Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 06 settembre 2018, n.Case n. 76/2018

La Corte Suprema indiana ha depenalizzato il reato di
omosessualità, punito da più di centocinquant'anni.
La Corte ha infatti chiarito che gli atti sessuali consensuali tra
adulti in luogo privato non possono essere in alcun modo vietati, in
quanto espressione di una libera scelta individuale. La previsione del
codice penale che ancora incriminava i rapporti omosessuali, quindi,
aveva portata discriminatoria e si poneva in contrasto con i principi
costituzionali.

Ordinanza 13 settembre 2018, n.22416/18

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La Corte di Cassazione
ha riconosciuto che, ai fini della concessione della protezione
internazionale, la circostanza per cui l'omosessualità
venga considerata un reato dall'ordinamento giuridico del Paese di
provenienza sia rilevante, costituendo una grave ingerenza nella vita
privata dei cittadini omosessuali, che compromette grandemente la loro
libertà personale e li pone in una situazione oggettiva di
persecuzione. Nel caso di specie, però, atteso che il
ricorrente non ha fornito le prove necessarie allo scopo di conclamare
la circostanza della sua omosessualità e di accertare la
condizione dei cittadini omosessuali nella società del Paese di
provenienza, la Corte ne ha rigettato la domanda.

Legge 16 giugno 2016

Legge 16 giugno 2016, n. 115: "Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanita' e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale" (in vigore dal 13 luglio 2016). [in GU Serie […]

Sentenza 28 novembre 2001, n.335/2001

Spagna. Audiencia provincial de Madrid. Sentencia No. 335/2001, de 28 de noviembre 2001. (Pre-trial Proceedings No. 2663/84, Investigative Court No. 21- Madrid. Court Record No. 186/95) JUDGMENT PROVINCIAL COURT OF MADRID […] HEARING in public and oral proceedings before the Fourth Section of this Provincial Court for the case No. 2663/84, Court Record No. 186/95, […]

Sentenza 17 gennaio 2002, n.11275

In materia di beni culturali ed ambientali, risulta sussistere
continuità normativa tra la disposizione dell’art. 11 della legge 1
giugno 1939, n. 1089, contenente divieto di interventi su beni
vincolati non preceduti dalla prescritta autorizzazione, e l’art. 118
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, che punisce la
demolizione, rimozione, modificazione, restauro senza autorizzazione,
nonché l’esecuzione di opere di qualunque genere sui citati beni
senza approvazione. (In applicazione di tale principio la Corte ha
ritenuto sussistere il “fumus” del reato de quo, legittimante il
sequestro preventivo dell’impianto di illuminazione della cattedrale
di Trani, per il quale non risultava rispettata la prescrizione
contenuta nell’autorizzazione di sottoporre ogni passaggio esecutivo a
sopralluoghi della soprintendenza).

Sentenza 20 settembre 2002, n.39727

La distruzione di un affresco appartenente ad una Parrocchia integra
il reato di cui all’art. 733 c.p., in base al quale il soggetto attivo
può essere soltanto il proprietario della cosa danneggiata o
distrutta. Tale reato risulta, quindi, confifurabile in capo al
parroco, rappresentante dell’ente, mentre non possono essere accettate
interpretazioni estensive o applicazioni analogiche della norma
suddetta, tali da ricomprendere tra i destinatari del precetto
soggetti privi della titolarità di diritti reali o di possesso sui
beni protetti.

Legge 13 ottobre 1975, n.654

Legge 13 ottobre 1975, n. 654: "Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966". Articolo 1 Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a […]

Sentenza 23 marzo 1993

Gli atti impeditivi di comportamenti tenuti dagli appartenenti alla
setta Ceis non sono punibili a norma dell’art. 194 c.p., posto a
tutela del libero esercizio dei diritti civili riconosciuti della
legge, in connessione con la garanzia costituzionale di libertà
religiosa. Tali comportamenti, oltre ad essere clandestini, sono volti
a costringere a permanere nel gruppo settario, a captare l’interesse
altrui con mezzi pericolosi, fino al cambiamento della personalità,
all’allontanamento da familiari ed amici, all’incitamento della
prostituzione per il lucro dei dirigenti. Essi pertanto, sono
sanzionati penalmente, cosicché gli atti diretti ad impedirli
risultano, al contrario, legittimi in quanto tutelano il soggetto
passivo nell’esercizio della libertà individuale.

Sentenza 22 ottobre 1997, n.1329

Cassazione Penale. Sesta Sezione. Sentenza 22 ottobre 1997, n. 1329. (omissis) IN FATTO All’esito di complesse e articolate indagini, esperite per molti anni su tutto il territorio nazionale in ordine all’attività dispiegata da appartenenti a diverse sedi della Chiesa di Scientology e dei collegati centri Narconon, il Giudice istruttore del Tribunale di Milano con ordinanza […]