Sentenza 30 luglio 2008, n.311
Nell’individuazione e nel coordinamento del sistema delle precedenze
nelle cerimonie pubbliche viene in rilievo il coinvolgimento di organi
statali. Ciò comporta che ad essere implicata sia la materia
«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti
pubblici nazionali»; materia che, ai sensi dell’art. 117, secondo
comma, lettera _g_), della Costituzione, è attribuita alla competenza
esclusiva dello Stato, per assicurarne l’esercizio unitario. Di
conseguenza deve ritenersi invasivo della competenza esclusiva dello
Stato il regolamento regionale che introduca una apposita disciplina
in tema di ordine delle precedenze tra le varie cariche pubbliche,
ancorché riferita alle cerimonie di carattere locale.