Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 23 settembre 2013, n.T-658/13

Se interpone la acción de tutela en contra del Monasterio Santa
Clara de Copacabana para solicitar la protección de los
derechos fundamentales de la actora a la vida digna y al mínimo
vital, los que se consideran vulnerados por la comunidad religiosa al
decidir no reintegrarla al monasterio, luego de haber transcurrido
cuatro años de retiro, bajo el argumento de haber desatendido
sus votos de obediencia y pobreza. La actora es una persona de 65
años de edad, que padece diversos quebrantos de salud,
atraviesa por una difícil situación económica y
no tiene esperanzas de acceder a una pensión de vejez, toda vez
que al haber dedicado 42 años de su vida a la actividad
religiosa, omitió efectuar cotizaciones al sistema de seguridad
social. Se analiza la siguiente temática: 1º. Fundamentos
constitucionales para el reconocimiento de la autonomía de las
iglesias y confesiones religiosas para regir sus asuntos internos y
definir las relaciones con sus miembros. 2º. Los límites
constitucionales de dicha autonomía. 3º. El principio de
solidaridad como fundamento del deber de protección y
asistencia de las personas de la tercera edad y, 4º. El deber de
asistencia de las comunidades religiosas para con sus miembros. Se
concede el amparo solicitado y se imparte la orden de reintegro de la
accionante al monasterio accionado, quien deberá garantizarle
la asistencia y cuidado necesario para llevar una vida digna en
atención a su condición de adulto mayor.
[Fonte:http://www.corteconstitucional.gov.co].

Sentenza 21 settembre 2006, n.20442

Fermo restando che caposaldo fondamentale dell’attività economica
è l’organizzazione, da parte di taluno – con rischio proprio – dei
fattori della produzione, nel caso delle organizzazioni di tendenza,
dove l’assenza della finalità di lucro ha un significato
evidentemente rafforzativo dell’esclusione d’imprenditorialità,
essendo quest’ultimo elemento di per sé connaturale alla “area di
non applicazione” dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori,
il dato dirimente per l’ammissione al beneficio di legge consiste
nel fatto che, dal punto di vista lavorativo, l’attività – per come
prestata ed, a vario titolo, respinta dal datore di lavoro che intenda
avvalersi del beneficio d’esclusione – deve innestarsi e realizzare
direttamente le finalità politiche, sindacali, culturali,
d’istruzione, di religione o culto; in tali casi, infatti,
l’attività del lavoratore si compenetra ed attua immediatamente i
fini dell’ente, senza il diaframma operativo neutrale costituito
dall’intrinseca valenza meramente aziendalistica della prestazione.
Si può in ogni caso riconoscere l’esistenza di un’attività
imprenditoriale, estranea all’area di attuazione dell’articolo 4,
della legge n. 108/1990, in base al solo criterio della mera
economicità di gestione, funzionalmente diretta all’equilibrio tra
costi e ricavi, senza la necessità di includere il fine di lucro, che
giustifica l’esclusione dell’applicazione dell’articolo 18, nel
momento in cui non si evidenzia una consistenza imprenditoriale
all’attività esercitata (Nel caso di specie, una società editrice
eccepiva la violazione e l’errata applicazione dell’articolo 4 della
legge 108/1990, negando di poter essere considerata, ai fini della
procedura di reintegrazione prevista dall’articolo 18 dello Statuto
dei lavoratori, imprenditore, ma ente senza fini di lucro con “unica
e primaria finalità di affermare la dottrina e il credo
cattolici”).

Sentenza 07 aprile 2005, n.7207

In base alle modifiche apportate dalla legge 11 maggio 1990 n. 108
alla disciplina dei licenziamenti, il carattere imprenditoriale
dell’attività è una condizione sufficiente a prescindere dai
requisiti dimensionali, ma non necessaria ai fini dell’applicazione
dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. Correlativamente, ai sensi
di dette disposizioni, l’esclusione di tale carattere non giustifica
la non applicazione del suddetto art. 18 laddove contemporaneamente
non risulti allegato e provato che l’attività svolta dal datore di
lavoro senza fine di lucro rientri in una delle previsioni stabilite
dall’art. 4, comma 1, della citata legge n. 108/1990; quest’ultima
pone in particolare un’eccezione a tale applicabilità “nei confronti
dei datori di lavoro non imprenditori che svolgano senza fine di lucro
attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione
ovvero di religione o di culto” (Nel caso di specie, si è escluso che
risultasse provato che l’attività svolta dalla Casa Internazionale
del Clero, destinata a fornire un alloggio ad ecclesiastici, residenti
o transitanti per Roma, potesse essere qualificata come “attività di
religione” oppure “attività di culto”)

Sentenza 28 febbraio 2005, n.959

La mancata conferma dell’incarico di insegnante di religione e la
relativa nomina di un nuovo docente, disposta su proposta
dell’Ordinario Diocesano, risulta conforme al dettato del punto 5,
lett. a) del Protocollo addizionale dell’Accordo di revisione del
Concordato del 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985,
n. 121, il quale prevede che l’insegnamento della religione cattolica
venga impartito “da insegnanti che siano riconosciuti idonei
dall’autorità ecclesiastica, nominati, d’intesa con essa,
dall’autorità scolatica”. Né può invocarsi, al riguardo,
l’automatica conferma del precedente incarico, giacché lo speciale
rapporto di servizio del docente incaricato dell’insegnamento della
religione cattolica ha durata annuale, anche se rinnovabile.

Sentenza 12 marzo 2004, n.5131

In tema d’insegnamento presso scuole private legalmente riconosciute,
il possesso del titolo legale di abilitazione all’insegnamento da
parte dei docenti costituisce un requisito di validità dello stesso
contratto di lavoro; ne consegue che l’attività svolta dal docente
privo di abilitazione, benché produttiva di effetti per il tempo in
cui il rapporto ha avuto esecuzione, conformemente alle previsioni
dell’articolo 2126 del cc, non può dar luogo a reintegrazione nel
caso di dedotta illegittimità della risoluzione del rapporto, stante
la nullità dello stesso, né è idonea ad assicurare l’applicazione
dell’articolo 18 della legge 300 del 1970.

Decreto legislativo 08 aprile 2004, n.110

Decreto Legislativo 8 aprile 2004, n. 110: “Modifiche ed integrazioni alla legge 23 luglio 1991, n, 223, in materia di licenziamenti collettivi”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 102 del 3 maggio 2004) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed […]

Sentenza 09 ottobre 2001, n.12349

È manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3 e 24 cost., la
q.l.c. dell’art. 4 l. n. 108 del 1990 nella parte in cui non prevede
l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 18 stat. lav.,
relativa alla reintegrazione nel posto di lavoro del dipendente
illegittimamente licenziato, nei confronti del datore di lavoro non
imprenditore, che svolge senza fine di lucro attività politica,
sindacale, culturale, di istruzione o di religione o culto, avuto
riguardo alla non comparabilità della organizzazione di tale
attività con quella imprenditoriale, e tenuto altresì conto del
rilievo di cui alla sentenza della Corte cost. n. 46 del 2000 –
dichiarativa dell’ammissibilità della richiesta di referendum
popolare per l’abrogazione delle norme sulla reintegrazione nel posto
di lavoro – relativo alla non configurabilità di una copertura
costituzionale del principio della tutela reale, che rappresenta solo
uno dei possibili modi per realizzare la garanzia del diritto al
lavoro.

Sentenza 13 marzo 2003

Corte d’Appello di Brescia – Sezione Lavoro. Sentenza 13 marzo 2003. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d’Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai Sigg.: Dott. Filippo Maria NORA Presidente Dott. Antonella NUOVO Consigliere Dott. Anna Luisa TERZI Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa in grado […]