Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Decreto legislativo 09 luglio 2003, n.216

Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216: “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”, come modificato dal Decreto Legislatvo 2 agosto 2004, n. 256. (Da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 187 del 13 agosto 2003) Art. 1 (Oggetto) 1. Il presente decreto reca […]

Legge 22 giugno 2001, n.16

Lei n.º 16/2001, de 22.06 Lei da Liberdade Religiosa A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161.º da Constituição, para valer como lei geral da República, o seguinte: Capítulo I Princípios Artigo 1.º Liberdade de consciência, de religião e de culto A liberdade de consciência, de religião e de culto […]

Legge 07 gennaio 2002, n.3

Act no. 3/2002 Coll. on the Freedom of Religious Expression and the Status of Churches and Religious Societies and Amendments to certain acts, 7 gennaio 2002. PART ONE FREEDOM OF RELIGIOUS EXPRESSION AND THE STATUS OF CHURCHES Title 1 Introductory Provisions Section 1 Scope of the Regulation This Act regulates: a) the status of churches […]

Legge 01 marzo 2002, n.39

Legge 1 marzo 2002, n. 39. Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001. (Da Supplemento Ordinario n. 54 alla “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 72 del 26 marzo 2002) (omissis) Art. 29. (Attuazione della direttiva 2000/43/CE, che attua il principio della parita’ di trattamento fra le persone […]

Convenzione 22 novembre 1969

Convenzione americana sui diritti dell’uomo (San José de Costa Rica, 22 novembre 1969) 1. – (Obbligo di rispettare i diritti). – 1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti e le libertà riconosciute nella presente Convenzione e a garantire il libero e completo esercizio ad ogni persona che sia soggetta alla loro giurisdizione, […]

Sentenza 26 luglio 1993, n.358

La prevista sostituzione, per i reati militari commessi da militari,
della reclusione comune con quella militare, pur essendo il frutto di
una scelta discrezionale – dal momento che non sussiste un obbligo
costituzionale di sottoporre a pena militare la commissione di un
reato militare – e in se’ non irragionevole, da’ luogo a manifesta
incongruenza quando sia applicata nei confronti del soggetto che
rifiuti di prestare il servizio di leva per motivi di coscienza.
Infatti, poiche’ lo scopo primario della reclusione militare e’ quella
del recupero del condannato al servizio alle armi appare,
innanzitutto, contraddittorio basare sull’adduzione di giustificati
motivi di coscienza un trattamento punitivo per il rifiuto del
servizio militare all’esito del quale si prevede l’esonero dal
servizio e, al tempo stesso, far consistere quel trattamento in
modalita’ volte al recupero del soggetto al servizio militare; in
secondo luogo, l’applicazione nei confronti dell’obiettore per motivi
di coscienza, di un trattamento punitivo – qual’e’ la reclusione
militare – volto al recupero del soggetto alle armi, potrebbe farlo
incorrere in altri reati connessi al rifiuto del servizio dando luogo
a quella “spirale delle condanne” negatrice di ogni valore collegato
alla finalita’ rieducativa della pena. Deve essere pertanto dichiarata
la illegittimita’ costituzionale dell’art. 27 c.p.m.p., nella parte in
cui consente che la conversione della pena della reclusione comune in
quella militare possa avvenire in relazione alla sanzione penale
comminata per il reato previsto dall’art. 8, comma secondo, l. 15
dicembre 1972 n. 772.

Sentenza 04 maggio 1995, n.149

L’asimmetria sussistente nell’ordinamento quanto alla differente
tutela accordata alla liberta’ di coscienza del testimone nel processo
penale e in quello civile manifesta un’irragionevole disparita’ di
trattamento in relazione alla protezione di un diritto inviolabile
dell’uomo, la liberta’ di coscienza, che, come tale, esige una
garanzia uniforme o, almeno omogenea nei vari ambiti in cui si
esplica. Pertanto al fine di assicurare tale pari tutela al valore
della liberta’ di coscienza riguardo all’obbligo del testimone di
impegnarsi a dire la verita’, si impone l’estensione all’art. 251,
secondo comma, cod. proc. civ. della disciplina e della formula
previste dall’art. 497, secondo comma, cod. proc. pen., – assunte dal
giudice rimettente a ‘tertium comparationis’ – le quali sono scevre da
qualsiasi riferimento a prestazioni di giuramento. Del resto, anche se
il particolare profilo sottoposto al presente giudizio non consente di
oltrepassare i confini del giuramento del testimone e di affrontare il
problema del giuramento in generale (anche alla luce dell’art. 54
della Costituzione), non e’ senza significato sottolineare che la
soluzione prescelta dal legislatore per il processo penale rappresenta
un’attuazione del “principio supremo della laicita’ dello Stato, che
e’ uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta
costituzionale della Repubblica”: principio che – come la Corte ha
affermato – “implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle
religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della liberta’
di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale”.

Statuto 01 gennaio 1986

Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova. Statuto. COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI Art. 1 È costituita la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova. Essa è l’ente centrale in Italia della Confessione religiosa aderente all’Organizzazione Mondiale dei Testimoni di Geova rappresentata dalla Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania (U.S.A.). Ha la sede […]

Statuto 19 aprile 1990

Statuto dell’Istituto avventista di cultura biblica. I – Costituzione, sede e scopo Articolo 1 E’ costituito, in base agli artt. da 19 a 27 della legge 22 novembre 1988 n. 516, l’Ente Ecclesiastico denominato “Istituto Avventista di Cultura Biblica”. Esso fa capo all’Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno in prosieguo denominata solo […]