Sentenza 11 giugno 2008, n.8887
In virtù della disciplina sul rapporto d’impiego del personale
docente, si delinea una sostanziale equiparazione giuridica – anche
dal punto di vista del trattamento economico e della progressione in
carriera – degli insegnanti di religione con incarico annuale ai
docenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato (cfr.,
Consiglio Stato, sez. II, 16 ottobre 1996, n. 1931). L’assimilazione
dello “status” giuridico dei docenti di religione con incarico annuale
agli insegnanti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato
trova invero conferma nella mancata istituzione di un ruolo separato e
speciale per i primi (cfr., Consiglio Stato, sez. II, 16 ottobre 1996,
n. 1931). Deve quindi ritenersi applicabile agli insegnanti di
religione la C.M. n. 195 del 21.7.1977, che esclude l’applicazione
agli insegnanti a tempo indeterminato dell’art. 5 del D.L.C.P.S. n.
1687 del 1947, con inapplicabilità della C.M. n. 176 del 1971, che
consente il pagamento della retribuzione estiva a condizione che
l’insegnante conservi per il periodo corrispondente alle operazioni
di scrutinio il diritto all’intera retribuzione.