Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 05 dicembre 2013

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha estimado el recurso de
inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra la Ley Foral
10/2013, de 12 de marzo, de modificación de la Ley Foral
2/1995, de Haciendas Locales de Navarraque, que hubiera obligado a la
Iglesia Católica y a las confesiones religiosas
evangélicas, israelita e islámica a pagar la
contribución territorial (impuesto equivalente al IBI) por
todos los inmuebles de su propiedad, con la única
excepción de los destinados al culto. La sentencia ha sido
aprobada por unanimidad. [nota
informativa del Tribunal Constitucional
]


La Redazione
di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento il Prof. A.
Bettetini – Università degli Studi di Catania

Sentenza 31 gennaio 2013, n.25502/07

Con tre sentenze gemelle (oltre alla presente: Sentenza Association
Cultuelle du Temple Pyramide c. France, n. 50471/07, 31 gennaio 2013
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=6027]; Sentenza
Association des Chevalier du Lotus d’Or c. France, n. 50615/07, 31
gennaio 2013 [https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=6026]),
conformi alla precedente sentenza del 30 giugno 2011 resa
nell’Affaire Association Les Témoins de Jéhovah c. France
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5646], la Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo ha ritenuto contrastante con l’art.
9 CEDU l’imposizione, da parte dell’Amministrazione Finanziaria
francese, del «droit de donation» ai «dons manuels» in favore di
tre nuovi movimenti religiosi (Eglise Evangélique Missionaire,
Association Cultuelle du Temple Pyramide e Association des Chevalier
du Lotus d’Or), imposizione motivata dal fatto che gli stessi non
sarebbero riconducibili al novero delle «associations cultuelles» o
delle «congregations autorisées» e, quindi, non potrebbero godere
dell’esenzione prevista per quest’ultime. La Corte di Strasburgo
ha affermato che il diritto di ricevere donazioni di modico valore è
ricompreso nel diritto di libertà religiosa in quanto tali donazioni
rappresentano una fonte di finanziamento naturale per le confessioni
religiose (in tal senso anche l’art. 6, lett. f), della UN
Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of
Discrimination Based on Religion or Belief ed il principio 16.4 del
Documento conclusivo della Riunione di Vienna della CSCE). Nel caso
concreto la sentenza ha ritenuto che l’entità del tributo richiesto
e delle sanzioni irrogate (in conseguenza dell’omesso versamento
dell’imposta in questione da parte delle confessioni religiose
ricorrenti) abbia costituito una limitazione di tale diritto e che
ciò sia avvenuto in assenza di una previsione di legge specifica e
prevedibile circa l’assoggettabilità al «droit de donation» dei
«dons manuels» effettuati in favore dei nuovi movimenti religiosi
ricorrenti. La Corte ha, poi, ritenuto assorbito l’altro motivo di
ricorso con cui veniva denunciata una disparità di trattamento (in
violazione dell’art. 14 CEDU) delle confessioni religiose ricorrenti
rispetto ad altre, in conseguenza dell’attività del Parlamento e
del Governo francese contro le «dérives sectaires». (La Redazione
di OLIR.it ringrazia per la stesura dell’Abstract Mattia Francesco
Ferrero, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano)

Sentenza 31 gennaio 2013, n.50471/07

Con tre sentenze gemelle (oltre alla presente: Sentenza Eglise
Evangélique Missionaire et Salaûn c. France, n. 25502/07, 31 gennaio
2013 [https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=6028]; Sentenza
Association des Chevalier du Lotus d’Or c. France, n. 50615/07, 31
gennaio 2013 [https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=6026]),
conformi alla precedente sentenza del 30 giugno 2011 resa
nell’Affaire Association Les Témoins de Jéhovah c. France
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5646], la Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo ha ritenuto contrastante con l’art.
9 CEDU l’imposizione, da parte dell’Amministrazione Finanziaria
francese, del «droit de donation» ai «dons manuels» in favore di
tre nuovi movimenti religiosi (Eglise Evangélique Missionaire,
Association Cultuelle du Temple Pyramide e Association des Chevalier
du Lotus d’Or), imposizione motivata dal fatto che gli stessi non
sarebbero riconducibili al novero delle «associations cultuelles» o
delle «congregations autorisées» e, quindi, non potrebbero godere
dell’esenzione prevista per quest’ultime. La Corte di Strasburgo
ha affermato che il diritto di ricevere donazioni di modico valore è
ricompreso nel diritto di libertà religiosa in quanto tali donazioni
rappresentano una fonte di finanziamento naturale per le confessioni
religiose (in tal senso anche l’art. 6, lett. f), della UN
Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of
Discrimination Based on Religion or Belief ed il principio 16.4 del
Documento conclusivo della Riunione di Vienna della CSCE). Nel caso
concreto la sentenza ha ritenuto che l’entità del tributo richiesto
e delle sanzioni irrogate (in conseguenza dell’omesso versamento
dell’imposta in questione da parte delle confessioni religiose
ricorrenti) abbia costituito una limitazione di tale diritto e che
ciò sia avvenuto in assenza di una previsione di legge specifica e
prevedibile circa l’assoggettabilità al «droit de donation» dei
«dons manuels» effettuati in favore dei nuovi movimenti religiosi
ricorrenti. La Corte ha, poi, ritenuto assorbito l’altro motivo di
ricorso con cui veniva denunciata una disparità di trattamento (in
violazione dell’art. 14 CEDU) delle confessioni religiose ricorrenti
rispetto ad altre, in conseguenza dell’attività del Parlamento e
del Governo francese contro le «dérives sectaires». (La Redazione
di OLIR.it ringrazia per la stesura dell’Abstract Mattia Francesco
Ferrero, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano)

Sentenza 31 gennaio 2013, n.50615/07

Con tre sentenze gemelle (oltre alla presente: Sentenza Eglise
Evangélique Missionaire et Salaûn c. France, n. 25502/07, 31 gennaio
2013 [https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=6028]; Sentenza
Association Cultuelle du Temple Pyramide c. France, n. 50471/07, 31
gennaio 2013 [https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=6027]),
conformi alla precedente sentenza del 30 giugno 2011 resa
nell’Affaire Association Les Témoins de Jéhovah c. France
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5646], la Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo ha ritenuto contrastante con l’art.
9 CEDU l’imposizione, da parte dell’Amministrazione Finanziaria
francese, del «droit de donation» ai «dons manuels» in favore di
tre nuovi movimenti religiosi (Eglise Evangélique Missionaire,
Association Cultuelle du Temple Pyramide e Association des Chevalier
du Lotus d’Or), imposizione motivata dal fatto che gli stessi non
sarebbero riconducibili al novero delle «associations cultuelles» o
delle «congregations autorisées» e, quindi, non potrebbero godere
dell’esenzione prevista per quest’ultime. La Corte di Strasburgo
ha affermato che il diritto di ricevere donazioni di modico valore è
ricompreso nel diritto di libertà religiosa in quanto tali donazioni
rappresentano una fonte di finanziamento naturale per le confessioni
religiose (in tal senso anche l’art. 6, lett. f), della UN
Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of
Discrimination Based on Religion or Belief ed il principio 16.4 del
Documento conclusivo della Riunione di Vienna della CSCE). Nel caso
concreto la sentenza ha ritenuto che l’entità del tributo richiesto
e delle sanzioni irrogate (in conseguenza dell’omesso versamento
dell’imposta in questione da parte delle confessioni religiose
ricorrenti) abbia costituito una limitazione di tale diritto e che
ciò sia avvenuto in assenza di una previsione di legge specifica e
prevedibile circa l’assoggettabilità al «droit de donation» dei
«dons manuels» effettuati in favore dei nuovi movimenti religiosi
ricorrenti. La Corte ha, poi, ritenuto assorbito l’altro motivo di
ricorso con cui veniva denunciata una disparità di trattamento (in
violazione dell’art. 14 CEDU) delle confessioni religiose ricorrenti
rispetto ad altre, in conseguenza dell’attività del Parlamento e
del Governo francese contro le «dérives sectaires». (La Redazione
di OLIR.it ringrazia per la stesura dell’Abstract Mattia Francesco
Ferrero, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano)

Sentenza 26 ottobre 2010, n.29

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. 504/92 gli immobili
utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lett. c) TUIR,
cioè gli enti che non esercitano attività commerciale, destinati
esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali,
previdenziali, culturali, ecc. nonché, ai sensi dell’art. 16, lett.
a), L. 20.5.85 n. 222, quelli destinati alle attività di religione o
culto e attività connesse, sono esenti da ICI (nel caso di specie,
l’ente ecclesiastico ricorrente documentava in particolare l’utilizzo
dell’immobile per attività di religione, culto e formazione dei
propri membri e di gruppi di laici)

Sentenza 07 dicembre 2010, n.289

Beneficiano dell’esenzione ICI, di cui alla lettera i) dell’art. 7
del D.Lgs. n. 504/1992, le strutture di ricezione a carattere sociale,
che svolgono la propria attività senza fini di lucro nell’ambito
delle rispettive attività istituzionali, quali – nel caso di una
casa per ferie gestita da religiose – “l’opera di apostolato e
formazione cristiana” rivolta non ad un pubblico indeterminato, ma a
categorie di soggetti specifici (studentesse, religiosi e religiose,
nuclei familiari, familiari che prestano assistenza ai propri cari,
gruppi associati, disabili autosufficienti, giovani).

Sentenza 17 settembre 2010, n.642

L’esenzione dal pagamento della imposta ICI è possibile in presenza
di due condizioni: l’appartenenza dell’immobile ad ente non
commerciale, nonche’ la destinazione dello stesso ad una delle
attivita’ di cui all’art. 7, comma 1 lett. i), del d.lgs. 504/1992.

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Documento inserito per gentile concessione del Dott. Francesco Nania
– Studio Nania, Via Alabardieri n. 1, 80121 Napoli

Sentenza 13 marzo 2010, n.147

L’ art. 7, comma 1, lettera i,) del D.Lgs. 504/92, sia nella prima che
nella novella previsione, esonera gli enti religiosi dal pagamento
dell’ICI per gli immobili da questi posseduti ed adibiti a scopo di
culto, per fini assistenziali e sociali, ancorchè in qualcuno di essi
possa espletarsi, in via sussidiaria, anche un’ attivita commerciale.

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Documento inserito per gentile concessione del Dott. Francesco Nania
– Studio Nania, Via Alabardieri n. 1, 80121 Napoli

Sentenza 23 aprile 2010, n.23

Gli immobili di proprietà di un ente ecclesiastico, adibiti a casa
per esercizi spirituali, rientrano nella previstone della norma di
esenzione di cui all’art. 7 comma 1 lett. i) D.Lgs. 504/92, sia sotto
il profilo soggettivo perché appartenente ad uno dei soggetti di cui
all’art. 87 comma 1 lett. c) TUIR, sia sotto il profilo oggettivo
perché utilizzati esclusivamente per l’esercizio di attività
religiose di culto e formazione.
Nel caso di specie, era stata contestata l’esistenza delle condizioni
per l’esenzione a causa del supposto inutilizzo dell’immobile. Per
contro, veniva accertato che nell’edificio si erano svolti esercizi
spirituali di religiose e di gruppi laici, in relazione ai quali
esistevano copie di pubblicazioni religiose che davano notizia di
tali attività.

Sentenza 26 maggio 2010, n.221

Per l’applicabilità dell’esenzione ICI, prevista dall’art. 7,
lett. i del D.Lgs. 504/1992, agli immobili utilizzati dagli enti non
commerciali destinati esclusivamente alle attività indicate nel
medesimo articolo (assistenziali, previdenziali, sanitarie,
didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive), non è
sufficiente che nell’immobile venga svolta una delle attività
indicate dal legislatore, ma è necessario che venga in concreto
verificato che l’attività – anche se rientrante tra quelle
interessate dall’esenzione – non sia svolta in modo da realizzare
reddito e, quindi, come attività commerciale. (Nel caso di
specie, detto beneficio fiscale non poteva trovare applicazione ad un
‘immobile che, se pur appartenente ad ente ecclesiastico, era
destinato allo svolgimento di attività oggettivamente commerciale,
quale la gestione di casa per ferie, con pagamento di tariffe).