Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 30 settembre 2016, n.19599

Il riconoscimento e la trascrizione nel registro dello stato civile
italiano di un atto di nascita straniero (nel caso di specie formato
in Spagna), nel quale risulti la nascita di un figlio da due donne,
non contrastano con l'ordine pubblico, dovendosi avere riguardo al
principio, di rilevanza costituzionale primaria, del superiore
interesse del minore, che si sostanzia nel suo diritto alla
continuità dello Status filiationis, validamente acquisito
all'estero.

Sentenza 20 gennaio 2014, n.1096

La redazione dell'atto di matrimonio in duplice originale è
solo una particolare modalità di documentazione, che nulla
toglie alla unicità dell'atto stesso. Se dunque l'atto
è unico, il suo contenuto non può che corrispondere a
ciò che viene effettivamente stipulato secondo quanto accertato
dal giudice di merito: nella specie, la presenza della clausola di
separazione dei beni debitamente sottoscritta dagli sposi. Ne consegue
che ai fini dell'accertamento della suddetta clausola è
possibile basarsi su detto originale benchè non redatto ai fini
della trascrizione nei registri dello stato civile. Ribadito, infatti,
che l'atto negoziale produttivo di effetti giuridici
nell'ordinamento statale a seguito della trascrizione è
unico, a prescindere dalla particolare modalità di
documentazione in doppio originale, va osservato che ciò che
rileva, ai fini dell'accertamento in questione, è
ciò che si ricava dall'esistenza di tale originale, che
è custodito presso la parrocchia, risultando indifferente la
sua destinazione.

Sentenza 15 marzo 2012, n.4184

La diversità di sesso dei nubendi è — unitamente alla
manifestazione di volontà matrimoniale dagli stessi espressa in
presenza dell’ufficiale dello stato civile celebrante – secondo la
costante giurisprudenza di questa Corte, requisito minimo
indispensabile per la stessa esistenza del matrimonio civile come atto
giuridicamente rilevante (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 1808 del
1976, 1304 del 1990 cit., 1739 del 1999, 7877 del 2000).
Questo requisito – pur non previsto in modo espresso né dalla
Costituzione, né dal codice civile vigente (a differenza di quello
previgente del 1865 che, nell’art. 55 ad esempio, stabiliva, quanto
al requisito dell’età: «Non possono contrarre matrimonio l’uomo
prima che abbia compiuto gli anni diciotto, la donna prima che abbia
compiuto gli anni quindici»), né dalle numerose leggi che,
direttamente o indirettamente, si riferiscono all’istituto
matrimoniale — sta tuttavia, quale ‘postulato’ implicito, a
fondamento di tale istituto, come emerge inequivocabilmente da
molteplici disposizioni di tali fonti e, in primo luogo, dall’art.
107, primo comma, cod. civ. che, nel disciplinare la forma della
celebrazione del matrimonio, prevede tra l’altro che l’ufficiale
dello stato civile celebrante «riceve da ciascuna delle parti
personalmente, l’una dopo l’altra, la dichiarazione che esse si
vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie» (si veda
anche l’art. 108, primo comma).
— Pertanto — sul piano delle norme, di rango primario o
sub-primario, applicabili alla fattispecie in prima approssimazione
—, alla specifica questione, consistente nello stabilire se due
cittadini italiani dello stesso sesso, i quali abbiano contratto
matrimonio all’estero, siano, o no, titolari del diritto alla
trascrizione del relativo atto nel corrispondente registro dello stato
civile italiano, deve darsi, in conformità con i su menzionati
precedenti di questa Corte, risposta negativa.
Al riguardo, deve essere infine precisato che, nella specie,
l’intrascrivibilità di tale atto dipende non già dalla sua
contrarietà all’ordine pubblico, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R.
n. 396 del 2000, ma dalla previa e più radicale ragione,
riscontrabile anche dall’ufficiale dello stato civile in forza delle
attribuzioni conferitegli, della sua non riconoscibilità come atto di
matrimonio nell’ordinamento giuridico italiano. Ciò che,
conseguentemente, esime il Collegio dall’affrontare la diversa e
delicata questione dell’eventuale intrascrivibilità di questo
genere di atti per la loro contrarietà con l’ordine pubblico.
 

Circolare 26 febbraio 2007, n.2

Ministero dell’Interno. Circolare 16 febbraio 2007, n. 6: “Chiarimenti interpretativi in ordine al limite territoriale alla celebrazione di matrimoni da parte di ministri di culto diversi da quello cattolico”. Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i Servizi demografici, Area III – Stato civile. Sono pervenute richieste di chiarimento in ordine alla […]

Sentenza 15 novembre 2004, n.199

Sentencia del Tribunal Constitucional 15 noviembre 2004, n. 199: “Considera una violación del ordenamiento la denegación de pensión al viudo de una funcionaria cuyo matrimonio celebrado canónicamente no estaba inscrito en el registro civil”. La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por don Guillermo Jiménez Sánchez, Presidente, don Vicente Conde Martín de Hijas, doña Elisa […]