Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Varie 15 luglio 1996, n.96/443/GAI

Consiglio dell’Unione europea. Azione comune del 15 luglio 1996 adottata dal Consiglio a norma dell’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea, nell’ambito dell’azione intesa a combattere il razzismo e la xenofobia (96/443/GAI). (in “Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee” n. L 185 del 24 giugno 1996 pag. 0005 – 0007) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto l’articolo K.3, […]

Statuto 19 marzo 1993

Unione Buddhista Italiana. Statuto 19 marzo 1993. Art.1 – E’ costituita una associazione di centri buddhisti italiani denominata “Unione Buddhista Italiana” – in abbreviato “UBI”, con sede legale in Roma Art.2 – L’UBI, ente di religione e di culto, con attività anche culturali ed assistenziali, non rappresenta nessuna scuola buddhista particolare, ma si propone di […]

Sentenza 11 giugno 1993

I precedenti giurisprudenziali relativi alla tutela costituzionale del
libero esercizio della religione fissano il principio che le leggi
devono essere neutrali e di generale applicabilità per evitare
effetti discriminatori, sia pure indiretti, ai danni di qualsiasi
pratica di culto. I caratteri della neutralità e della generale
applicabilità delle leggi possono subire eccezioni solo in forza di
interessi pubblici cogenti allorché tali interessi non possano essere
soddisfatti in altro modo piú congruo. Nel caso di specie il vero
oggetto degli interventi, nonostante la loro apparente neutralità
(facial neutrality), non consiste nella tutela degli interessi alla
sicurezza pubblica ed alla protezione degli animali, perché essi
hanno come scopo effettivo una indebita discriminazione religiosa
(religious gerrymander). Con tali misure, infatti, non vengono puniti
tutti i comportamenti che, realizzando una uccisione di animali
possono violare questi interessi, ma solo le pratiche religiose di un
gruppo determinato, i cui sacrifici rituali pongono, per altro, in
essere una modalità di uccisione degli animali ritenuta in altre
circostanze non contraria a sentimenti umanitari. Le restrizioni
governative colpiscono solo comportamenti protetti dal primo
emendamento e mancano di disporre misure intese a restringere altre
condotte che producono analoghi attentati ai beni protetti; a motivo
di ciò gli interessi addotti per giustificare tali restrizioni non
possono essere considerati cogenti.

Sentenza 27 novembre 1996

Benché l’interessata abbia iniziato a indossare il foulard soltanto
dopo la modifica del regolamento interno dell’istituto che vieta
l’esibizione di segni di appartenenza religiosa, non risulta dagli
atti che l’interessata abbia inteso, nel caso di specie, usare il velo
al fine di esercitare atti di pressione o di proselitismo.

Sentenza 10 luglio 1995

La Circolare del Ministero dell’Educazione Nazionale, che invita i
dirigenti degli istituti scolastici a proporre ai relativi consigli di
amministrazione di introdurre nei regolamenti interni una norma che
vieti di portare negli istituti stessi segni di appartenenza
religiosa, non può considerarsi illegittima. Una tale circolare non
contiene infatti alcuna disposizione dotata di efficacia tale da
cambiare lo stato del diritto vigente in violazione del principio che
consente agli studenti di indossare all’interno degli istituti
scolastici segni di appartenenza religiosa, ma consiste piuttosto in
un mero invito ad assumere misure di ordine interno considerate utili
a giudizio del Ministro dell’Educazione Nazionale. (

Sentenza 10 marzo 1995

Non è incompatibile con il principio di laicità portare negli
istituti scolastici, da parte degli studenti, segni di appartenenza
religiosa nella misura in cui non venga compromesso l’ordinato
svolgimento dell’attività di insegnamento. Pertanto, qualora il
suddetto limite venga violato il provvedimento di espulsione assunto
dalle competenti autorità scolastiche risulta essere legittimo.

Sentenza 12 novembre 1996

L’articolo 5, secondo alinea, della direttiva 93/104/CE che prevede di
includere in linea di principio la domenica nel periodo di riposo
settimanale, pur lasciando in definitiva all’apprezzamento degli stati
membri la decisione in materia, tenendo conto in particolare della
diversità dei fattori culturali, etnici e religiosi operanti nei
differenti paesi, è tuttavia carente di giustificazione logica
perché non spiega in che cosa la domenica come giorno di riposo
settimanale, presenterebbe un legame più stretto con la salute e la
sicurezza dei lavoratori rispetto ad un altro giorno della settimana.
Per questi motivi è da accogliere la richiesta, avanzata in via
subordinata dal governo interessato, di annullare detta previsione,
che è isolabile dalle altre disposizioni della direttiva.

Sentenza 23 giugno 1993

Il godimento delle libertà e dei diritti enunciati nella Convenzione
dei diritti dell’uomo (art. 8 Conv.), fra i quali quello di offrire
un’educazione religiosa ai propri figli, è garantito a chiunque
sia, indipendentemente dal proprio credo religioso. La diversità di
credo religioso tra coniugi separati non costituisce, quindi, elemento
di discrimine al fine dell’affidamento della prole.

Sentenza 17 settembre 1996

La condanna di appartenenti alla Confessione religiosa dei Testimoni
di Geova che avevano aperto e officiato un edificio di culto senza la
richiesta autorizzazione delle autorità ortodosse e del Ministro
dell’educazione e degli affari religiosi viola l’art. 9 della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che garantisce la libertà
religiosa o i mezzi impiegati per esprimerla; non può essere
considerato pertanto uno scopo legittimo comprimere direttamente
l’esercizio della libertà religiosa né uno strumento necessario in
una società democratica coinvolgere in una procedura autorizzativa
l’autorità ecclesiastica della religione dominante.