Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 11 giugno 2008, n.8887

In virtù della disciplina sul rapporto d’impiego del personale
docente, si delinea una sostanziale equiparazione giuridica – anche
dal punto di vista del trattamento economico e della progressione in
carriera – degli insegnanti di religione con incarico annuale ai
docenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato (cfr.,
Consiglio Stato, sez. II, 16 ottobre 1996, n. 1931). L’assimilazione
dello “status” giuridico dei docenti di religione con incarico annuale
agli insegnanti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato
trova invero conferma nella mancata istituzione di un ruolo separato e
speciale per i primi (cfr., Consiglio Stato, sez. II, 16 ottobre 1996,
n. 1931). Deve quindi ritenersi applicabile agli insegnanti di
religione la C.M. n. 195 del 21.7.1977, che esclude l’applicazione
agli insegnanti a tempo indeterminato dell’art. 5 del D.L.C.P.S. n.
1687 del 1947, con inapplicabilità della C.M. n. 176 del 1971, che
consente il pagamento della retribuzione estiva a condizione che
l’insegnante conservi per il periodo corrispondente alle operazioni
di scrutinio il diritto all’intera retribuzione.