Ordinanza 13 dicembre 2017, n.29886
"la riconducibilità di
una certa organizzazione nel novero degli enti religiosi, ai fini
dell'assoggettabilità al trattamento tributario speciale
riservato a questi ultimi dall'art. 2 del d.P.R. 29 novembre 1973,
n. 598, deve essere poi riscontrata sulla base degli elementi di fatto
in ordine al concreto esercizio dell'attività (cfr. per
riferimenti Cass. n. 1633-95 e anche Cass. n. 12871-01; da ultimo
Cass. n. 25586-16); e a tal fine non è sufficiente che gli enti
di volta in volta considerati siano sorti con gli enunciati fini, ma
occorre altresì accertare, alla stregua del d.P.R. n. 598 del
1973, che l'attività in concreto esercitata non abbia avuto
carattere commerciale, in via esclusiva o principale, e inoltre, in
presenza di un'attività commerciale di tipo non prevalente,
che la stessa sia in rapporto di strumentalità diretta e
immediata con quei fini, e quindi, non si limiti a perseguire il
procacciamento dei mezzi economici al riguardo occorrenti;
il punto decisivo è che l'affermazione della CTR,
secondo la quale l'associazione aveva posto in essere una vera e
propria attività commerciale al fine di ricavarne un reddito,
mediante vendita di pubblicazioni e organizzazione a pagamento di
corsi a beneficio di soggetti non associati, si basa su un
corrispondente accertamento di fatto e non è efficacemente
contrastata"
FONTE DEL DOCUMENTO:
www.tcnotiziario.it