Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 04 giugno 2002, n.580

Dall’art. 24, 1 e 4 comma, così come, ad integrazione, dall’art. 27,
2 comma della legge n. 101/1989, è chiaramente esplicitato che le
Comunità ebraiche sono enti di diritto privato, soggette pertanto al
regime giuridico proprio di tali enti, anche relativamente alla
disciplina dei rapporti di lavoro, complessivamente considerata; si
deve attribuire all’art. 31 della stessa legge, ed in particolare
all’inciso “in atto” in essa contenuto, l’unico senso logico e
letterale possibile, ovvero che legislatore ha voluto regolare secondo
il regime giuridico (di tipo pubblicistico) preesistente alla suddetta
legge i soli rapporti ancora non esauriti all’atto della sua
pubblicazione; non certo che, anche per i rapporti instaurati dopo,
continuasse ad operare il regime giuridico originario.

Sentenza 18 aprile 2002, n.14382

In via generale le norme e i principi di tutela operanti per i
rapporti di lavoro subordinato di diritto privato non trovano alcun
limite alla loro applicazione nella disciplina del rapporto del
personale degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che
esercitano l’attività ospedaliera e che sono classificati, ai fini
della loro inserzione nel servizio sanitario pubblico; questa loro
qualificazione, in assenza di disposizioni espresse in tal senso, non
comporta di per sè l’applicazione a tali rapporti dei principi
dell’ordinamento del personale ospedaliero pubblico, compreso quello
concernente la necessità di assunzione per pubblico concorso, e non
preclude, di conseguenza, l’operatività delle disposizioni dettate
dall’art. 2103 c.c. in tema di promozione automatica alla qualifica
superiore del dipendente per avvenuto esercizio di fatto delle
correlative mansioni, protratto per il lasso di tempo stabilito dalla
legge.

Sentenza 18 aprile 2002, n.14381

Si deve ritenere che le norme e i principi di tutela operanti per i
rapporti di lavoro subordinato di diritto privato non trovano alcun
limite alla loro applicazione per i dipendenti degli enti
ecclesiastici gestori di ospedali classificati ai sensi della legge n.
132-1968. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata,
secondo la quale la classificazione degli ospedali gestiti da enti
ecclesiastici e il loro inserimento nel servizio sanitario pubblico,
ai sensi dell’art. 1 della legge n. 132 del 1968, non precludeva
l’applicazione ai dipendenti degli stessi della normativa sul rapporto
di lavoro a termine di cui alla legge n. 230 del 1962).

Sentenza 18 ottobre 2002, n.3614

I dipendenti di enti di assistenza e beneficienza, nella specie i
dipendenti delle Opere pie israelitiche di Torino (passati, a seguito
della soppressione di queste ultime, alle dipendenze della Comunità
israelitica), assunti prima della entrata in vigore della legge n. 101
del 1989, mantengono il regime assicurativo pubblicistico che
sussisteva prima della privatizzazione del loro rapporto di lavoro.

Ordinanza 02 ottobre 2003, n.17087

La controversia instaurata da un dipendente dell’Associazione dei
Cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta
(A.C.I.S.M.O.M.) per ottenere l’annullamento della revoca, disposta
dall’Associazione, della quattordicesima mensilità e dell’accollo dei
contributi previdenziali, appartiene alla giurisdizione del giudice
italiano, poichè si tratta di una domanda che non coinvolge in alcun
modo aspetti relativi all’organizzazione dell’ente pubblico attraverso
cui opera lo Stato estero per il perseguimento dei suoi fini
istituzionali.

Sentenza 01 luglio 2003, n.18008

Ai dipendenti delle comunità ebraiche, anche dopo la privatizzazione
del loro rapporto di lavoro, si applica il regime assicurativo
pubblicistico precedente, ed inoltre sono dovuti all’Inps i contributi
per il Servizio sanitario nazionale per la quota parte di essi
afferenti alle prestazioni di malattia nonché (in via di
anticipazione) i contributi Gescal previsti dalla lett. b) dell’art.
10 legge 14 febbraio 1963, n. 60 a carico dei lavoratori, dovuti a
prescindere dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro. Le
comunità ebraiche non sono invece debitrici dell’Inps per i
contributi per il fondo di garanzia t.f.r., perchè il legislatore
presuppone che nel caso di lavoratori coperti dall’Inadel (ora Inpdap)
non vi sia il rischio di mancato pagamento delle indennità legate
alla cessazione del servizio, e per contributi Tbc, dai quali sono
esclusi i soggetti pubblici tra cui, ai limitati fini dell’art 38
r.d.l. n. 1827 del 1935, rientra la Comunità ebraica di Venezia.
Peraltro i dipendenti della Comunità ebraica di Venezia, assunti
prima della entrata in vigore della legge n. 101 del 1989, conservano
il regime assicurativo pubblicistico, presso la Cassa previdenza
dipendenti enti locali e l’Inadel (ora Inpdap), in quanto la
trasformazione delle Comunità ebraiche in persone giuridiche private,
al pari di analoghe trasformazioni degli enti da pubblici a privati,
non preclude la permanenza del regime pubblicistico del previgente
sistema previdenziale e della relativa contribuzione; infatti la
sentenza della Corte cost. n. 259 del 1990 (che ha dichiarato
costituzionalmente illegittimo il regime pubblicistico stabilito per
le Comunità israelitiche dal r.d. n. 1731 del 1930) stabilisce che
non siano travolte retroattivamente le disposizioni relative al
trattamento previdenziale pubblico dei dipendenti, ispirato a principi
del tutto diversi da quelli posti a base della pronunzia di
incostituzionalità.

Sentenza 01 luglio 2003, n.16435

In tema di inquadramento delle imprese ai fini previdenziali, la
nozione di imprenditore, ai sensi dell’art. 2082 c.c., va intesa in
senso oggettivo, dovendosi riconoscere il carattere imprenditoriale
all’attività economica organizzata che sia ricollegabile ad un dato
obiettivo inerente all’attitudine a conseguire la remunerazione dei
fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di
lucro, che riguarda il movente soggettivo che induce lo imprenditore
ad esercitare la sua attività e dovendo essere, invece, escluso il
suddetto carattere imprenditoriale dell’attività nel caso in cui essa
sia svolta in modo del tutto gratuito, dato che non può essere
considerata imprenditoriale l’erogazione gratuita dei beni o servizi
prodotti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che
aveva escluso il carattere imprenditoriale dell’attività svolta dalla
Comunità ebraica di Venezia nella gestione di una casa di riposo,
assumendo apoditticamente che la qualifica imprenditoriale è
incompatibile con la funzione socio – assistenziale svolta dalla
Comunità ebraica).

Sentenza 16 ottobre 2002, n.17096

L’attività didattica svolta dal religioso non alle dipendenze di
terzi, ma nell’ambito della propria congregazione e quale componente
di essa, secondo i voti pronunciati, non costituisce prestazione di
attività di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2094, c.c.,
soggetta alle leggi dello Stato italiano, bensì opera di
evangelizzazione “religionis causa”, in adempimento dei fini della
congregazione stessa, regolata esclusivamente dal diritto canonico, e
quindi non legittima il religioso alla proposizione di domande dirette
ad ottenere emolumenti che trovano la loro causa in un rapporto di
lavoro subordinato. L’eccezione di illegittimità costituzionale di
questa interpretazione dell’art. 2094, c.c., sollevata in riferimento
agli art. 3 e 36, cost., è manifestamente infondata, sia in quanto
l’attività è resa in virtù di una libera scelta del religioso il
quale, attraverso i voti di obbedienza, di povertà e di diffusione
delle fede, accetta di svolgerla senza un corrispettivo economico, sia
in quanto il carattere di normale onerosità del rapporto di lavoro
non riguarda le prestazioni svolte all’interno della comunità
religiosa, sotto l’unico stimolo di principi morali, senza la tipica
subordinazione e senza prospettive di retribuzione.

Sentenza 16 febbraio 2004, n.2912

In tema di licenziamento, l’applicazione della disciplina prevista per
le cosiddette organizzazioni di tendenza dall’art. 4 legge 11 maggio
1990, n. 108 (con conseguente esclusione, nei loro confronti, della
tutela reale di cui all’art. 18 legge 20 maggio 1970, n. 300, come
modificato dall’art. 1 citata l. n. 108 del 1990), presuppone
l’accertamento in concreto, da parte del giudice di merito, della
presenza dei requisiti tipici dell’organizzazione di tendenza,
definita come datore di lavoro non imprenditore che svolge, senza fine
di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di
istruzione, ovvero di religione e di culto, e, più in generale,
qualunque attività prevalentemente ideologica purché in assenza di
una struttura imprenditoriale. Inoltre, il fine ideologico o di culto
di una associazione non esclude “ex se” la possibilità di svolgimento
di attività imprenditoriale; il relativo accertamento costituisce una
valutazione di fatto demandata anche al giudice di merito.

Sentenza 03 giugno 2003, n.1367

Ai fini dell’applicazione dell’art. 4 della legge 11 maggio 1990, n.
108, che esclude dall’ambito di operatività dell’art. 18 della legge
20 maggio 1970, n. 300 i datori di lavoro non imprenditori che
svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale,
culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, il datore di
lavoro è qualificabile o meno come imprenditore in base alla natura
dell’attività da lui svolta, da valutare secondo gli ordinari
criteri, che fanno riferimento al tipo di organizzazione e
all’economicità della gestione, a prescindere dall’esistenza di un
vero e proprio fine di lucro, restando irrilevante che la prestazione
di servizi, ove effettuata secondo modalità organizzative ed
economiche di tipo imprenditoriale, sia resa solo nei confronti di
associati al soggetto che tali servizi eroga ovvero ad
un’organizzazione sindacale cui il soggetto erogatore sia collegato.
(Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva
ritenuto di tipo imprenditoriale l’attività di prestazione di servizi
svolta dalla Confesercenti, o società a questa collegate, in favore
di imprese associate).