Sentenza 23 marzo 2018, n.32028/2018
finalità di discriminazione non ricorre esclusivamente nel caso
in cui l'espressione oggetto di analisi riconduca alla
manifestazione di un pregiudizio nel senso dell'inferiorità
di una determinata razza, nazione, etnia o religione, ma anche quando
la condotta di chi la pronuncia, valutata nel suo complesso, risulti
intenzionalmente diretta a rendere percepibile all’esterno e a
suscitare in altri analogo sentimento di odio etnico, nazionale,
razziale o religioso, e comunque a dar luogo, in futuro o
nell’immediato, al concreto pericolo di comportamenti
discriminatori.