Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Costituzione 23 maggio 1926

Repubblica del Libano. Costituzione, 23 maggio 1926. Preamble […] b. Lebanon is Arab in its identity and in its association. It is a founding and active member of the League of Arab States and abides by its pacts and covenants. Lebanon is also a founding and active member of the United Nations Organization and abides […]

Regio decreto 24 giugno 1998

“Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 3 juillet 1996 relatif à l’Exécutif des Musulmans de Belgique”, 24 giugno 1998. ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, notamment l’article 19bis, y inséré par la loi du 19 juillet 1974, […]

Sentenza 02 aprile 2002, n.4627

La personalità giuridica degli enti ecclesiastici, ivi ricompresi i
capitoli, non è soggetta alle regole di cui agli art. 1 e 16 c.c.,
nè dell’art. 16 preleggi, trovando per essi applicazione la
disciplina pattizia ed eccezionale e come tale derogatoria di quella
generale di cui all’art. 29, comma 2, lett. a) del Concordato tra la
Santa Sede e l’Italia dell’11 febbraio 1929, ratificato dall’Italia
con l. 27 maggio 1929 n. 810 (secondo cui “ferma restando la
personalità giuridica degli enti ecclesiastici finora riconosciuti
dalle leggi italiane (Santa, diocesi, capitoli, seminari, parrocchie,
ecc.), tale personalità sarà riconosciuta anche alle chiese…”);
nè è onere dell’ente ecclesiastico che sia stato convenuto in
giudizio avanti al giudice italiano dare prova del proprio “status” di
persona giuridica secondo la legge italiana mediante l’esibizione
dell’atto di fondazione o di costituzione, essendo allo scopo
sufficiente che da tutti i documenti prodotti in giudizio (nel caso,
nota verbale della Segreteria di Stato Vaticana all’Ambasciata
d’Italia presso la Santa Sede; denunzia dei redditi presentata dal
Capitolo: documenti tutti attinenti alla capacità di essere parte in
giudizio, ed in quanto tali direttamente esaminabili anche dalla S.C.
di cassazione) tale “status” risulti incontestato ed incontestabile.

Parere 08 giugno 1994, n.1898

L’ente del quale si chiede il riconoscimento (un convento di un
ordine religioso) realizza le proprie finalità dedicandosi ad opere
di evangelizzazione, pietà, apostolato e carità. La Sezione non
avanza obiezioni circa il suo riconoscimento giuridico. Relativamente
alle norme statutarie si rileva l’opportunità di precisare meglio
l’esatto scopo perseguito dall’ente e gli organi attraverso i
quali agisce, con le relative modalità di funzionamento. Sotto il
profilo patrimoniale, è, altresì, necessario prevedere la redazione
di un bilancio preventivo e consuntivo, con le relative modalità di
approvazione.

Parere 12 maggio 1993, n.462

Non si ravvisano ragiono ostative all’accoglimento della domanda di
riconoscimento della personalità giuridica dell’ente de quo, che è
articolazione periferica di un Istituto religioso di diritto
pontificio. Manca, però, nello statuto l’indicazione del patrimonio
iniziale dell’ente e la reale consistenza di esso. Occorre che lo
statuto enunci a chi spetti la rappresentanza legale dell’ente e da
quale organo il rappresentante riceva la nomina; manca, inoltre, una
norma che disciplini la gestione contabile e le modalità di
approvazione del bilancio.

Disegno di legge 11 settembre 2000, n.3947

Camera dei Deputati – XIII Legislatura. Disegno di legge 11 settembre 2000, n. 3947: “Norme sulla libertà religiosa”. CAPO I LIBERTA DI COSCIENZA E DI RELIGIONE Art. 1. 1. La libertà di coscienza e di religione, quale diritto fondamentale della persona, è garantita a tutti in conformità alla Costituzione, alle convenzioni internazionali sui diritti inviolabili […]

Sentenza 27 aprile 1993, n.195

L’intervento dei pubblici poteri volto a rendere in concreto possibili
o comunque a facilitare le attivita’ di culto – quali estrinsecazioni
della fondamentale e inviolabile liberta’ religiosa enunciata
dall’art. 19 Cost. – deve uniformarsi al principio supremo della
laicita’ dello Stato, il quale implica non gia’ indifferenza dinanzi
alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della
liberta’ di religione, in regime di pluralismo confessionale e
culturale.

* Avvocatura Generale dello Stato, Atto di intervento per la Regione
Abruzzo
[/areetematiche/documenti/documents/avvgenstato_intervento_abruzzo.pdf]
* Memoria di parte per la Congregazione Cristiana dei Testimoni di
Geova [/areetematiche/documenti/documents/memoria_tdg.pdf] (Avv.ti
Barile, Rescigno e Clarizia)

Atto costitutivo

Patto costitutivo dell’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia. Preambolo L’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia raccoglie le Chiese che in Italia sono nate per volontà di Dio dall’annuncio dell’evangelo dei predicatori battisti a partire dal 1863 e quelle che successivamente hanno stretto legami di fraternità con esse. Tali chiese si richiamano esplicitamente all’eredità culturale e teologica ricevuta […]

Statuto 19 aprile 1990

Statuto dell’Istituto avventista di cultura biblica. I – Costituzione, sede e scopo Articolo 1 E’ costituito, in base agli artt. da 19 a 27 della legge 22 novembre 1988 n. 516, l’Ente Ecclesiastico denominato “Istituto Avventista di Cultura Biblica”. Esso fa capo all’Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno in prosieguo denominata solo […]

Statuto 19 maggio 1977

Statuto dell’Ente patrimoniale dell’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno. I – Costituzione, sede e scopo. Articolo 1° E’ costituito l’ENTE PATRIMONIALE DELL’UNIONE ITALIANA DELLE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7° GIORNO, la quale fa parte della Divisione Euro-Africana della General Conference of Seventh-Day Adventiste. La sede dell’Ente è in Roma, Lungotevere Michelangelo n. […]