Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 16 ottobre 2002, n.17096

L’attività didattica svolta dal religioso non alle dipendenze di
terzi, ma nell’ambito della propria congregazione e quale componente
di essa, secondo i voti pronunciati, non costituisce prestazione di
attività di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2094, c.c.,
soggetta alle leggi dello Stato italiano, bensì opera di
evangelizzazione “religionis causa”, in adempimento dei fini della
congregazione stessa, regolata esclusivamente dal diritto canonico, e
quindi non legittima il religioso alla proposizione di domande dirette
ad ottenere emolumenti che trovano la loro causa in un rapporto di
lavoro subordinato. L’eccezione di illegittimità costituzionale di
questa interpretazione dell’art. 2094, c.c., sollevata in riferimento
agli art. 3 e 36, cost., è manifestamente infondata, sia in quanto
l’attività è resa in virtù di una libera scelta del religioso il
quale, attraverso i voti di obbedienza, di povertà e di diffusione
delle fede, accetta di svolgerla senza un corrispettivo economico, sia
in quanto il carattere di normale onerosità del rapporto di lavoro
non riguarda le prestazioni svolte all’interno della comunità
religiosa, sotto l’unico stimolo di principi morali, senza la tipica
subordinazione e senza prospettive di retribuzione.

Sentenza 08 marzo 2004, n.4645

In tema di imposta comunale sugli immobili (i.c.i.), l’esenzione
prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, spetta a condizione che gli immobili –
appartenenti ai soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lett. c, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 –
siano destinati esclusivamente allo svolgimento di una delle attività
contemplate nella norma medesima, tra le quali, nel caso degli enti
ecclesiastici, anche quelle indicate nel richiamato art. 16, lett. a),
l. 20 maggio 1985 n. 222 (attività di religione o di culto, cioè
dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla
formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla
catechesi, all’educazione cristiana). Ne consegue che il beneficio
dell’esenzione dall’imposta non spetta in relazione agli immobili,
appartenenti ad un ente ecclesiastico – come pure agli enti di
istruzione e beneficenza, ai quali quelli ecclesiastici aventi fine di
religione o di culto sono, ai fini tributari, equiparati ex art. 7 l.
25 marzo 1985 n. 121 – che siano destinati allo svolgimento di
attività oggettivamente commerciali (nella fattispecie, gestione di
pensionati con pagamento di rette).

Sentenza 07 febbraio 2005, n.849

In ossequio al vigente impianto costituzionale relativo ai rapporti
tra Stato e Chiesa Cattolica, la Legge n. 512 del 1961 – nel
disciplinare lo Stato giuridico del personale dell’assistenza
spirituale alle Forze armate dello Stato – è partita dal postulato
dell’esistenza di due ordinamenti giuridici, quello statale e quello
canonico, fra loro paralleli e reciprocamente intersecantisi senza
prevalenza dell’uno sull’altro, nel tentativo riuscito di assicurare
una sostanziale autonomia degli atti e dei giudizi che si vengono via
via a formare nel corso dei procedimenti avviati da entrambe le
autorità. Al riguardo, in tema di designazione dei cappellani
militari, l’art. 17 della legge suddetta stabilisce che le nomine
siano effettuate con decreto da parte dell’amministrazione statale,
“previa designazione dell’Ordinario Militare”, e l’art. 26 prevede
inoltre, in ordine alle modalità di esercizio di tale potere, che
“l’Ordinario Militare o, per sua delega, il Vicario generale
militare, sulla base del rapporto informativo e di ogni altro elemento
a disposizione, compili, entro il mese di gennaio dell’anno
successivo, le note caratteristiche per ciascun cappellano militare
integrate da un giudizio complessivo espresso per le qualifiche di
ottimo, buono, mediocre, insufficiente”. Ai sensi di dette
disposizioni si può dunque escludere che il giudizio in questione sia
in qualche modo vincolato dalle valutazioni eventualmente operate
dall’amministrazione militare, in quell’ottica di “separazione
delle sfere di competenza tra autorità religiosa e statale” sopra
tratteggiata. Da tutto ciò consegue che il provvedimento di congedo a
tempo illimitato, fondato su argomentazioni di esclusiva competenza
dell’Ordinario Militare (il giudizio complessivo de qua), non possa
che risultare del tutto legittimo in quanto motivato in forza di un
diniego sulla cui validità ed efficacia l’amministrazione militare
non ha possibilità di interloquire.

Legge regionale 28 gennaio 2000, n.5

Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5: “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2000)”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Veneto” n. 11 del 1 febbraio 2000) (Omissis) Art. 20 (Interventi per la valorizzazione del patrimonio degli organi musicali del […]

Regio decreto 31 marzo 2000, n.432

Regio decreto 31 marzo 2000, n. 432: “Regulación del cómputo en el Régimen de Clases Pasivas del Estado de los períodos reconocidos como cotizados a la Seguridad Social, a favor de los sacerdotes y religiosos de la Iglesia católica secularizados”. El Real Decreto 2665/1998, de 11 de diciembre, por el que se completa el Real […]

Regio decreto 11 dicembre 1998, n.2665

Regio decreto 11 dicembre 1998, n. 2665: “Complemento sobre el reconocimiento como cotizados a la Seguridad Social de períodos de actividad sacerdotal o religiosa a los sacerdotes y religiosos o religiosas de la Iglesia católica secularizados”. Real Decreto 2665/1998, de 11-XII, que completa el RD 487/1998, de 27-III, de reconocimiento cotizados a Seguridad Social, períodos […]

Resolución 29 maggio 1981

RESOLUCION DE 29 DE MAYO DE 1981, DE LA DIRECCION GENERAL DE TRIBUTOS, POR LA QUE SE DAN INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION DE LAS DECLARACIONES DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES POR LAS ENTIDADES ECLESIASTICAS, Y DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS DE LOS SACERDOTES Y RELIGIOSOS. (B.O.E. NÚM. 157, DE 2 DE JULIO […]

Circolare 15 marzo 1989

Subdireccion General de Impuestos sobre el Consumo. Circolare 15 marzo 1989. CIRCULAR DE 15 DE MARZO DE 1989, DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS SOBRE EL CONSUMO, SOBRE NUEVAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA APLICACION DE LA ORDEN DE 29 DE FEBRERO DE 1988. Tomada de: LÓPEZ-ALARCÓN, M. y SALCEDO HERNÁNDEZ, J. R. Legislación Eclesiástica del […]

Delibera 30 dicembre 1987, n.42 bis

Conferenza Episcopale Italiana, Delibera n. 42 bis del 30 dicembre 1987: “Incarico dell’insegnamento di religione cattolica nella scuola materna ed elementare a religiosi o religiose in possesso di qualificazione riconosciuta dalla CEI. Determinazione dei criteri di qualificazione e procedura per la verifica” (1). (da “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana” n. 10/1987) § 1. L’insegnamento della […]

Sentenza 16 dicembre 2004, n.427

E’ infondata la censura secondo cui la l’art. 80, comma 6, della
legge n. 289 del 2002 violerebbe la competenza delle Regioni nella
materia residuale delle politiche sociali, considerato che la
disposizione di legge in esame disciplina la gestione dei beni
immobili (demaniali o patrimoniali) non utilizzati o utilizzabili
dallo Stato, consentendone un utilizzo sociale, e che tale
disposizione costituisce una manifestazione del potere dominicale
dello Stato di disporre dei propri beni, non soggetta – come tale –
ai limiti della ripartizione delle competenze secondo le materie. La
competenza delle Regioni al riguardo non può pertanto incidere sulle
facoltà che spettano allo Stato in quanto proprietario; queste
infatti precedono logicamente la ripartizione delle competenze ed
ineriscono alla capacità giuridica dell’ente secondo i principi
dell’ordinamento civile. Parimenti infondato è l’assunto secondo cui
lo Stato, fino alla attuazione dell’art. 119, ultimo comma, della
Costituzione, come novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione), non potrebbe disporre dei propri beni demaniali o
patrimoniali, posto che sino alla previsione da parte del legislatore
statale dei principi per la attribuzione a Regioni ed enti locali di
beni demaniali o patrimoniali dello Stato, detti beni restano a tutti
gli effetti nella piena proprietà e disponibilità dello Stato (e per
esso dell’Agenzia del demanio), il quale incontrerà, nella gestione
degli stessi, il solo vincolo delle leggi di contabilità e delle
altre leggi disciplinanti il patrimonio mobiliare ed immobiliare
statale.