Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 29 maggio 2009, n.22700

Il princìpio, sancito nell'art. 3 c.p.,
dell'obbligatorietà della legge penale, per cui tutti
coloro che, cittadini o stranieri, si trovino nel territorio dello
Stato, implica che le tradizioni etico-sociali di questi soggetti
possano essere osservate solo fuori dall'ambito di
opera­tività della norma penale. Ciò assume
particolare valore morale e sociale allorché la tutela penale
riguardi materie di rilevanza costituzionale. E' questo il caso
della famiglia, che la legge fondamenta­le dello Stato riconosce
quale società naturale, ordinata sull'uguaglianza morale e
giuridica dei coniugi (art. 29 Cost.) e che deve essere garantita in
quanto inserita in un ordinamento incentrato sulla dignità
della persona umana (nel caso di specie, non veniva pertanto accolto
il rilievo, in ordine alla mancata concessione delle attenuanti
generiche, dedotto sulla base del fatto che i coniugi fossero
portatori di cultura, religione e va­lori differenti da quelli
italiani)

Legge 17 maggio 1989

Law of 17 May 1989: Regarding the Guarantees of Freedom of Conscience and Belief NATIONAL ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF POLAND The Sejm of the Republic of Poland: — carrying out the Polish Constitution’s provisions regarding freedom of conscience and belief, — referring to a tradition of tolerance and religious freedom, worthy of lasting respect […]

Sentenza 17 aprile 2009, n.2331

Con riguardo alla materia del riconoscimento della personalità
giuridica delle associazioni va considerato vigente il principio
secondo il quale l’applicabilità della disciplina speciale sui c.d.
“culti ammessi”, ossia la legge 1159/1929, avviene tutte le volte
che si riscontri la presenza di un fine di culto nell’organizzazione
dell’associazione considerata, qualunque importanza possa questo
assumere nella sua esistenza giuridica (cfr., in tal senso, Cons.St.,
Sez IV, 25.5.1979, n. 369). Trattasi, d’altra parte, dello stesso
principio espresso nella pronuncia 8.11.2006, n. 3621 della Sezione I
del Consiglio di Stato, che ha statuito che l’ente straniero
“avente, nella propria nazione, finalità anche religiose”, non
acquista lo status di ente ecclesiastico (cattolico o diverso dal
cattolico) iscrivendosi nel registro delle persone giuridiche in
Italia, posto che all’uopo occorre seguire il procedimento di cui
alla L. 20 maggio 1985 n. 222, per gli enti cattolici e quello
previsto dalla L. 24 giugno 1929 n. 1159 per gli enti acattolici.
Secondo tale parere della Sezione I, invero, tali norme “sono di
ordine pubblico, e perciò inderogabili”, giacchè allo “status”
di ente ecclesiastico conseguono particolari condizioni di favore che
non possono seguire alla semplice iscrizione nel registro prefettizio,
spettando, per legge, al solo Ministero dell’interno
“l’accertamento delle finalità religiose (come costitutive ed
essenziali) di un ente che intenda ottenere il riconoscimento della
personalità giuridica civile quale ente di culto, e, in tal senso, al
prefetto compete solo l’iscrizione del provvedimento ministeriale
(nel caso di enti cattolici) o del provvedimento governativo (nel caso
di culti diversi) di riconoscimento della personalità giuridica
dell’ente di culto nel registro delle persone giuridiche”. Sulle
base delle richiamate pronunce del Consiglio di Stato, emergono
dunque, da una parte, il principio che le norme di cui alla legge n.
1159/1929 sono di ordine pubblico e, quindi, non derogabili e,
dall’altra, che le dette norme vanno applicate ogni volta che si
verifichi, nell’organizzazione della associazione richiedente, la
presenza “anche” di una finalità religiosa e/o di manifestazioni
culturali, indipendentemente dal rilievo complessivo che queste
possano assumere nel complesso dell’attività svolta dall’ente.

Statuto 20 febbraio 2009

Statuto della Regione Campania (*) (*) Approvato dal Consiglio Regionale della Campania ai sensi dell’articolo 123, comma 2, della Costituzione della Repubblica Italiana, con due deliberazioni successive adottate nelle sedute consiliari del 12 giugno 2008 e del 20 febbraio 2009. (Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 13 del 26 febbraio 2009) ARTICOLO 1 Principi fondamentali […]

Legge regionale 11 novembre 2008, n.31

L.R. Marche 11 novembre 2008, n. 31: "Interventi per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e dagli enti religiosi che svolgono attività similari". (Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 108 del 20 novembre 2008) ARTICOLO 1 (Finalità e oggetto) 1. La Regione, sulla base dei principi di sussidiarietà, cooperazione, partecipazione e […]

Sentenza 07 aprile 2008, n.3054

L’insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi,
fornito di studio valido per l’insegnamento nelle scuole materne ed
elementari, sia in possesso dei requisiti di cui al primo comma del
punto 4.4. del d.P.R. n.751 del 16 dicembre 1985, richiamato dalla
successiva L. n. 186/03, cioè dell’attestazione di idoneità
rilasciata dall’ordinario diocesano, od a chi, fornito di altro
diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un
diploma di Istituto in Scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza
episcopale italiano. Presupposto indefettibile per l’accesso al
concorso in oggetto è pertanto il possesso del diploma magistrale, o
comunque, di altro titolo che abbia la stessa valenza, laddove il
possesso del diploma di scienze religiose permette esclusivamente di
dimostrare la conoscenza della religione cattolica. Ne consegue che
non può attribuirsi valore equipollente al diploma magistrale ed a
quello di scienze religiose, riguardando gli stessi due fattispecie
diverse, sia in termini di ”peso concorsuale”, sia in termini di
conoscenze presupposte.

Raccomandazione 19 settembre 1991, n.1162

Council of Europe. Parliamentary Assembly. Recommendation 19 September 1991, n. 1162 (1991): "on the contribution of the Islamic civilisation to European culture". 1. The Council of Europe has the statutory mission to safeguard and realise the spiritual and moral values which are the common heritage of its member states. Article 9 of the European Convention on […]

Legge 08 maggio 2008

Regno Unito. Legge 8 maggio 2008: “Criminal Justice and Immigration Act 2008”. (omissis) Hatred on the grounds of sexual orientation 74. Hatred on the grounds of sexual orientation Schedule 16— (a) amends Part 3A of the Public Order Act 1986 (c. 64) (hatred against persons on religious grounds) to make provision about hatred against a […]

Sentenza 28 marzo 2008, n.13234

Nell’ipotesi di reati, di cui all’art. 3, lett. a), della legge n.
654/1975 (legge di ratifica ed esecuzione della convenzione
internazionale sull’eliminazione di tutte le forma di
discriminazione razziale, firmata a New York il 17 marzo del 1966),
consistenti nella diffusione di idee discriminatorie o nella
istigazione al compimento di atti di discriminazione, oggetto
specifico della tutela penale è la dignità umana. Ne consegue che,
quando la discriminazione non si manifesta all’esterno per mezzo di
un’esplicita dichiarazione di superiorità razziale o di odio, ma è
frutto di pregiudizio consistente nell’attribuire dati comportamenti
a soggetti appartenenti a determinate etnie, devono essere valutate
tutte le circostanze temporali ed ambientali nelle quali il
pregiudizio è stato espresso, al fine di verificare l’effettiva
esistenza di un’idea discriminatoria fondata sulla diversità e non
sul comportamento.

Risoluzione 15 aprile 2008, n.1605

Council of Europe, Parliamentary Assembly. Resolution 1605 (2008): “European Muslim communities confronted with extremism”. (Provisional edition) (*) 1. The attacks in Paris in 1995, New York in 2001, the subsequent spate of bombings which hit Madrid and Istanbul in 2003 and London in 2005, and the prevention of many other terrorist plots on European soil […]