Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 08 aprile 2010, n.8326

Il regolamento preventivo di giurisdizione non è proponibile dopo che
il Giudice di merito abbia emesso una sentenza, anche soltanto
limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, fissando
tale momento il termine finale per la proposizione di detto
regolamento (Nel caso di specie, rilevato che il regolamento ex art.
41 c.p.c. veniva proposto dopo che il Tribunale di Napoli aveva
declinato con sentenza la propria giurisdizione in merito alla domanda
proposta nei confronti della Regione Ecclesiastica Campania –
Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano e di Appello, tale richiesta
non era stato considerata ammissibile).

Sentenza 19 giugno 2007, n.5560

Sussiste carenza di istuttoria del provvedimento di diniego di
rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, laddove non
sia stato tenuto adeguamente conto dell’attività lavorativa
prestata dalla ricorrente e della sua speculare situazione familiare
sotto il profilo economico, nonchè del già avvenuto riconoscimento
dell’asilo politico concesso alle figlie della stessa.

Ordinanza 19 gennaio 2007, n.1133

L’immunità giurisdizionale di cui gode la Santa Sede con i suoi
organi ed enti centrali, quale titolare di personalità giuridica
internazionale, non riguarda le controversie di lavoro subordinato
aventi ad oggetto prestazioni rese sul territorio italiano, quando
queste siano di tipo ausiliario ed estranee all’attività ecclesiale e
nemmeno quando, indipendentemente dalla natura delle mansioni, vengano
in discussione aspetti esclusivamente patrimoniali, senza incidenza
sull’organizzazione e sulle funzioni del datore di lavoro (cfr. Cass.,
Sez. Un. 15 aprile 2005, n. 7791
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=2265]).

Sentenza 18 febbraio 1994, n.4638

Chi abbandona lo stato di vita religiosa non vanta alcun diritto di
carattere patrimoniale nei confronti dell’Istituto di appartenenza
per le attività svolte: in primis, perché non sussiste tra le parti
un rapporto di lavoro subordinato; in secondo luogo, perché il can.
702 c.j.c. – a tenore del quale l’Istituto religioso di appartenenza
deve trattare con equità e con carità evangelica il religioso che
abbandona l’abito, è una norma priva di valenza precettiva.