Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 05 giugno 2007, n.199

Manifesta inammissibilità della questione di illegittimità
costituzionale sollevata dal Tribunale di Verona in riferimento agli
artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, in relazione all’art. 6, comma
5, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122 (Misure urgenti in materia
di discriminazione razziale, etnica e religiosa), convertito, con
modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 205, nella parte in cui
– stabilendo che per i reati indicati all’art. 5, comma 1, del
medesimo decreto-legge, il pubblico ministero procede al giudizio
direttissimo anche fuori dei casi previsti dall’art. 449 del codice di
procedura penale, salvo che siano necessarie speciali indagini – non
prevede, «secondo l’interpretazione maggioritaria della
giurisprudenza di legittimità, […] che l’imputato debba essere
presentato in udienza nel termine di quindici giorni dall’arresto o
dall’iscrizione nel registro delle notizie di reato».

Sentenza 17 settembre 2002, n.2003

L’art. 19 della Costituzione comporta la non perseguibilità
dell’associazione religiosa come tale e della relativa attività di
propaganda ed esercizio del culto, salvo il limite del buon costume;
ma ciò non significa che l’associazione di carattere religioso possa
delinquere, nè che possa liberamente costituirsi per delinquere
dietro il paravento del credo religioso, anche approfittando dello
stato di dipendenza da esso indotto sui partecipanti in forza delle
ritenute capacità taumaturgiche del suo capo carismatico.
Conseguentemente, quando, come nel caso di specie, sia accertato,
addirittura attraverso il compimento di “reati-fine”, che
l’associazione ha avuto non soltanto finalità religiose – per quanto
atipiche, stravaganti ed eterodosse – ma anche delittuose, ben può
essere configurato il reato di cui all’art. 416 c.p. e ben può essere
ritenuta pericolosa, ai fini della reiterazione nel reato e del
pericolo di inquinamento probatorio, anche la predetta dipendenza,
pure se determinata dal credo religioso.

Sentenza 13 marzo 2003, n.20739

Il reato di “turbatio sacrorum”, di cui all’art. 405 c.p., può essere
perfezionato da due condotte antigiuridiche: l’impedimento della
funzione, consistente nell’ostacolare l’inizio o l’esercizio della
stessa fino a determinarne la cessazione, oppure la turbativa della
funzione, che si verifica quando il suo svolgimento non avviene in
modo regolare. Nel caso di specie la Corte ha ravvisato il suddetto
reato nella turbativa causata dal comportamento dell’imputato, che
aveva, nel corso della celebrazione della Messa, coinvolto e
disturbato molti fedeli dal loro raccoglimento.

Autorizzazione 20 settembre 2000, n.4

Garante per la protezione dei dati personali: “Autorizzazione n. 4/2000 al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti”, 20 settembre 2000. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 229 del 30 settembre 2000) (Omissis) Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone […]

Sentenza 07 giugno 2001

Cassazione Penale. Sezione Prima. Sentenza 7 giugno 2001. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1 – Gli attuali ricorrenti, insieme ad altri soggetti, sono stati giudicati per una serie di reati connessi con la attività di una associazione, denominata “Base Autonoma” ed articolata in altri gruppi e movimenti, operante in Milano ed altre città italiane, avente lo scopo […]

Sentenza 27 aprile 1994

Il suono delle campane di una chiesa in orario diurno e per intervalli
di tempo ragionevolmente brevi non rientra nella previsione del
D.P.C.M. 1 marzo 1991, applicandosi tale decreto solo ai rumori, cioè
ai fenomeni acustici casuali, sgradevoli, fastidiosi, non musicali.
Pertanto, mancando, altresì, nella fattispecie l’attitudine a
produrre disturbo nei soggetti di media sensibilità, non sussistono
né il reato di cui all’art. 659 c.p., né conseguenzialmente il
reato di cui all’art. 650 c.p. essendo l’ordinanza sindacale
viziata da violazione di legge.

Interrogazione 12 novembre 1998

Senato della Repubblica. Interrogazione parlamentare del senatore Francesco Bosi e altri al Presidente del Consiglio e ai Ministri dell’Interno e per il coordinamento della protezione civile e delle Finanze sulla Intesa con la Congregazione dei Testimoni di Geova, 12 novembre 1998. (da “Atti parlamentari” – XIII Legislatura – Allegato B ai resoconti – Seduta del […]

Decreto legislativo 08 giugno 2001, n.231

Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300. (Da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 140 del 19 giugno 2001) CAPO I RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVADELL’ENTE SEZIONE I PRINCIPI GENERALI […]

Sentenza 20 febbraio 1995, n.54

Le speciali norme dettate, negli artt. 1, primo comma, ultima parte, e
3, terzo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167 (sull'”affidamento
in prova del condannato militare”) riguardo al condannato per reati
originati dall’obiezione di coscienza, attribuiscono al Ministro della
difesa – organo che, per la sua posizione istituzionale e funzionale,
non e’ certo qualificato in ordine al perseguimento delle finalita’ di
rieducazione e reinserimento sociale – la competenza, in via
esclusiva, a individuare gli uffici o enti pubblici – anche se non
militari – presso i quali l’affidato in prova dovra’ prestare
servizio. Tali disposizioni – nelle quali, sotto altra veste
giuridica, si riproduce sostanzialmente il regime riservato a chi
venga ammesso al servizio sostitutivo civile ai sensi della legge n.
772 del 1972 – regime che resta collegato, sia pure indirettamente,
all’organizzazione della difesa – non possono piu’ trovare
giustificazione dopo la sentenza (n. 358 del 1993) con la quale la
Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale
dell’art. 27 cod. pen. mil. di pace, nella parte in cui consentiva che
la conversione della pena della reclusione comune in quella della
reclusione militare potesse avvenire in relazione alla sanzione penale
comminata per i c.d. obiettori totali. Infatti, poiche’ la funzione
assolta dalle misure alternative non puo’ che rispecchiare quella
assegnata alla pena inflitta, appare irragionevole sostituire una pena
ispirata al reinserimento sociale del condannato con una misura
finalizzata – come le altre di cui alla legge n. 167 del 1983 – al
recupero dello stesso al servizio militare. Gli artt. 1, primo comma,
ultima parte, e 3, terzo comma, della legge n. 167 del 1983 vanno
dunque dichiarati costituzionalmente illegittimi nella parte in cui
prevedono l’affidamento in prova del condannato per reati originati da
obiezione di coscienza esclusivamente ad uffici od enti pubblici non
militari individuati dal Ministro della difesa, anziche’ al servizio
sociale ai sensi della legge n. 354 del 1975.