Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Nota 19 maggio 2011

Nota 19 maggio 2011, Prot. n. A00DGPER 4237: "Organico di diritto del personale docente di religione cattolica per l’a.s. 2011/2012". Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per il Personale Scolastico – Ufficio IV Ai Direttori Generali Regionali Ai Dirigenti degli Uffici Territorialmente competenti LORO SEDI Ai Dirigenti Scolastici LORO SEDI Si comunica che dal 23 maggio […]

Ordinanza ministeriale 08 aprile 2011, n.29

ALLEGATI
Allegato TR1 – Domanda di trasferimento per insegnanti di religione
cattolica delle scuole dell’infanzia e primaria
[/areetematiche/documenti/documents/trasf_tr1_29032011.pdf]
Allegato PR1 – Domanda di passaggio di ruolo per le scuole
dell’infanzia e primaria
[/areetematiche/documenti/documents/pass_pr1_29032011.pdf]
Allegato TR2 – Domanda di trasferimento per insegnanti di religione
cattolica delle scuole secondarie di primo e secondo grado
[/areetematiche/documenti/documents/trasf_tr2_29032011.pdf]
Allegato PR2 – Domanda di passaggio di ruolo per le scuole
secondarie di primo e secondo grado
[/areetematiche/documenti/documents/pass_pr2_29032011.pdf]

Sentenza 01 dicembre 2010, n.4666

Le sedi assegnate agli insegnanti di religione cattolica si intendono
confermate automaticamente, di anno in anno, qualora permangono le
condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di
legge, cioè finchè permanga la disponibilità oraria
nell’Istituzione scolastica e finchè non sia revocata l’idoneità
rilasciata dall’Ordinario diocesano competente. Ciò comporta che
se è lecito sostenere che, in sede di prima assegnazione, sia
necessario il previo concerto tra il Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale e l’Ordinario Diocesano competente,
successivamente la mobilità degli insegnati di religione non è
soggetta alla scelta delle istituzioni religiose, ma alla
applicazione delle regole generali vigenti.

Sentenza 29 settembre 2010, n.32586

L’insegnamento della religione cattolica non può considerarsi
pienamente equiparato agli altri insegnamenti rivestendo, i soggetti
abilitati ad impartirlo, una peculiare posizione di status in ragione
dei differenziati profili di abilitazione professionale richiesti,
delle distinte modalità di nomina e di accesso ai compiti didattici,
nonché della specificità dell’oggetto dell’insegnamento. Trattasi di
peculiare posizione che non trova corrispondenza nella dotazione di
organico dei ruoli ordinari, traendo fonte il relativo rapporto di
lavoro da incarichi annuali e senza collegamento con altre classi di
concorso; requisiti, invece, richiesti dall’art. 2 comma 4, legge n.
124 del 1999 ai fini della maturazione dell’anzianità didattica
occorrente per l’ammissione alla sessione riservata di abilitazione.

Sentenza 29 settembre 2010, n.32600

L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche
corrisponde non a scelte squisitamente didattiche, ma ad un impegno
assunto dallo Stato rispetto ad altro Ente sovrano, al cui magistero
resta direttamente connessa una dottrina – il cui apprendimento è
comunque facoltativo – ritenuta attinente al patrimonio storico e
culturale del popolo italiano, con modalità di selezione del
personale docente del tutto peculiari, dovendo l’idoneità del
medesimo essere riconosciuta dalla competente autorità ecclesiastica,
non estranea nemmeno alla scelta dei testi di apprendimento e ad altre
modalità organizzative (artt. 2 e 3 D.P.R. n. 751/1985 cit.; cfr.
anche, Cons. St., sez. VI, 27.8.1988, n. 1006). Un siffatto percorso
formativo, i cui contenuti morali e culturali giustificano la pari
dignità del relativo personale docente, rispetto a quello addetto ad
altre discipline, nell’ambito di quanto attenga allo svolgimento
dell’anno scolastico, senza che ciò possa razionalmente escludere
una diversa valutazione dell’esperienza didattica in questione, in
rapporto a normative eccezionali di favore (nel caso di specie,
l’ O.M. n. 153 del 15 giugno 1999, integrata dalla O.M. n. 33 del 7
febbraio 2000), attraverso le quali l’amministrazione intenda
agevolare l’immissione nei ruoli di personale precario, che sia
stato reclutato e abbia svolto attività di insegnamento secondo le
regole dettate dallo Stato stesso, per finalità strettamente inerenti
alla formazione culturale e scientifica degli studenti.

Nota 25 giugno 2010

Nota 25 giugno 2010: "Organico di diritto del personale docente di religione cattolica per l’a.s. 2010/11 – Ultima proroga funzioni ". Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’istruzione Direzione Generale per il personale scolastico – Uff. IV Facendo seguito alla nota 11 giugno 2010, prot. n. AOODGPER 5762, si comunica che, a seguito […]

Nota 11 giugno 2010

Nota 11 giugno 2010: "Organico di diritto del personale docente di religione cattolica per l’a.s. 2010/2011". Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per il Personale Scolastico – Ufficio IV Con riferimento alla nota n. 4738 A00DGPER del 4.05.2010, si fa presente che dai dati presenti al Sistema Informativo risulta che […]