Decisione 21 settembre 2010
L’associazione francese “Association Les Témoins
de Jéhovah” (Associazione cristiana dei Testimoni di Geova di
Francia) lamenta un trattamento discriminatorio riguardo al regime
fiscale francese applicabile agli enti di culto.
L’Associazione rifiuta di dichiarare l’entità delle donazioni
ricevute, chiedendo, invece, l’esenzione fiscale concessa
alle associazioni religiose; di conseguenza, il governo francese ha
imposto una tassa del 60 per cento su tutte le offerte religiose, con
effetto retroattivo relativo a un periodo di quattro anni, dal 1993
al 1996. Il governo ha inizialmente richiesto un pagamento
complessivo di circa 45 milioni di euro. Durante tutti i procedimenti
giudiziari in Francia, i ricorrenti hanno sostenuto che la
tassazione contestata fosse un attacco diretto alla loro libertà
religiosa. Infatti era stata loro imposta nell’ambito della “lotta”
del governo francese contro le cosiddette “sette”. I Testimoni di
Geova hanno sostenuto che da quando la tassa retroattiva del 60 per
cento è stata applicata a tutte le donazioni ricevute nel periodo
dei quattro anni, tale imposta sia impossibile da pagare in quanto le
donazioni sono già state utilizzate per le spese di gestione
correnti dell’associazione. La Corte Europea ha stabilito
all’unanimità che sotto il profilo dell’art. 9 l’istanza è
ammissibile: è necessario infatti l’esame del merito della causa,
per determinare se il regime fiscale del governo francese abbia
interferito oppure no con la libertà religiosa dei Testimoni di
Geova in Francia. Inammissibile, invece, la censura sotto il profilo
dell’art. 14 della CEDU, in quanto le vie di ricorso interne a questo
riguardo non sono state esaurite.