Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Statuto 29 luglio 2004

Consiglio regionale dell’Umbria: “Statuto della Regione Umbria”. Approvato dal Consiglio in seconda e definitiva lettura il 29 luglio 2004. TITOLO I Principi generali Articolo 1 Autonomia della Regione 1. L’Umbria è Regione autonoma, parte costitutiva della Repubblica italiana una ed indivisibile nata dalla Resistenza, ed esercita le proprie funzioni nel rispetto della Costituzione. 2. La […]

Progetto di legge 12 settembre 2003, n.1694

Senato della Repubblica. XIV legislatura. Disegno di legge, di iniziativa del Senatore Filadelfio Guido Basile, n. 1694 del 12 settembre 2003: “Delega al Governo per il riordino del turismo termale, venatorio, sportivo, religioso, naturalistico, nonchè del commercio equo e solidale”. Onorevoli Senatori – Con il presente disegno di legge si intende delegare il Governo ad […]

Interrogazione 16 febbraio 2004, n.E-0549

Parlamento europeo. Interrogazione scritta E-0549 di Baroness Sarah Ludford alla Commssione: “Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”, 16 febbraio 2004. Gli Stati membri o i prestatori di servizi dell’UE violano le disposizioni giuridiche comunitarie a sostegno della libertà individuale, della parità di trattamento a prescindere dalla razza e dalla […]

Interrogazione 04 febbraio 2004, n.E-0404

Parlamento europeo. Interrogazione scritta E-0404 di Erik Meijer alla Commissione: “Sviare l’attenzione dai diritti delle opposizioni e delle minoranze etniche in Turchia e includere nel processo di adesione della Turchia all’UE questioni religiose e geografiche”, 4 febbraio 2004. 1. Il Consiglio è a conoscenza del fatto che in concomitanza con l’avvio dei negoziati sull’eventuale futura […]

Sentenza 10 gennaio 2002, n.7421

L’art. 3, della legge 13 ottobre 1975 n. 654, nel vietare –
sanzionandolo penalmente – ogni tipo di discriminazione razziale, sia
riconoscibile in atti, individuali o collettivi, di incitamento
all’offesa della dignità di persone di diversa razza, etnia o
religione, sia in comportamenti di effettiva offesa di tali persone,
consistenti in parole, gesti e forme di violenza ispirati in modo
univoco da intolleranza, delinea una figura di reato caratterizzata da
dolo specifico; ossia dalla coscienza e volontà di offendere l’altrui
dignità in considerazione delle caratteristiche razziali, etniche e
religiose dei soggetti nei cui confronti la condotta viene posta in
essere (Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto che il giudice di
merito avesse correttamente riconosciuto, anche sotto il profilo
soggettivo, la configurabilità del reato in questione a carico di
taluni soggetti i quali, senza alcuna motivazione che non fosse
l’intolleranza razziale, avevano aggredito con pugni e calci, dopo
averli ingiuriati, alcuni immigrati senegalesi).

Decreto Presidente Repubblica 24 giugno 1986, n.539

D.P.R. 24 giugno 1986, n. 539: "Approvazione delle specifiche ed autonome attività educative in ordine all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche materne". IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, […]

Parere 29 gennaio 2004, n.2

Gruppo di lavoro sulla protezione delle persone per quanto riguarda il trattamento dei dati a carattere personale. Parere 29 gennaio 2004, n. 2: “Livello di protezione dei dati a carattere personale contenuti nelle pratiche Passeggeri (PNR – Passenger Name Records) trasferite all’Ufficio delle dogane e della protezione di frontiera degli Stati Uniti (Bureau of Customs […]

Risoluzione 03 marzo 2004, n.1

Ministero dell'Economia e delle Finanze. Dipartimento per le Politiche Fiscali. Risoluzione 3 marzo 2004, n. 1: "Esenzione dall'ICI degli immobili destinati alle attività di oratorio". Prot. 25313/2003/DPF/UFF Imposta comunale sugli immobili (ICI) – Immobili destinati alle attività di oratorio – Esenzione – Legge 1° agosto 2003, n. 206 – Quesito. Con la nota in riferimento […]

Sentenza 05 marzo 2003, n.6759

L’art. 15, comma 10, della Legge n. 223 del 1990, concernente la
“Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”,
dispone il divieto di trasmissione di programmi a) che possano nuocere
allo sviluppo psichico o morale dei minori, b) che contengano scene di
violenza gratuita o pornografiche, c) che inducano ad atteggiamenti di
intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o
nazionalità. Tale disposizione prefigura distinte e molteplici
fattispecie di illecito amministrativo, rispetto alle quali le
espressioni sub a) costituiscono, per l’ampiezza della formulazione
adottata, in relazione alle persone dei minori, una vera e propria
norma di chiusura della materia de qua. In particolare, l’ampiezza
semantica di quest’ultima previsione, che potrebbe apparire, a prima
vista, una insufficiente determinazione della fattispecie di illecito
amministrativo in esame, corrisponde, invece, alla sua descrizione in
una forma necessariamente aperta: infatti, poiché il minore ha
bisogno, per lo sviluppo delle diverse dimensioni della sua
personalità, di cure e protezioni particolari e molteplici,
l’oggetto ed il contenuto di programmi radiotelevisivi, idonei a
pregiudicarle, non possono essere tutti prefigurati puntualmente dal
legislatore; il quale accanto a specifiche fattispecie di illecito
(ipotesi sub b e sub c), ha previsto una norma di chiusura a
fattispecie aperta (ipotesi sub a). Inoltre, tenuto conto del più
generale principio dell’interpretazione delle norme nazionali in
senso conforme al diritto comunitario, affermato esplicitamente dalla
Corte di Lussemburgo a partire dalla sentenza del 13 novembre 1990,
nella causa C-106/89, la disposizione dell’art. 15, comma 10, primo
periodo (ferme restando le altre ipotesi, previste nel secondo e nel
terzo periodo) dalla legge n. 223 del 1990 deve essere integrata con
le previsioni derogatorie stabilite dall’art. 22 della Direttiva
89/552/CEE, risultando, in tal modo, la seguente formulazione: è
vietata la trasmissione di programmi che possono nuocere allo sviluppo
psichico o morale dei minori, a meno che la scelta dell’ora di
trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i
minorenni, che si trovano nell’area di diffusione, assistano
normalmente a tali programmi. Siffatta integrazione della fattispecie
di illecito amministrativo in esame, oltre che conformare la
disposizione nazionale al diritto comunitario, rende anche la stessa
compatibile, sotto i profili considerati, con la nostra Costituzione:
diversamente opinando, infatti, la previsione stessa colliderebbe con
l’art. 21, poichè l’omessa indicazione delle deroghe in esame
pregiudicherebbe la libertà di informazione, sancita dal suddetto
articolo della Costituzione, proprio nelle sole ipotesi in cui le
ragioni di protezione dei minori sono normalmente insussistenti,
essendo garantite da determinate condizioni di orario della
trasmissione o da specifici accorgimenti tecnici. Non può infine
esservi dubbio che l’illecito in questione, applicando la nota
classificazione penalistica, sia da qualificare come di
“pericolo”; ed, in particolare, mentre le fattispecie di illecito
amministrativo prefigurate dal secondo e dal terzo periodo dell’art.
15, comma 10 possono essere classificate quali ipotesi di “pericolo
presunto o astratto”, quelle previste dal primo periodo, anche nel
testo risultante dalla integrazione summenzionata, debbono essere
qualificate come di “pericolo concreto o effettivo”. Infatti,
secondo quanto emerge dalla stessa littera legis, il pericolo – inteso
come rilevante possibilità che al compimento della condotta vietata
consegua la lesione dei beni protetti – rappresenta un elemento
costitutivo della fattispecie in questione e ciò comporta che, ai
fini dell’integrazione dell’illecito de qua, sia richiesta la
effettiva sussistenza dello stesso, desumibile da specifiche e
rilevanti circostanze del caso concreto, quali l’oggetto, il
contenuto, l’orario e/o le modalità di trasmissione del programma.
Il legislatore, bilanciando i due interessi costituzionali in gioco,
ha dunque ritenuto prevalente la tutela della persona minorenne, nel
caso in cui la trasmissione del programma esponga i beni dello
sviluppo psichico o morale, specificatamente protetti dalla norma in
questione, al rischio – in concreto – di un nocumento, restando negli
altri casi garantita la libertà di informazione radiotelevisiva.

Decreto Presidenza Consiglio Ministri 11 dicembre 2003

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2003: “Costituzione e organizzazione interna dell’Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni, di cui all’art. 29 della legge comunitaria 1° marzo 2002, n. 39”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 66 del 19 marzo 2004) IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO […]