Codice penale 21 dicembre 1937
Codice penale svizzero, 21 dicembre 1937. (Omissis) Titolo dodicesimo – Dei crimini o dei delitti contro la tranquillità pubblica Art. 261 (versione ufficiale italiana) (Perturbamento della libertà di credenza e di culto) Chiunque pubblicamente ed in modo abietto offende o schernisce le convinzioni altrui in materia di credenza, particolarmente di credenza in Dio, ovvero profana […]