Regio decreto 26 novembre 1976, n.3263/1976
Vedi:
Real Decreto 18 dicembre 1987, n. 1614/1987
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5169].
Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose
Vedi:
Real Decreto 18 dicembre 1987, n. 1614/1987
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5169].
Derogato dal Real Decreto 20 gennaio 1995, n. 54
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5168&prvw=1]
Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio (Omissis) TÍTULO I. – EXPLOTACIÓN, TRANSPORTE, EXPERIMENTACIÓN Y SACRIFICIO DE ANIMALES. Artículo 4. Explotaciones de animales. Las Administraciones Públicas adoptarán las medidas necesarias para asegurar que, en las explotaciones, los animales no padezcan dolores, sufrimientos o […]
Il nuovo testo dell’art. 155, comma 1, cod. civ. interamente
sostituito dall’art. 1 della legge n. 54/2006, riconosce il “diritto
del figlio minore”, anche in caso di separazione dei genitori, “di
mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei
genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di
conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti
di ciascun ramo genitoriale”. Ciò implica come soluzione prioritaria,
secondo la chiara disposizione di cui allo stesso art. 155 (nuovo
testo), comma 2, del cod. civ., quella dell’affidamento dei minori ad
entrambi i genitori, potendo il giudice disporre l’affidamento ad uno
solo di essi nell’ipotesi residuale in cui ritenga, con provvedimento
motivato, che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse dei
figli (nel caso di specie, la Corte ha stabilito che i figli minori di
due genitori separati venissero affidati ad entrambi i genitori,
ricevendo un’educazione religiosa aperta alle loro diverse fedi
(ebraica quella del padre e cristiana quella della madre), nel
rispetto della libertà di orientamento religioso dei loro figli).
La professione di una fede religiosa non condivisa o apprezzata dal
coniuge, non puo`, di per se´, costituire motivo di addebito della
separazione, non potendosi in alcun modo rimproverare ad un soggetto
di esercitare un diritto costituzionalmente garantito, quale quello di
libertà religiosa. Tuttavia, quando la professione di un determinato
credo – nel caso di specie quello dettato dal movimento Lubavitch –
comporti, per l’aspetto particolarmente totalizzante, integralista e
di intransigenza assunto dal singolo adepto, il venir meno a
fondamentali doveri nell’ambito del rapporto con il coniuge e sia,
soprattutto, tale da influire negativamente sull’educazione della
prole, tale comportamento non puo` non assumere rilevanza ai sensi e
per gli effetti dell’art. 151 c.c., con conseguente addebito del
relativo provvedimento di separazione.
Comitato Nazionale per la Bioetica: “Macellazioni Rituali e Sofferenza Animale”, 19 settembre 2003. PRESENTAZIONE Pur non essendo mai stato quantitativamente prevalente, l’impegno del Comitato nazionale per la Bioetica per quel che concerne l’ambito del rilievo etico e bioetico che va riconosciuto al mondo animale (e più in generale al vivente non umano) è sempre stato […]