Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 18 ottobre 2002, n.5769

Sono riconducibili a rettorie in senso stretto, ai fini
dell’applicazione dell’art. 8 della legge 27 maggio 1929, n. 848 –
secondo cui i Comuni e le Province cui siano stati concessi i
fabbricati dei conventi soppressi sono tenuti a rilasciarne senza
indennità una congrua parte da destinarsi a rettoria della chiesa
annessa – non solo i locali adibiti ad ufficio amministrativo o ad
abitazione del clero o dei religiosi, ma anche quelli utilizzati per
le opere connesse al culto che nella chiesa si celebra.

Sentenza 07 novembre 2003, n.16774

L’attività didattica o sanitaria svolta dal religioso, nell’ambito
della propria Congregazione e quale componente di essa, secondo i voti
pronunciati, non costituisce prestazione di attività di lavoro
subordinato ai sensi dell’art. 2094 c.c., soggetta alle leggi dello
Stato italiano, bensì opera di evangelizzazione “religionis causa”
in adempimento dei fini della Congregazione stessa, regolata
esclusivamente dal diritto canonico; detta attività non legittima,
quindi, il religioso alla proposizione di domande dirette ad ottenere
emolumenti, che trovano la loro causa in un rapporto di lavoro
subordinato; né incide, al fine della ammissibilità di tali
richieste, che l’opera prestata abbia avuto luogo presso enti
gestiti direttamente dalla congregazione di appartenenza, svolgenti
attività imprenditoriali, rilevando unicamente la conformità delle
mansioni svolte ai compiti di pertinenza in forza dei voti
pronunciati. La fattispecie tipica del rapporto di lavoro subordinato
è infatti caratterizzata non solo dagli elementi della collaborazione
e della subordinazione, ma anche dell’onerosità e, pertanto, non
ricorre nel caso in cui una determinata attività, ancorché
oggettivamente configurabile quale prestazione di lavoro subordinato,
non sia eseguita con spirito di subordinazione né in vista di
adeguata retribuzione, ma “affectionis vel benevolentiae causa” o
in omaggio a principi di ordine morale o religioso. L’accertamento
della sussistenza o meno di cause oggettive e soggettive
giustificative della gratuità di prestazioni obiettivamente
lavorative – alla cui ammissibilità, rientrando nella sfera
dell’autonomia privata, non si oppone alcun principio di diritto
costituzionale o comune – è rimesso al giudice di merito.

Sentenza 12 marzo 2004, n.22827

Il diritto dei ministri di culto di non fornire informazioni delle
quali siano venuti a conoscenza in ragione del loro ministero non
comporta “una incapacità o un divieto assoluto di testimoniare”, ma
semplicemente una facoltà di astenersi per i fatti attinenti alle
funzioni ecclesiastiche, ferma restando la validità di una
testimonianza attinente ad un procedimento penale per il quale non
vige il segreto ma permane il dovere di testimoniare.

Parere 30 agosto 1995, n.2115

Nel corso dell’esame della richiesta di riconoscimento della
personalità giuridica quale seminario avanzata dal Collegio Maronita
Mariamita in Roma gli attestati della Congregazione per le Chiese
orientali, secondo cui il medesimo Collegio sarebbe una casa religiosa
sede della procura generalizia, dipendente dall’omonimo Ordine
religioso con sede principale all’estero, inducono elementi
d’incertezza, sia con riguardo all’avvenuta erezione canonica
dell’ente istante, sia con riguardi alla condizione giuridica dello
stesso, che potranno essere chiariti con ulteriori contatti fra
l’Amministrazione e le competenti autorità della Santa Sede. Quanto
allo statuto vanno modificate le norme relative al patrimonio, alla
devoluzione in caso di estinzione ed al rinvio ai codici civile e
canonico, per ciò che in esso non è contemplato. Né può essere
condivisa la previsione relativa alla subordinazione del riconoscendo
ente all’Ordine d’appartenenza in Beirut, a guisa di una Casa di
procura in Italia di un Ordine religioso estero.

Accordo 26 novembre 1960

Conventio inter Apostolicam Sedem et Paraquarianam Rempublicam de erigendo Vicariatu Castrensi. Firmato il 26 novembre 1960 Pubblicato in AAS 54 (1962), pp. 22-27 La Santa Sede y el Gobierno del Paraguay, deseando proveer de manera conveniente y estable a la mejor asistencia religiosa de las Fuerzas Armadas, segùn su tradición y sus anhelos, han decidido […]

Accordo 29 novembre 1958

CONVENTIO INTER APOSTOLICAM SEDEM ET BOLIVIANAM REMPUBLICAM DE VICARIATU CASTRENSI ACUERDO ENTRE LA SANTA SEDE Y LA REPÙRLICA DE BOLIVIA SOBRE JURISDICCIÓN ECLESIÀSTICA CASTRENSE Y ASISTENCIA RELIGIOSA DE LAS FUERZAS ARMADAS. Firmato il 29 novembre 1958 Pubblicato in AAS 53 (1961), pp. 299-303 La Santa Sede y el Gobìerno de Bolivia, deseando proveer de manera […]

Legge 10 aprile 1951, n.287

Legge 10 aprile 1951, n. 287: “Riordinamento dei giudizi di assise”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 102 del 7 maggio 1951) (omissis) 12. – (Incompatibilità con l’ufficio di giudice popolare). – Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare: (omissis) c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Sentenza 27 agosto 2002, n.860/02

Non è configurabile un rapporto di lavoro subordinato nell’ipotesi in
cui il religioso svolga un’attività lavorativa (nella specie
didattica presso una scuola comunale) alle dipendenze dell’ordine o
congregazione di appartenenza nel rispetto dei voti pronunciati e
degli obblighi assunti.