Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Regio decreto 22 dicembre 1995, n.2064

Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social. La reforma institucional de la Seguridad Social llevada a cabo por el Real Decreto-ley 36/1978, de 16 de noviembre, sobre gestión institucional de la Seguridad Social, la salud y […]

Regio decreto 31 agosto 2007, n.1138

Real Decreto 1138/2007, de 31 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 369/1999, de 5 de marzo, sobre términos y condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de los ministros de culto de las iglesias pertenecientes a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España. (BOE núm. 220, […]

Sentenza 04 giugno 2002, n.580

Dall’art. 24, 1 e 4 comma, così come, ad integrazione, dall’art. 27,
2 comma della legge n. 101/1989, è chiaramente esplicitato che le
Comunità ebraiche sono enti di diritto privato, soggette pertanto al
regime giuridico proprio di tali enti, anche relativamente alla
disciplina dei rapporti di lavoro, complessivamente considerata; si
deve attribuire all’art. 31 della stessa legge, ed in particolare
all’inciso “in atto” in essa contenuto, l’unico senso logico e
letterale possibile, ovvero che legislatore ha voluto regolare secondo
il regime giuridico (di tipo pubblicistico) preesistente alla suddetta
legge i soli rapporti ancora non esauriti all’atto della sua
pubblicazione; non certo che, anche per i rapporti instaurati dopo,
continuasse ad operare il regime giuridico originario.

Sentenza 18 ottobre 2002, n.3614

I dipendenti di enti di assistenza e beneficienza, nella specie i
dipendenti delle Opere pie israelitiche di Torino (passati, a seguito
della soppressione di queste ultime, alle dipendenze della Comunità
israelitica), assunti prima della entrata in vigore della legge n. 101
del 1989, mantengono il regime assicurativo pubblicistico che
sussisteva prima della privatizzazione del loro rapporto di lavoro.

Sentenza 01 luglio 2003, n.18008

Ai dipendenti delle comunità ebraiche, anche dopo la privatizzazione
del loro rapporto di lavoro, si applica il regime assicurativo
pubblicistico precedente, ed inoltre sono dovuti all’Inps i contributi
per il Servizio sanitario nazionale per la quota parte di essi
afferenti alle prestazioni di malattia nonché (in via di
anticipazione) i contributi Gescal previsti dalla lett. b) dell’art.
10 legge 14 febbraio 1963, n. 60 a carico dei lavoratori, dovuti a
prescindere dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro. Le
comunità ebraiche non sono invece debitrici dell’Inps per i
contributi per il fondo di garanzia t.f.r., perchè il legislatore
presuppone che nel caso di lavoratori coperti dall’Inadel (ora Inpdap)
non vi sia il rischio di mancato pagamento delle indennità legate
alla cessazione del servizio, e per contributi Tbc, dai quali sono
esclusi i soggetti pubblici tra cui, ai limitati fini dell’art 38
r.d.l. n. 1827 del 1935, rientra la Comunità ebraica di Venezia.
Peraltro i dipendenti della Comunità ebraica di Venezia, assunti
prima della entrata in vigore della legge n. 101 del 1989, conservano
il regime assicurativo pubblicistico, presso la Cassa previdenza
dipendenti enti locali e l’Inadel (ora Inpdap), in quanto la
trasformazione delle Comunità ebraiche in persone giuridiche private,
al pari di analoghe trasformazioni degli enti da pubblici a privati,
non preclude la permanenza del regime pubblicistico del previgente
sistema previdenziale e della relativa contribuzione; infatti la
sentenza della Corte cost. n. 259 del 1990 (che ha dichiarato
costituzionalmente illegittimo il regime pubblicistico stabilito per
le Comunità israelitiche dal r.d. n. 1731 del 1930) stabilisce che
non siano travolte retroattivamente le disposizioni relative al
trattamento previdenziale pubblico dei dipendenti, ispirato a principi
del tutto diversi da quelli posti a base della pronunzia di
incostituzionalità.

Decreto 01 giugno 1964, n.498

Décret n° 64-498 du 1er juin 1964 portant règlement d’administration publique relatif aux ministres du culte attachés aux forces armées. Modifié par : Décret n°78-140 du février 1978 (BOC, p. 1781). Décret n°93-413 du 15 mars 1993 (BOC, p. 2201) NOR DEFP9202188D. Textes abrogés : Décret n°46-1543 du 15 juin 1946 (BO/G, p. 1261). Décret […]