Sentenza 20 aprile 2005, n.1091
L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche di
primo e secondo grado può essere affidato solamente a chi risulti in
possesso dei titoli di qualificazione professionale previsti dal
D.P.R. n. 751/1985. L’elenco di tali titoli, contenuto nel punto 4.3
dell’articolo 4, si apre, alla lettera a), con l’indicazione del
titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o
nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà
approvata dalla Santa Sede. Precisa però il successivo punto 4.5 che
la Conferenza episcopale italiana comunica al Ministero della pubblica
istruzione (oggi Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca) l’elenco delle facoltà e degli istituti che
rilasciano detti titoli. Tale disposizione deve essere interpretata
nel senso che esclusivamente i titoli accademici rilasciati dalle
facoltà o dagli istituti compresi negli elenchi comunicati dalla
C.E.I. hanno valore quale titolo di qualificazione professionale ai
fini dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole
pubbliche. L’eventuale valorizzazione a detti fini dei titoli
rilasciati da facoltà o istituti non compresi negli elenchi
comporterebbe infatti il rischio di ingerenze nella sfera di
attribuzioni riservate alla competenza della C.E.I. e vizio tale da
inficiare il provvedimento conclusivo della procedura concorsuale.