sociale
(“closely held for-profit corporations”), ai sensi del
Religious Freedom Restoration Act.
Ritenuto che tale obbligo
limiti la libertà religiosa, la Corte ha rilevato come sussiste
un convincente interesse governativo a garantire l’accesso
gratuito ai metodi contraccettivi oggetto di causa, eccependo
però che il Governo ha mancato di provare che la disciplina
dell’Obamacare sia il mezzo meno restrittivo per perseguire tale
interesse governativo.
limiti la libertà religiosa, la Corte ha rilevato come sussiste
un convincente interesse governativo a garantire l’accesso
gratuito ai metodi contraccettivi oggetto di causa, eccependo
però che il Governo ha mancato di provare che la disciplina
dell’Obamacare sia il mezzo meno restrittivo per perseguire tale
interesse governativo.
In particolare, con specifico
riferimento alla tutela della libertà religiosa di una
società for-profit, i Giudici hanno osservato come tale
libertà sia assicurata agli imprenditori individuali, per cui
non vi sarebbe ragione di non garantirla ai medesimi soggetti qualora
decidano di esercitare l’attività d’impresa in
forma societaria, tenuto conto che la tutela dei diritti
costituzionali riconosciuta alle società ha lo scopo ultimo di
proteggere i diritti costituzionali dei soci della medesima
società.
riferimento alla tutela della libertà religiosa di una
società for-profit, i Giudici hanno osservato come tale
libertà sia assicurata agli imprenditori individuali, per cui
non vi sarebbe ragione di non garantirla ai medesimi soggetti qualora
decidano di esercitare l’attività d’impresa in
forma societaria, tenuto conto che la tutela dei diritti
costituzionali riconosciuta alle società ha lo scopo ultimo di
proteggere i diritti costituzionali dei soci della medesima
società.
La Corte ha, poi, ritenuto che la
libertà religiosa vada riconosciuta alle società
for-profit, al pari degli enti non profit, dato che esse, oltre a
finalità lucrative, ne possono perseguire altre, anche di
carattere ideale ed altruistico [Si ringrazia per la segnalazione del
documento e la stesura del relativo abstract M.F. Ferrero,
Università Cattolica del Sacro Cuore]
libertà religiosa vada riconosciuta alle società
for-profit, al pari degli enti non profit, dato che esse, oltre a
finalità lucrative, ne possono perseguire altre, anche di
carattere ideale ed altruistico [Si ringrazia per la segnalazione del
documento e la stesura del relativo abstract M.F. Ferrero,
Università Cattolica del Sacro Cuore]
Sul tema si
veda in OLIR.it: il Focus "Libertà
religiosa e attività imprenditoriale for profit. Alcuni recenti
casi di obiezione di coscienza negli Stati Uniti", di M. F.
Ferrero (Newsletter OLIR.it n. 3/2014)