Sentenza 09 maggio 2011, n.471
La verifica in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla legge
per il riconoscimento della personalità giuridica va necessariamente
condotta sulla scorta degli elementi valutativi offerti dal soggetto
richiedente, tra cui, in particolare, quelli evincibili dall’atto
costitutivo e dallo statuto che, a norma dell’art. 1, comma 2, del
d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, vanno allegati in copia autentica
alla domanda, conseguendone che gli eventuali ulteriori elementi
acquisiti o emersi nel corso dell’istruttoria e in contrasto con le
risultanze di tali atti possono legittimamente ingenerare dubbi circa
l’effettivo scopo perseguito dal soggetto che ambisce ad ottenere il
riconoscimento della personalità giuridica, ma, in nessun caso,
possono, invece, consentire di assumere a riferimento per le verifiche
di rito lo scopo meramente affermato, dichiarato o rilevato in corso
d’istruttoria (nel caso di specie, parte degli articoli dello Statuto
associativo apparivano dirette “all’esercizio del culto e alla cura
delle anime, alla formazione […] dei religiosi, a scopi missionari,
alla catechesi, all’educazione cristiana”, mentre altre risulavano
invece, annoverabili tra quelle di “assistenza e beneficenza,
istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, tra le attività
commerciali o a scopo di lucro”).