Sentenza 27 ottobre 2009
La detenzione di un testimone di Geova, conseguente al suo rifiuto di
svolgere il servizio militare, non viola il diritto di libertà di
coscienza e di religione ex art. 9 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo (CEDU). Infatti, l’art. 4 della
CEDU, letto in combinato disposto con l’art. 9, non obbliga gli Stati
firmatari a riconoscere il diritto all’obiezione di coscienza e a
stabilire aggiustamenti per chi sceglie di non svolgere il servizio
militare; quest’ultimo, inoltre, non può essere considerato un lavoro
forzato vietato dall’art. 4 della CEDU.