Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Parere 28 agosto 2015, n.1048

La specificità ed eccezionalità della disciplina
concernente il rilascio del permesso di soggiorno per motivi religiosi
esclude che si possa ritenere che, allo stato della attuale normativa,
in mancanza di una disposizione esplicita, le fonti normative
prevedano la facoltà di conversione del permesso di soggiorno
rilasciato per motivi religiosi in permesso di soggiorno per motivi di
lavoro.

Sentenza 23 settembre 2013, n.T-658/13

Se interpone la acción de tutela en contra del Monasterio Santa
Clara de Copacabana para solicitar la protección de los
derechos fundamentales de la actora a la vida digna y al mínimo
vital, los que se consideran vulnerados por la comunidad religiosa al
decidir no reintegrarla al monasterio, luego de haber transcurrido
cuatro años de retiro, bajo el argumento de haber desatendido
sus votos de obediencia y pobreza. La actora es una persona de 65
años de edad, que padece diversos quebrantos de salud,
atraviesa por una difícil situación económica y
no tiene esperanzas de acceder a una pensión de vejez, toda vez
que al haber dedicado 42 años de su vida a la actividad
religiosa, omitió efectuar cotizaciones al sistema de seguridad
social. Se analiza la siguiente temática: 1º. Fundamentos
constitucionales para el reconocimiento de la autonomía de las
iglesias y confesiones religiosas para regir sus asuntos internos y
definir las relaciones con sus miembros. 2º. Los límites
constitucionales de dicha autonomía. 3º. El principio de
solidaridad como fundamento del deber de protección y
asistencia de las personas de la tercera edad y, 4º. El deber de
asistencia de las comunidades religiosas para con sus miembros. Se
concede el amparo solicitado y se imparte la orden de reintegro de la
accionante al monasterio accionado, quien deberá garantizarle
la asistencia y cuidado necesario para llevar una vida digna en
atención a su condición de adulto mayor.
[Fonte:http://www.corteconstitucional.gov.co].

Sentenza 18 dicembre 2009, n.26657

Un immobile destinato ad abitazione dei membri di ordine religioso
ente ecclesiastico civilmente riconosciuto è da ritenersi esente da
ICI ai sensi dell’_art. 7, comma 1, lett. i)
[http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000107732ART8],
del D.Lgs. n. 504/1992
[http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000107732]_,
essendo incontestato che primo ed essenziale scopo di un ordine
religioso è la formazione di comunità in cui si esercita la vita
associativa quale presupposto per la formazione religiosa, la
catechesi, la elevazione spirituale dei membri e la preghiera in
comune e che dunque tale finalità rientri tra quelle di religione e
di culto.

Sentenza 07 marzo 2006, n.872

E’ illegittimo il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di
soggiorno genericamente rilasciato ad una “religiosa” per “motivi di
studio”, nel caso di diversità tra il corso per il quale il visto è
stato originariamente rilasciato (nella fattispecie, presso
l’Istituto Domenicano di S. Caterina) e quello poi effettivamente
frequentato (presso un Istituto professionale tecnico).

Sentenza 08 agosto 2006, n.4783

La legge 1° giugno 1961, n. 512, recante norme in materia di “Stato
giuridico, avanzamento e trattamento economico del personale
dell’assistenza spirituale alle Forze Armate dello Stato”, è
ispirata, nel rispetto del principio dell’indipendenza e della
sovranità reciproca dello Stato e della Chiesa, di cui all’articolo
8 della Costituzione, ad una netta separazione tra l’attività
riferibile direttamente all’ordinamento giuridico italiano (quale
l’ordinamento gerarchico dei cappellani, il loro trattamento
giuridico ed economico, la loro carriera, etc.) e quella attinente al
servizio spirituale in senso proprio, costituente espressione
dell’ordinamento della Chiesa Cattolica, cui appartengono i
sacerdoti (quali la designazione dell’Ordinario Militare, il
relativo nulla osta e la sua revoca per inidoneità, nonché il
giudizio per il passaggio al servizio permanente e tutte le eventuali
altre questioni che attengono alla direzione del servizio di
assistenza spirituale). Ciò premesso, dunque, pur potendosi ammettere
sindacato giurisdizionale sul provvedimento di collocamento in
congedo, tale sindacato risulta necessariamente limitato alla sola
legittimità estrinseca ovvero al controllo circa il rispetto del
procedimento fissato dalla legge italiana per l’adozione dell’atto
e alla verifica che, nella valutazione rimessa all’autorità
ecclesiastica, non si sia verificato un evidente travisamento dei
fatti, ma non può riguardare il merito del giudizio di inidoneità
dell’Ordinario Militare che sfugge invece a qualsiasi sindacato.

Regio decreto 11 maggio 2005

Regio decreto 11 maggio 2005: “Arrêté royal précisant la définition de la notion de « personnes qui vivent dans une communauté » en exécution de l’article 7, § 4, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées”. ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, […]

Ordinanza ministeriale 20 dicembre 2000, n.370

Ordinanza ministeriale 20 dicembre 2000, n. 370: “Normas sobre los sacerdotes y religiosos colaboradores del servicio de asistencia religiosa en las Fuerzas Armadas”. Primero.–Los sacerdotes y religiosos que, sin dejar los oficios que tengan en sus diócesis o institutos, presten ayuda al personal adscrito al Arzobispado Castrense a tiempo parcial y con carácter de complementariedad, […]

Sentenza 12 giugno 2003, n.15753

In tema di esonero dal pagamento dei contributi Cuaf, in favore dei
soggetti che erogano prestazioni assistenziali, l’art. 23 bis del d.l.
n. 663 del 1979 (convertito in legge n. 33 del 1980) ha condizionato
il beneficio all’assenza, in capo a detti soggetti, del fine di lucro;
ne consegue, con riferimento ad attività assistenziale gestita da
Congregazione religiosa, l’irrilevanza della qualificazione in sè
della Congregazione quale imprenditrice commerciale o quale ente
morale, dovendosi indagare invece sulla rispondenza a fine di lucro
dell’attività imprenditoriale concretamente svolta nelle singole
strutture dell’organizzazione. Il relativo giudizio, se congruamente
motivato ed esente da vizi logico – giuridici, è incensurabile in
sede di legittimità.

Sentenza 04 giugno 2003, n.16774

L’attività didattica o sanitaria svolta dal religioso non alle
dipendenze di terzi, ma nell’ambito della propria congregazione e
quale componente di essa, secondo i voti pronunciati, non costituisce
prestazione di attività di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2094
c.c., soggetta alle leggi dello Stato italiano, bensì opera di
evangelizzazione “religionis causa”, in adempimento dei fini della
congregazione stessa, regolata esclusivamente dal diritto canonico, e
quindi non legittima il religioso alla proposizione di domande dirette
ad ottenere emolumenti che trovano la loro causa in un rapporto di
lavoro subordinato. L’eccezione di illegittimità costituzionale di
questa interpretazione dell’art. 2094, c.c., sollevata in riferimento
agli art. 3 e 36 cost., è manifestamente infondata, sia in quanto
l’attività è resa in virtù di una libera scelta del religioso il
quale, attraverso i voti di obbedienza, povertà e diffusione delle
fede, accetta di svolgerla senza un corrispettivo economico, sia in
quanto il carattere di normale onerosità del rapporto di lavoro non
riguarda le prestazioni svolte all’interno della comunità religiosa,
sotto l’unico stimolo di principi morali, senza la tipica
subordinazione e senza prospettive di retribuzione.