Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 14 luglio 2003, n.11467

La sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio
non rende applicabili, per effetto della delibazione, la disciplina
riguardante lo scioglimento della comunione ordinaria dei beni, di cui
agli articoli 1100 e ss. del codice civile, ma le norme regolanti i
casi e le modalità di scioglimento della comunione dei beni fra
coniugi, di cui agli articoli 191 e ss.; comunione che continua a
sussistere nella forma legale, al fine della divisione in parti eguali
dell’attivo e del passivo, senza possibilità di prova contraria per
espressa volontà di legge, la cui ratio ispiratrice coincide con le
motivazioni – parità fra i coniugi e tutela di quello economicamente
più debole – proprie della riforma del 1975 in materia di regime
patrimoniale preferenziale della famiglia.

Decreto 16 giugno 1995, n.620

Nell’ipotesi in cui i nubenti, celebrando matrimonio concordatario,
sottoscrivano entrambi gli originali dell’atto di matrimonio ma una
sola dichiarazione di scelta della separazione dei beni, deve comunque
ritenersi validamente manifestata la loro volontà di optare per tale
regime patrimoniale. A tale omissione è possibile ovviare producendo
all’ufficiale di stato civile copia integrale dell’originale
dell’atto di matrimonio inserito nei registri parrocchiali.
Peraltro, l’annotazione tardivamente effettuata non potrà avere
efficacia retroattiva nei riguardi dei terzi di buona fede. Deve
essere rigettata la domanda di rettificazione dell’atto di
matrimonio celebrato secondo il rito concordatario quando le parti
deducano un’omissione di carattere formale (nella specie: omessa
sottoscrizione della dichiarazione di scelta del regime di separazione
dei beni nel secondo originale) la quale non concerne la correzione di
eventuali errori materiali od omissioni compiute dall’ufficiale di
stato civile, bensì riguarda l’attività di certificazione del
ministro di culto.

Sentenza 10 maggio 1995, n.211

Deve essere pronunciata la nullità della trascrizione del matrimonio
canonico contratto da coloro i quali alla data della celebrazione
risultavano già uniti da precedente matrimonio civile. é
manifestamente inammissibile l’eccezione di incostituzionalità
dell’art. 12, n. 2, legge n. 847/29 per asserito contrasto con gli
artt. 3,8,19 della Costituzione, attesa l’intervenuta abrogazione
della disposizione per effetto dell’art. 13 dell’Accordo 18
febbraio 1984 (legge n. 121/1985). L’eccezione, invece, deve essere
dichiarata manifestamente infondata qualora la si intenda rivolta alla
normativa in vigore, giacché quest’ultima in alcun modo menoma o
conculca il diritto di libertà religiosa di coloro i quali,
scegliendo il matrimonio civile, già conseguirono effetti rilevanti
nell’ordinamento statuale. Alla pronuncia di nullità della
trascrizione di un matrimonio canonico consegue l’automatica
invalidità della dichiarazione di scelta del regime patrimoniale resa
dagli sposi all’atto della celebrazione.

Sentenza 19 giugno 2001, n.8312

Cassazione. Prima Sezione Civile. Sentenza 19 giugno 2001, n. 8312 MOTIVI DELLA DECISIONE Con l’unico mezzo di impugnazione il ricorrente lamenta: violazione e falsa interpretazione e/o applicazione dell’art. 8 dell’accordo in data 18/2/1984 (tra Repubblica Italiana e la Santa Sede) ratificato e reso esecutivo con la L. 25/3/1985 n. 121 e dell’art. 4 del relativo […]